
Indice:
1. Premessa
2 Disposizioni in materia di forma e di sottoscrizione degli atti
3. Disposizioni in materia di deposito telematico degli atti e di fascicolo informatico
4. Modifiche di altre disposizioni del codice di procedura penale
Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario"
1. Premessa
L’implementazione del processo penale telematico 1 ha rappresentato uno dei principali settori di intervento della legge che ha delegato il Governo ad introdurre nuove norme per favorire l’efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari 2: il legislatore delegante, attraverso significative innovazioni - principalmente, ma non solo, in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti - ha perseguito l’ambizioso e cruciale obiettivo della digitalizzazione della giustizia penale, necessario per il migliore funzionamento della macchina giudiziaria, e decisivo per l’agognata riduzione della durata dei processi.
La legge delega ha delineato un contesto organico, complessivamente funzionale a creare, al pari di quanto già da qualche tempo accade nel settore civile, un ambiente digitale per il procedimento penale, ridisegnando le norme del Libro II del codice di rito dedicate agli atti, ed altresì modificando numerose disposizioni dei libri successivi, in modo da implementare in ogni istituto la telematica 3: dunque, non solo la redazione degli atti in forma di documento informatico ed il loro deposito nel fascicolo digitale, ma anche le notifiche nel domicilio informatico, la remotizzazione delle udienze, l’audio/video registrazione della prova dichiarativa e dell’interrogatorio.
Si tratta di innovazioni radicali e, per certi versi, rivoluzionarie, destinate a dare vita al cd. processo paperless, completando l’opera già avviata dalla recente normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, grazie alla quale è stato ammesso il ricorso generalizzato alle notifiche ed alle comunicazioni telematiche degli avvisi e dei provvedimenti, e si è consentito, ed in alcuni casi imposto, il deposito telematico di atti, documenti ed istanze 4.
Viene, così, definitivamente scardinata l’architettura codicistica, incentrata sul solo documento cartaceo, e storicamente refrattaria, nell’interpretazione che delle norme ha dato la giurisprudenza di legittimità, alle innovazioni digitali5, soprattutto in tema di notificazioni 6 e di deposito degli atti, siano essi “interlocutori” (memorie, istanze di rinvio), o “performativi” (impugnazioni, opposizioni, liste testimoniali) 7, sempre ritenuti inammissibili o irricevibili se depositati telematicamente 8, con atteggiamento evidentemente “ostile” alla digitalizzazione 9: il nuovo assetto potrà migliorare l’efficienza del sistema giustizia, non tanto e non solo in un’accezione aziendalistica o meramente numerica (accelerazione dei procedimenti, smaltimento dell'arretrato), quanto anche, e soprattutto, nella veste di motore e produttore di valore pubblico da declinarsi, tra l’altro, come doveroso impiego delle risorse giudiziarie secondo il principio di proporzionalità, come maggiore trasparenza nell’esercizio della giurisdizione e nell’accessibilità ad essa, e, dunque, come esaltazione del suo standard qualitativo 10.
È evidente che, in questa materia, l’intervento riformatore non avrebbe mai potuto divenire operativo dall’oggi al domani: ove si fosse imposto agli uffici giudiziari un adattamento immediato alle molteplici e radicali novità, si sarebbero certamente determinate enormi difficoltà operative e organizzative, con il concreto pericolo di provocare, invece che un’accelerazione del processo penale, una sostanziale paralisi delle attività in diverse realtà giudiziarie 11.
È stata, dunque, prevista una “transizione digitale” verso la cd. e-justice, con precise scansioni temporali: la disciplina transitoria fin da subito delineata dal legislatore delegante garantisce l’indispensabile gradualità ed il rispetto dei tempi necessari, per un verso, per strutturare l’ambiente digitale nel quale ci si dovrà muovere, il cd. portale telematico 12, definendo le necessarie regole tecniche operative e di dettaglio, e, per altro verso, per consentire a tutti gli attori della giustizia di mettersi al passo con i mutamenti normativi.
2. Disposizioni in materia di forma e di sottoscrizione degli atti
In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 5, lett. a), prima parte, della legge delega 13, il legislatore della riforma, attraverso l’art. 6, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato gli artt. 110 e 111 cod. proc. pen., dettando innovative norme di carattere generale in tema di forma e di sottoscrizione degli atti.
Mentre originariamente le due norme erano dedicate, rispettivamente, alla sottoscrizione ed alla data degli atti, nella nuova formulazione l’art. 110 cod. proc. pen. disciplina in via generale la forma degli atti, e l’art. 111 cod. proc. pen. si occupa degli aspetti relativi alla data ed alla sottoscrizione.
La nuova regola generale, dettata dall’art. 110 cod. proc. pen. 14, prescrive che ogni atto scritto del procedimento penale deve essere redatto in formato digitale («gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico 15»); non pare potersi ravvisare alcuna frizione con la disposizione della legge delega, che, come si è visto, si esprimeva in termini meno rigorosi («prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale»), poiché, al di là del verbo utilizzato nella parte iniziale dell’art. 1, comma 5, lett. a) cit., il sistema delineato dal legislatore delegante non prevedeva affatto la mera facoltatività della redazione digitale degli atti (basti pensare alla disposizione, che si analizzerà a breve, sull’obbligatorietà del deposito telematico): dunque, come si è già osservato in dottrina, la locuzione utilizzata nella legge delega è stata letta, secondo una visione sistematica, non quale intento di prevedere la mera facoltà della formazione digitale degli atti, ma come espressione della volontà di chiarire la piena legittimazione dell’impiego di tale forma; essa ha, pertanto, condotto a sancire con fermezza l’ingresso che l’atto nativo digitale è la modalità obbligatoria di configurazione degli atti 16.
L’atto penale dovrà, dunque, nascere ed essere conservato in forma di documento informatico 17: si tratta di una delle innovazioni più radicali, grazie alla quale verrà superato l’attuale sistema di digitalizzazione derivata, che prevede la trasformazione, mediante laboriose operazioni di scansione, di atti processuali originariamente redatti in forma cartacea, ed il successivo inserimento nell'applicativo ministeriale dei file ottenuti 18.
I caratteri dell’atto cd. “nativo digitale”, elencati nel primo comma della nuova disposizione, sono l’autenticità (assicurata da sistemi di firma digitale o elettronica certificata), l’integrità, la leggibilità (l’atto deve, dunque, essere consultabile anche mediante software gratuiti e open source: caratteristiche previste, in via generale, dall’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), la reperibilità (intesa come libera accessibilità dell’atto) e la segretezza (assicurata dall’adozione di tecnologie crittografiche) 19: come può leggersi nella Relazione illustrativa che accompagna il d.lgs. n. 150 del 2022, attraverso la nuova regola generale si è inteso «consacrare un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione nel processo penale sono legati ad alcuni requisiti imprescindibili […]
Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti prescritti dalla disposizione. Si prevede, infatti, il rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello UE, quale il regolamento eIDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolame