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Riforma Cartabia: Il processo penale telematico


Indice:


Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario"


1. Premessa

L’implementazione del processo penale telematico 1 ha rappresentato uno dei principali settori di intervento della legge che ha delegato il Governo ad introdurre nuove norme per favorire l’efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari 2: il legislatore delegante, attraverso significative innovazioni - principalmente, ma non solo, in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti - ha perseguito l’ambizioso e cruciale obiettivo della digitalizzazione della giustizia penale, necessario per il migliore funzionamento della macchina giudiziaria, e decisivo per l’agognata riduzione della durata dei processi.

La legge delega ha delineato un contesto organico, complessivamente funzionale a creare, al pari di quanto già da qualche tempo accade nel settore civile, un ambiente digitale per il procedimento penale, ridisegnando le norme del Libro II del codice di rito dedicate agli atti, ed altresì modificando numerose disposizioni dei libri successivi, in modo da implementare in ogni istituto la telematica 3: dunque, non solo la redazione degli atti in forma di documento informatico ed il loro deposito nel fascicolo digitale, ma anche le notifiche nel domicilio informatico, la remotizzazione delle udienze, l’audio/video registrazione della prova dichiarativa e dell’interrogatorio.

Si tratta di innovazioni radicali e, per certi versi, rivoluzionarie, destinate a dare vita al cd. processo paperless, completando l’opera già avviata dalla recente normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, grazie alla quale è stato ammesso il ricorso generalizzato alle notifiche ed alle comunicazioni telematiche degli avvisi e dei provvedimenti, e si è consentito, ed in alcuni casi imposto, il deposito telematico di atti, documenti ed istanze 4.

Viene, così, definitivamente scardinata l’architettura codicistica, incentrata sul solo documento cartaceo, e storicamente refrattaria, nell’interpretazione che delle norme ha dato la giurisprudenza di legittimità, alle innovazioni digitali5, soprattutto in tema di notificazioni 6 e di deposito degli atti, siano essi “interlocutori” (memorie, istanze di rinvio), o “performativi” (impugnazioni, opposizioni, liste testimoniali) 7, sempre ritenuti inammissibili o irricevibili se depositati telematicamente 8, con atteggiamento evidentemente “ostile” alla digitalizzazione 9: il nuovo assetto potrà migliorare l’efficienza del sistema giustizia, non tanto e non solo in un’accezione aziendalistica o meramente numerica (accelerazione dei procedimenti, smaltimento dell'arretrato), quanto anche, e soprattutto, nella veste di motore e produttore di valore pubblico da declinarsi, tra l’altro, come doveroso impiego delle risorse giudiziarie secondo il principio di proporzionalità, come maggiore trasparenza nell’esercizio della giurisdizione e nell’accessibilità ad essa, e, dunque, come esaltazione del suo standard qualitativo 10.

È evidente che, in questa materia, l’intervento riformatore non avrebbe mai potuto divenire operativo dall’oggi al domani: ove si fosse imposto agli uffici giudiziari un adattamento immediato alle molteplici e radicali novità, si sarebbero certamente determinate enormi difficoltà operative e organizzative, con il concreto pericolo di provocare, invece che un’accelerazione del processo penale, una sostanziale paralisi delle attività in diverse realtà giudiziarie 11.

È stata, dunque, prevista una “transizione digitale” verso la cd. e-justice, con precise scansioni temporali: la disciplina transitoria fin da subito delineata dal legislatore delegante garantisce l’indispensabile gradualità ed il rispetto dei tempi necessari, per un verso, per strutturare l’ambiente digitale nel quale ci si dovrà muovere, il cd. portale telematico 12, definendo le necessarie regole tecniche operative e di dettaglio, e, per altro verso, per consentire a tutti gli attori della giustizia di mettersi al passo con i mutamenti normativi.


2. Disposizioni in materia di forma e di sottoscrizione degli atti

In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 5, lett. a), prima parte, della legge delega 13, il legislatore della riforma, attraverso l’art. 6, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato gli artt. 110 e 111 cod. proc. pen., dettando innovative norme di carattere generale in tema di forma e di sottoscrizione degli atti.

Mentre originariamente le due norme erano dedicate, rispettivamente, alla sottoscrizione ed alla data degli atti, nella nuova formulazione l’art. 110 cod. proc. pen. disciplina in via generale la forma degli atti, e l’art. 111 cod. proc. pen. si occupa degli aspetti relativi alla data ed alla sottoscrizione.

La nuova regola generale, dettata dall’art. 110 cod. proc. pen. 14, prescrive che ogni atto scritto del procedimento penale deve essere redatto in formato digitale («gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico 15»); non pare potersi ravvisare alcuna frizione con la disposizione della legge delega, che, come si è visto, si esprimeva in termini meno rigorosi («prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale»), poiché, al di là del verbo utilizzato nella parte iniziale dell’art. 1, comma 5, lett. a) cit., il sistema delineato dal legislatore delegante non prevedeva affatto la mera facoltatività della redazione digitale degli atti (basti pensare alla disposizione, che si analizzerà a breve, sull’obbligatorietà del deposito telematico): dunque, come si è già osservato in dottrina, la locuzione utilizzata nella legge delega è stata letta, secondo una visione sistematica, non quale intento di prevedere la mera facoltà della formazione digitale degli atti, ma come espressione della volontà di chiarire la piena legittimazione dell’impiego di tale forma; essa ha, pertanto, condotto a sancire con fermezza l’ingresso che l’atto nativo digitale è la modalità obbligatoria di configurazione degli atti 16.

L’atto penale dovrà, dunque, nascere ed essere conservato in forma di documento informatico 17: si tratta di una delle innovazioni più radicali, grazie alla quale verrà superato l’attuale sistema di digitalizzazione derivata, che prevede la trasformazione, mediante laboriose operazioni di scansione, di atti processuali originariamente redatti in forma cartacea, ed il successivo inserimento nell'applicativo ministeriale dei file ottenuti 18.

I caratteri dell’atto cd. “nativo digitale”, elencati nel primo comma della nuova disposizione, sono l’autenticità (assicurata da sistemi di firma digitale o elettronica certificata), l’integrità, la leggibilità (l’atto deve, dunque, essere consultabile anche mediante software gratuiti e open source: caratteristiche previste, in via generale, dall’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), la reperibilità (intesa come libera accessibilità dell’atto) e la segretezza (assicurata dall’adozione di tecnologie crittografiche) 19: come può leggersi nella Relazione illustrativa che accompagna il d.lgs. n. 150 del 2022, attraverso la nuova regola generale si è inteso «consacrare un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione nel processo penale sono legati ad alcuni requisiti imprescindibili […]

Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti prescritti dalla disposizione. Si prevede, infatti, il rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello UE, quale il regolamento eIDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Si è inoltre previsto esplicitamente l’ulteriore requisito, strettamente legato alle dinamiche del processo penale, della idoneità dell’atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge» 20.

L’art. 110, comma 3, cod. proc. pen. prevede una deroga alla regola generale, destinata a trovare applicazione in relazione a quegli «atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico»: il riferimento è a quei numerosi casi - ad esempio, una memoria redatta dall’imputato in stato di detenzione - in cui contingenti e specifiche esigenze, o caratteristiche proprie dell’atto, impediscano la formazione dell’atto nativo digitale. La deroga non preclude, ma differisce la digitalizzazione dell’atto: ed invero, a mente del successivo quarto comma, gli atti redatti in forma di documento analogico dovranno essere «senza ritardo» 21 convertiti in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico.

Nell’art. 111 cod. proc. pen. 22 sono state trasfuse, attraverso l’introduzione di tre nuovi commi, le regole, rimodellate, in tema di sottoscrizione degli atti già dettate nel vecchio testo dell’art. 110 cod. proc. pen.: alle disposizioni dei primi due commi, relative alla data degli atti, rimaste sostanzialmente invariate (vi è stata solo l’interpolazione del primo comma, al fine di chiarire che la disposizione trova applicazione tanto per i documenti analogici, quanto per quelli digitali), sono state aggiunte quelle sulla sottoscrizione con firma digitale o con altra firma elettronica certificata degli atti redatti in forma di documento informatico (disciplinata attraverso il mero richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici), e quella sulla sottoscrizione degli atti redatti in forma cartacea (per i quali continuano a valere le medesime regole già dettate dall’art. 110 cod. proc. pen.).

È stato, infine, previsto che il documento informatico ottenuto a seguito della conversione, a norma dell’art. 110, comma 4, cod. proc. pen., di un documento analogico, debba contenere l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, dell’identità della persona che lo ha reso. Le disposizioni generali dettate negli artt. 110 e 111 cod. proc. pen., valide per tutti gli atti del procedimento penale, appaiono applicabili ai provvedimenti del giudice, disciplinati all’articolo 125 cod. proc. pen. (norma, come si vedrà, incisa dalla riforma solo nel suo quinto comma), poiché, pur nella specifica regolamentazione delle forme, essi costituiscono una sottocategoria di atti, come risulta evidente dalla collocazione sistematica nel codice processuale 23.


3. Disposizioni in materia di deposito telematico degli atti e di fascicolo informatico

In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 5, lett. a), seconda parte 24, e) 25 e f) 26 della legge delega, il legislatore della riforma, attraverso gli artt. 6, comma 1, lett. a), e 11, comma 1, lett. a) e c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto gli artt. 111 bis, 111 ter e 175 bis cod. proc. pen., ed ha aggiunto due nuovi commi all’art. 172 cod. proc. pen., disciplinando secondo i nuovi principi la fase del deposito degli atti nel fascicolo informatico, in perfetta coerenza con quanto prescritto, in via generale, dagli artt. 9, 14 e 15 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44. In particolare, il nuovo art. 111 bis cod. proc. pen. 27 prevede che atti, documenti, richieste e memorie, salvi i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, debbano essere depositati «esclusivamente con modalità telematiche», con modalità tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e quella del destinatario. Il regime di obbligatorietà ed esclusività del deposito telematico subisce deroghe nel caso di atti compiuti dalle parti personalmente, senza l’ausilio del difensore 28, e nel già illustrato caso di quegli atti e di quei documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in forma digitale (art. 110, comma 3, cod. proc. pen.): si pensi a tutti i documenti che vengono versati in originale nel corso di un procedimento, quali, ad esempio, una scrittura privata o un testamento olografo dei quali si contesti l’autenticità, ovvero ancora planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale 29.

Il successivo art. 111-ter cod. proc. pen. 30, dedicato al fascicolo informatico, prescrive che esso sia formato, conservato, aggiornato ed anche trasmesso in modalità digitale, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità, nonché un’efficace e agevole consultazione telematica; identica regola si applica nel caso in cui la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale. La norma è stata salutata con favore da parte di chi ha, in particolare, osservato che la trasmissione digitale del fascicolo da un ufficio all’altro contribuirà a risolvere uno dei fattori decisivi dell’irragionevole durata del procedimento, riducendo i cosiddetti “tempi di attraversamento” dall’udienza preliminare al giudizio e, soprattutto, dal primo grado all’appello 31; peraltro, l’utilizzo degli strumenti telematici per il deposito, oltre a rendere più celere la trasmissione dei fascicoli tra uffici, libererà le unità di personale attualmente impegnate nel ricevere gli atti forma cartacea, ed eviterà agli utenti, e soprattutto agli appartenenti al foro, estenuanti attese e impegnative trasferte fuori sede.

Gli atti che è ancora oggi possibile depositare in modalità analogica dovranno essere, «senza ritardo» 32, convertiti in documento informatico ed inseriti nel fascicolo digitale; la regola non si applica agli atti di cui all’art. 110, comma 3, cod. proc. pen. (atti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica), in relazione ai quali dovrà essere formato ed inserito nel fascicolo informatico un «elenco dettagliato»: in questo modo si preservano la completezza e la continuità del fascicolo processuale, consentendo alle parti di comprendere, attraverso la consultazione telematica, quali siano gli atti ed i documenti acquisiti solo in formato cartaceo. L’art. 111-ter, comma 4, cod proc. pen. prevede, infine, che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale, anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale: viene, così, trasposto in ambito penale quanto già da tempo previsto nel processo civile telematico 33, ove gli atti analogici, acquisiti al fascicolo senza la firma del cancelliere, sono considerati a tutti gli effetti originali informatici, così da poter essere estratti - non solo dal cancelliere, ma anche dagli avvocati - in modalità di duplicati o copie; dunque, anche nel futuro processo penale telematico gli avvocati potranno estrarre duplicati e copie dal fascicolo informatico, ovvero ricevere telematicamente dalla cancelleria gli “originali” da utilizzare come duplicati o copie per successive attività processuali, senza firma di attestazione di conformità 34. Due ulteriori interventi, concernenti la modifica dell’art. 172 e l’introduzione del nuovo art. 175-bis cod. proc. pen., fanno da necessario corollario al nuovo sistema, assecondando precise indicazioni del legislatore delegante. L’art. 172 cod. proc. pen. 35, che detta le regole generali in materia di termini, è stato interpolato attraverso l’aggiunta di due commi. In particolare, il nuovo comma 6-bis prevede che il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato, se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile: si è, in tal modo, favorito l’esercizio del diritto di difesa, in quanto la parte può far uso dell’intera giornata nella quale è in scadenza il termine previsto dalla legge per depositare telematicamente l’atto, indipendentemente dagli orari di apertura delle cancellerie e delle segreterie.

Il nuovo comma 6-ter prevede, invece, che, salvo sia diversamente stabilito in relazione alla specifica tipologia di atto processuale, laddove sia previsto che dal deposito dell’atto decorrano dei termini (in primis quelli prescritti per provvedere su un’istanza, come, ad esempio, nel caso dell’art. 299, comma 3, cod. proc. pen.), la decorrenza ha inizio, in caso di deposito telematico effettuato fuori dell’orario d’ufficio stabilito dal regolamento, dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio 36. L’art. 175-bis cod. proc. pen. 37, detta, infine, un’articolata disciplina per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici.

In coerenza con quanto specificamente stabilito dal legislatore delegante, la disposizione positivizza la necessità di «sistemi di accertamento effettivo» e di «registrazione dell’inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato», e mira, altresì, a garantire, in tali casi, l’accesso a soluzioni alternative che precludano lo stallo anche solo temporaneo dell’attività processuale 38, prevedendo espressamente che il malfunzionamento del sistema non possa incidere sulla normale prosecuzione dell’attività processuale, sebbene ciò richieda, temporaneamente, una rinuncia all’opzione digitale ed un necessario ritorno all’analogico 39.

Sono due le possibili ipotesi di malfunzionamento disciplinate dalla nuova disposizione. La prima, prevista nei primi due commi, riguarda il malfunzionamento c.d. certificato, ovvero quello che riguardi, in via generalizzata, i domini del Ministero della giustizia: in tal caso, il malfunzionamento è certificato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità agli interessati; con le medesime modalità viene accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento del sistema; l’art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., precisa che in tal caso devono essere registrati, e quindi attestati, tanto la data di inizio, quanto quella della fine del malfunzionamento. La seconda ipotesi, disciplinata dall’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., riguarda il malfunzionamento “non certificato”, ovvero quello che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale, e che comunque sia tale da impedire, per un tempo più o meno consistente, l’utilizzo delle modalità telematiche: in tal caso, il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio, con indicazione analitica della data di inizio e di quella di cessazione del malfunzionamento. In relazione ad entrambe le ipotesi si è, dunque, previsto un onere di comunicazione da parte del dirigente, che, tuttavia, si intende assolto sol che le forme prescelte assicurino la tempestiva conoscibilità dei provvedimenti, indipendentemente dalla conoscenza effettiva degli stessi da parte di ciascun singolo operatore.

Quanto alla necessità, avvertita dal legislatore delegante, di assicurare l’ininterrotto svolgersi delle attività processuali mediante «soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche» 40, è previsto, in entrambi i casi di malfunzionamento, che gli atti possano essere redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche: in tal modo si evitano stalli nell’attività processuale, allo stesso tempo garantendosi, anche per questa ipotesi, la completezza e la continuità del fascicolo informatico, stante il richiamo all’obbligo di conversione in copia informatica e conseguente inserimento nel fascicolo informatico previsti dagli artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 4, cod. proc. pen.

La disposizione di cui all’art. 175-bis, comma 5, cod. proc. pen., relativa all’ipotesi in cui un termine stabilito a pena di decadenza scada nel corso del malfunzionamento, onera la parte interessata, attraverso il richiamo alla disciplina generale in tema di restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen., di dimostrare che il mancato rispetto di quel termine è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore: ad esempio, perché non vi è stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento, o perché, nonostante la tempestività delle comunicazioni, sono intervenuti altri fattori estranei ed insuperabili che hanno impedito il compimento dell’atto nei termini prescritti.


4. Modifiche di altre disposizioni del codice di procedura penale

La nuova disciplina relativa al processo penale telematico ha comportato la necessità di interpolare alcune disposizioni codicistiche, tanto in materia di redazione ed inserimento nel fascicolo di atti e documenti (ma solo nei casi di necessità di un coordinamento con le nuove disposizioni generali, imposto dalla specificità del documento e/o dalla particolare formulazione della relativa norma codicistica), quanto in materia di deposito degli atti (ma solo con riferimento a quelle disposizioni il cui tenore letterale era tale da non rimandare, in maniera intuitiva, alle nuove modalità telematiche).

Non si è, invece, reputato necessario intervenire per eliminare i tradizionali riferimenti alla cancelleria del giudice ed alla segreteria del pubblico ministero, essendo ben chiaro che, con la riforma a regime, esse non andranno più intese soltanto come luoghi fisici, ma anche come punto di riferimento virtuale presso il quale far convergere il deposito delle richieste, degli atti e dei documenti, in modalità esclusivamente telematica; né si è ritenuta necessaria l’introduzione di nuove previsioni in materia di invalidità degli atti, reputandosi sufficiente un adattamento delle norme già esistenti alla transizione digitale: la scelta, motivata dalla considerazione che il sistema, già denso di previsioni invalidanti, non necessitasse di disposizioni ulteriori, vuol «favorire una maggiore facilità di attuazione della riforma, evitando le tensioni e le pressioni che l’introduzione di nuove ipotesi di invalidità degli atti possono cagionare» 41.

Le modifiche alle norme del Libro II hanno riguardato:

* l’art. 116, comma 3-bis, cod. proc. pen., onde circoscrivere il diritto del difensore al rilascio dell’attestazione di deposito ai soli casi in cui vengano prodotti atti o documenti in formato analogico: ed invero, una tale attestazione non è prevista in caso di deposito telematico 42;

* l’art. 122 cod. proc. pen., il cui nuovo comma 2-bis prescrive che anche la procura speciale dovrà essere depositata telematicamente, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico, da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria 43;

* l’art. 125, comma 5, cod. proc. pen., al fine di sottrarre alla nuova generale disciplina il verbale contenente l’opinione dissenziente del componente del collegio che non abbia condiviso la decisione: detto verbale, non dovendo confluire nel fascicolo processuale (esso va, invero, inserito, a cura del presidente, in un plico sigillato, destinato a rimanere custodito nella cancelleria dell’ufficio), continuerà ad essere redatto in formato analogico, e non ne sarà effettuata la conversione in formato informatico 44;

* gli artt. 134 e 135 cod. proc. pen., prescrivendo, attraverso il richiamo all’art. 110 cod. proc. pen., la modalità digitale quale criterio generale di redazione del verbale che documenta gli atti compiuti, prevedendo che la videoregistrazione e la fonoregistrazione sono dovute quando il verbale sia redatto in forma riassuntiva, o quando la redazione in forma integrale sia ritenuta insufficiente, ed altresì mantenendo quale modalità di redazione in contemporanea la stenotipia, affiancandola ad altri «mezzi idonei» che la tecnologia renda disponibili ed affidabili sul piano dei risultati, ed, infine, eliminando tanto dall’art. 134, quanto dall’art. 135 cod. proc. pen., il riferimento, oramai superato, al ricorso a mezzi meccanici 45;

In relazione agli atti e provvedimenti del giudice, è stato modificato l’art. 154 disp. att. cod. proc. pen., adeguando ai tempi ed alle nuove norme in tema di redazione informatica degli atti la disposizione relativa alla sentenza, così da eliminare i riferimenti, oramai evidentemente eccentrici, alla «minuta da depositare in cancelleria per la formazione dell’originale», ed alla verifica da parte del presidente e dell’estensore della corrispondenza dell’originale alla minuta 46.

Ulteriori modifiche hanno riguardato disposizioni di altri Libri del codice di rito; salvo quanto si dirà nelle parti dedicate a ciascun singolo istituto, deve in questa sede rilevarsi, per una evidente esigenza di unicità di trattazione del complesso delle norme relative al processo penale telematico, che le modifiche hanno riguardato:

* l’art. 386 cod. proc. pen., adeguando al nuovo impianto normativo, con l’introduzione di un nuovo comma 1-ter, le modalità di redazione e di conseguente acquisizione al fascicolo processuale della comunicazione scritta che la polizia giudiziaria deve consegnare al soggetto arrestato o fermato 47: si è, così, assicurata maggiore elasticità alla regola generale, in situazioni - quali quelle dell’arresto o del fermo da parte della polizia giudiziaria, connotate da precipue caratteristiche di urgenza - nelle quali è assai verosimile che non si disponga nell’immediatezza di strumenti idonei alla redazione dell’atto in forma di documento informatico;

* l’art. 391-octies cod. proc. pen., armonizzando ai nuovi principi le modalità di deposito di documenti nel proprio fascicolo da parte del difensore 48;

* l’art. 419 cod. proc. pen., sulle modalità di redazione e deposito della dichiarazione di rinuncia dell’imputato all’udienza preliminare 49;

* l’art. 447 cod. proc. pen., nel cui primo comma è stato cancellato l’inciso, evidentemente incompatibile con il processo penale telematico, che consentiva al giudice, in caso di richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, di fissare l’udienza con decreto scritto «in calce alla richiesta» 50;

* l’art. 462 cod. proc. pen., prevedendo la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna non solo nei casi di cui all’art. 175 cod. proc. pen., ma anche in quelli di nuova introduzione di cui all’art. 175- bis cod. proc. pen. 51;

* l’art. 483 cod. proc. pen., che, in tema di sottoscrizione e trascrizione del verbale di udienza, prevede oggi, a seguito dell’introduzione di un nuovo comma 1-bis, che sull’atto, redatto in forma di documento informatico, sia apposto il visto digitale del presidente del collegio 52;

Sono state, infine, riscritte alcune norme relative alle impugnazioni. In particolare, nell’art. 582 cod. proc. pen. è stato eliminato, nel primo comma, il riferimento alla presentazione dell’impugnazione «personalmente o a mezzo di incaricato», e si è disposto, in via generale, che l’atto debba essere presentato mediante deposito telematico, mantenendo, tuttavia, nel nuovo comma 1-bis, la possibilità che le parti private depositino, personalmente o mediante incaricato, l’atto in formato analogico nella cancelleria del giudice 53.

Dunque, solo le parti private conservano l’opzione tra il deposito telematico e la presentazione diretta del gravame, a fronte della obbligatorietà del deposito telematico per tutte le altre parti processuali.

L’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. è stato modificato, così da applicare anche ai motivi nuovi la regola sul deposito telematico; è stato, conseguenzialmente, eliminato il riferimento all’onere di depositare i motivi nuovi «nel numero di copie necessarie per tutte le parti» 54.

Sono stati soppressi gli articoli 583 cod. proc. pen. e 164 disp. att. cod. proc. pen., in quanto relativi, il primo, a modi di presentazione dell’impugnazione non più consentiti perché incompatibili con il processo penale telematico (spedizione a mezzo del telegramma o della raccomandata), e, il secondo, ad oneri (il deposito dell’atto in più copie, e il pagamento delle relative spese) non più richiesti a seguito della presentazione telematica del gravame, ovvero di immediata trasformazione in documento digitale dell’atto presentato in formato cartaceo. Infine, sono stati modificati gli artt. 309, 311 e 461 cod. proc. pen., eliminando dall’art. 309 il riferimento all’abrogato art. 583 (dunque, la richiesta di riesame non potrà più essere presentata con telegramma o raccomandata), ed inserendo nell’art. 311 e nell’art. 461 il riferimento all’art. 582 cod. proc. pen.: dunque, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale della libertà e l’opposizione al decreto penale di condanna dovranno essere presentati nelle «forme previste dall’articolo 582».


5. Disposizioni transitorie

Come si è già accennato, il legislatore della riforma non ha previsto l’immediata entrata in vigore delle norme sul processo penale telematico, ritenendo preliminarmente indispensabili non solo un’imponente opera di aggiornamento degli ambienti informatici, mediante l’allestimento di tutte quelle misure organizzative (di struttura, di hardware, di software, di fruibilità) tali da assicurare il pieno funzionamento del sistema, ma anche l’adeguamento degli uffici giudiziari e degli stessi operatori alle nuove regole.

L’art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b), c) e d), legge delega, ha, dunque, previsto una normativa transitoria, con precise scansioni temporali, in grado di realizzare la necessaria transizione digitale. Si è, in particolare, disposto che:

1) con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro il 31 dicembre 2023, sarà adottato il regolamento attuativo che definirà le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al d.m. n. 44 del 2011, assicurando, in ogni caso, la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto;

2) ulteriori regole tecniche potranno essere adottate, nel rispetto dei principi generali dettati dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dell’emanando regolamento del quale si è detto al punto precedente, con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

3) con ulteriore decreto che il Ministro della giustizia adotterà entro il 31 dicembre 2023, a seguito di un’interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense, saranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione esclusivamente telematici; questa disposizione risponde alla condivisibile necessità di modulare l’innovazione tecnologica alle differenze esistenti tra gli uffici giudiziari quanto al loro stato di avanzamento digitale 55.

La disciplina transitoria pone, poi, un fondamentale distinguo tra le disposizioni normative di nuova introduzione e gli interventi modificativi di disposizioni vigenti, con l’espressa indicazione delle norme la cui operatività è necessariamente condizionata ai tempi ed ai contenuti degli emanandi regolamenti attuativi suindicati.

L’art. 87, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150 del 2022 prevede, invero, che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione degli indicati regolamenti ministeriali (ovvero sino al diverso termine di transizione da essi indicato per determinati uffici giudiziari e/o per determinati tipologie di atti), continueranno ad applicarsi - nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - le disposizioni di cui agli artt. 110, 111, comma 1, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, cod. proc. pen., nonché quelle di cui agli artt. 154, commi 2, 3 e 4, e 164 disp. att. cod. proc. pen.; a partire da detto giorno, inizieranno ad essere applicate le nuove disposizioni di cui agli artt. 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis e 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Dunque, le innovative disposizioni sulla formazione digitale degli atti, sul deposito telematico, sul fascicolo informatico e sui malfunzionamenti dei sistemi informatici non saranno subito operative, giovandosi di un opportuno e imprescindibile arco temporale necessario per creare un contesto idoneo ad accoglierle 56: soluzione certamente ragionevole, sol che si pensi alla complessità della creazione di un fascicolo informatico, comprensivo delle procedure di sottofascicolazione richieste dalle varie fasi processuali, ovvero al fatto che la gestione, a regime, di tutti gli atti e i documenti in formato digitale relativi alle indagini preliminari richiederà inevitabilmente tempi lunghi di attuazione, legati ad ogni fase di operatività del sistema (indagini preliminari - udienza preliminare - dibattimento), da associare con appositi provvedimenti del DGSIA che attestino la funzionalità del servizio, dovendosi altresì procedere alla migrazione dei documenti informatici già esistenti sulle piattaforme documentali in uso (ad esempio TIAP, DIGIT, ecc.); peraltro, per l’entrata a regime del nuovo processo penale telematico appare necessaria una preliminare ricognizione di tutte le dotazioni hardware disponibili, anche presso le aule di udienza, e provvedere, in caso di carenze, alle relative installazioni, al fine di rendere utilizzabile, comunque, il fascicolo informatico in ogni stato e grado del giudizio, seppure per singole fasi procedimentali. Identica disciplina transitoria è stata prevista anche per gli atti del procedimento penale telematico militare, i cui regolamenti attuativi saranno adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Consiglio della Magistratura Militare ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Da ultimo, si è previsto che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei sopra indicati regolamenti attuativi (ovvero sino al diverso termine di transizione da essi indicato per determinati uffici giudiziari e/o per determinati tipologie di atti), continueranno ad applicarsi le disposizioni emergenziali dell’art. 24, commi 1, 2 e 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: sono state, dunque, evitate soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale anti-Covid, mantenendo fermo l’obbligo di depositare memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415- bis, comma 3, cod. proc. pen., o gli ulteriori atti individuati da decreti del Ministro della giustizia, tramite il già esistente portale del processo penale telematico.

Il combinato disposto delle appena illustrate disposizioni transitorie ha rilevanti conseguenze in tema di deposito degli atti di impugnazione, che, attualmente, i difensori delle parti private possono effettuare avvalendosi della posta elettronica certificata, grazie alla previsione dell’art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ed invero:

* come si è appena visto, il d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che solo le disposizioni dei primi tre commi dell’art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, mantengano efficacia fino all’entrata in vigore del processo penale telematico, dunque, le previsioni in tema di deposito telematico dell’impugnazione, contenute nel quarto comma della norma, non troveranno più applicazione a far data dal 31 dicembre 2022, data in cui si è previsto, in via generale, che cessi l’efficacia della normativa emergenziale pandemica;

* a mente dell’art. 87, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150 del 2022, le nuove disposizioni sulle modalità di deposito telematico degli atti d’impugnazione (art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.) entreranno in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi; fino a quel giorno, continuerà ad applicarsi l’attuale testo dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., che prevede il solo deposito cartaceo dell’atto;

* l’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 prevede, altresì, che gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen. siano abrogati con efficacia immediata a far data dall’entrata in vigore del decreto (allo stato, il 30 dicembre 2022).

Dunque, sembrerebbe di poter concludere nel senso che, a far data dal 31 dicembre 2022, e fino al giorno in cui, a seguito dell’emanazione della normativa secondaria, diventerà operativo il processo penale telematico, le impugnazioni dovrebbero poter essere presentate solo in formato cartaceo presso le cancellerie. Deve essere, tuttavia, segnalato che, al fine di rimuovere ogni possibile anomalia derivante dal difetto di coordinamento delle diverse norme che regolano la materia, con la legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione, con modifiche del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (il cui art. 6, come è noto, ha disposto in via di urgenza il differimento al 30 dicembre 2022 dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022), è stata operata la riscrittura dell’art. 87 e l’introduzione dell’art. 87-bis d. lgs. n. 150 del 2022. L’art. 5-quater del citato d.l. n. 162 del 2022, come convertito, per quanto in questa sede rileva, ha previsto di eliminare dal testo dell’art. 87, comma 6, d. lgs. n. 150 del 2022 il riferimento alla ultrattività «dell’articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176», e di introdurre tre nuovi commi, per disciplinare funditus il deposito degli atti, senza far più riferimento alle disposizioni emergenziali, destinate a perdere efficacia dal 31 dicembre 2022.

Dunque, al fine di proseguire nel percorso di innovazione digitale intrapreso negli ultimi due anni, la legge n. 199 del 2022, di conversione, con modifiche del d.l. n. 162 del 2022 ha introdotto un nuovo comma 6-bis nell’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022, riproducendo l’attuale disciplina emergenziale concernente il deposito telematico degli atti, e prevedendone la vigenza fino a quando non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico: fino a quel momento «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito nel portale del processo penale telematico […]». Nei tre successivi commi dell’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022, introdotti dalla legge n. 199 del 2022 di conversione del d. l. n. 162 del 2022, sono state dettate disposizioni che disciplinano espressamente la possibilità per il Ministro della giustizia di prevedere con proprio decreto ulteriori atti per i quali sia possibile il deposito telematico (comma 6-ter), nonché il caso del malfunzionamento dei sistemi informatici, prevedendosi regole corrispondenti a quelle già in vigore per effetto della normativa emergenziale (comma 6-quater). Infine, è stato introdotto un nuovo comma 6-quinquies, onde chiarire che il deposito telematico non può essere sostituito dall’invio dell’atto a mezzo posta elettronica certificata, invio che «non è consentito e non produce alcun effetto di legge». Per gli ulteriori atti - quali, ad esempio, le impugnazioni - che non è allo stato possibile depositare telematicamente nel portale, l’art. 5-quinquies della legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 166 del 2022, ha previsto l’introduzione di un nuovo art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022: fino a quando non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico, ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l’inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non ne sarà più consentito il deposito a mezzo pec, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto emesso dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150 del 2022), «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata […]»; il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari attesterà l’avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell’apposito registro, ed inserendo l’atto tanto nel fascicolo telematico quanto, previa stampa, in quello cartaceo. In tema di impugnazioni, è stato altresì espressamente previsto:

* che «l’atto in forma di documento informatico» deve essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati […] e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale» (art. 87-bis, comma 3); * che l’atto deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica «dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 87-bis, comma 4), salvi i casi di riesame o di appello cautelare, personale o reale, che vanno depositati «all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale»; * che identiche formalità devono essere seguite per il deposito dei motivi nuovi (art. 87-bis, comma 5);

* che la parte privata che si trovi all’estero può depositare il gravame presso l’agente consolare (art. 87, comma 6). Sono state, infine, previste ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione presentata telematicamente (art. 87-bis, comma 7): quando l’atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore; quando le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non intestato al difensore, o ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli ammessi.


 

Note

1

Espressione con cui si fa riferimento alla «gestione informatica del dato giudiziario dal momento della redazione della notitia criminis fino alla fase definitoria del processo ed all’eventuale esecuzione della pena»: B. GALGANI, Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire, in Dimensione tecnologica e prova, a cura di LUPARIA, MARAFIOTI, PAOLOZZI, Torino, 2019, 249. Nota l’Autrice come «nei tratti qualificanti di un rito penale che a ragione voglia essere definito “telematico” debbano annoverarsi, accanto all’esistenza di un esaustivo sistema di fonti di natura cogente che (ri)disegni l’esercizio della giurisdizione alla luce dello sviluppo evolutivo della tecnologia, ed al […] carattere “nativo” del formato digitale (pena, altrimenti, la farraginosa e diseconomica “traduzione in byte” di tutto ciò che è massa cartacea), la possibilità di accedere agli atti ed ai documenti del fascicolo penale (anche) da parte degli “utenti esterni” e, last but not least, una bidirezionalità effettiva delle trasmissioni dati, vale a dire la previsione di strutture tecniche che permettano alle parti private di esercitare i loro poteri e facoltà secondo le stesse modalità innovative consentite a pubblico ministero e giudice». 2

L. 27 settembre 2021, n. 134, d’ora in poi, per brevità, legge delega.

3

Il termine “telematico” inerisce alla disciplina scientifica e tecnologica che unifica metodologie e tecniche delle telecomunicazioni e dell’informatica, così da realizzare il trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni (G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica giuridica, Torino, 2016, 3), e, dunque, la sua trasposizione nel processo penale è destinata ad incidere sulla circolazione degli atti processuali (sia sotto il profilo delle comunicazioni e notificazioni, che dal punto di vista del deposito) e sulla digitalizzazione procedimentale (grazie all’utilizzo di infrastrutture tecnologiche capaci di gestire il fascicolo processuale in modalità telematica): F. DELVECCHIO, L’informatizzazione del processo penale fra passato, presente e futuro, in Dir. pen. cont., 2021, 2, 61.

4

Cfr., in particolare, l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5

Nota W. NOCERINO, La riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti, in Camminodiritto.it, 28 aprile 2022, § 1, che, grazie alle nuove norme, viene «espugnata l’ultima roccaforte dell’analogico: il digitale entra nel processo ed invade la sacralità delle sue forme spingendo verso l’informatizzazione del sistema per la creazione di un processo penale telematico». L’Autrice sottolinea, altresì, che «la riforma ha il notevole pregio di aver cavalcato l’onda della modernità: nella piena consapevolezza dell’impossibilità di serrare le porta del processo penale all’evoluzione tecnologica, il legislatore tenta di recepire gli effetti benefici della digitalizzazione, non solo nell’ottica di potenziare l’efficienza del sistema giustizia, ma anche per migliorarne la qualità in termini di accesso alla giurisdizione, ragionevole durata, trasparenza, diritto di difesa e parità fra le parti».

6

Solo con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato previsto l’utilizzo della posta elettronica certificata, a partire dal 15 dicembre 2014, per le sole notifiche da parte degli uffici giudiziari «a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 c.p.p.».

7

Per la distinzione tra atti “interlocutori” ed atti “performativi”, cfr. M. BOZZAOTRE, Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa, in giustiziainsieme.it, 25 marzo 2019.

8

Cfr., tra le più recenti, Sez. 1, 15 settembre 2020, n. 28540, Santapaola, Rv. 279644, secondo cui «E’ inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante posta elettronica certificata in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili»; pronunce di identico tenore si rinvengono in tema di deposito telematico di una memoria (Sez. 2, 16 maggio 2017, n. 31336, P.M. in proc. Silvestri, Rv. 270858), di un’istanza di remissione in termini (Sez. 1, 28 gennaio 2015, n. 18235, Livisianu, Rv. 263189) o di un’opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4, 23 gennaio 2018, n. 21056, D’Angelo, Rv. 272740). Cfr., tuttavia, le timide aperture della giurisprudenza più recente, quale, ad esempio, Sez. 6, 25 settembre 2019, dep. 2020, n. 2951, Di Russo, Rv. 278127: «Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato)». In dottrina cfr., sul punto, F. CERQUA, La difesa non può comunicare con la posta elettronica certificata: osservazioni critiche, in Dir. pen. proc., 2019, 5, 690.

9

D. MINOTTI, Spinta al deposito telematico e all’atto nativamente digitale, in Guida dir., 2021, n. 40, 115. In argomento cfr. anche E. N. LA ROCCA, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. pen., 2021, 3, 10, che evidenzia la necessità di superare l’attuale «asimmetricità nel riconoscimento delle facoltà di utilizzo della PEC».

10

B. GALGANI, Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”, in A. MARANDOLA, Riforma Cartabia e rito penale - La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali, Milano, 2022, 39.

11

M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in Sistema Penale, 2 novembre 2022, § 3,6.

12

Spazio “in rete”, accessibile ad una ristretta categoria di utenti, ai quali si consente da remoto la consultazione e l’implementazione, attraverso il deposito di atti, del fascicolo processuale digitale.

13

«Prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza».

14

Questo il nuovo testo dell’art. 110 cod. proc. pen., interamente riscritto dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 110 (Forma degli atti). 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. 2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. 4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».

15

La terminologia utilizzata nell’art. 110 cod. proc. pen. («atti redatti in forma di documento informatico”, e “atti redatti in forma di documento analogico») replica, assicurando uniformità al sistema, quella utilizzata tanto nel Codice dell’amministrazione digitale (art. 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), quanto nel Regolamento del Ministro della Giustizia che detta le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile ed in quello penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 34, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44).

16

M. GIALUZ, op. cit., § 3.1.

17

C. MINNELLA, Atto nativo digitale, primo step del fascicolo penale informatico, in Guida dir., 2022, n. 45, 36.

18

L. GIORDANO, Riforma Cartabia: la delega in tema di processo penale telematico, ne il penalista.it, 13 settembre 2021.

19

D. MINOTTI, op. cit., 116.

20

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022 (d’ora in poi, indicata, breviter, come Relazione illustrativa), 186.

21

Per effetto della scelta di non indicare un termine rigido entro il quale l’atto analogico deve essere convertito in copia informatica, il ritardato o comunque non immediato svolgimento dell’incombente non dovrebbe provocare alcuna forma di invalidità, in coerenza con la giurisprudenza formatasi a proposito di altre disposizioni codicistiche che utilizzano la medesima formula: cfr., ad esempio, Sez. 1, 13 novembre 2019, dep. 2020, n. 6537, Celhaka Kujtim, Rv. 277970-02, secondo cui «Ai fini della dichiarazione di latitanza, l'art. 295, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il verbale di vane ricerche deve essere trasmesso senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza da eseguire, al fine di consentirgli di valutare la sussistenza delle condizioni per emettere il relativo decreto, ma non contempla un termine perentorio per tale adempimento, sicché, in linea di principio, è esente da vizi il decreto di latitanza emesso sulla base delle risultanze di ricerche effettuate anche anni prima della sua emissione. (Nella fattispecie, il decreto di latitanza era stato emesso nel 2007 sulla scorta di ricerche che risalivano al 1999)».

22

Questo il nuovo testo dell’art. 111 cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 111 (Data e sottoscrizione degli atti). 1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta. […] 2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso. 2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo».

23

Relazione illustrativa cit., 187.

«Prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».

25

«Prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia: 1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali; 2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato; 3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici».

26

«Prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

27

Questo il testo del nuovo art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 111-bis (Deposito telematico) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175- bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».

28

C. MINNELLA, op. cit., 36, rileva che si tratta di un’eccezione «che è da salutare con favore. In difetto della stessa, il rischio sarebbe stato quello di pregiudicare l’effettività dell’accesso alla giustizia e del diritto di difesa […] di quei soggetti, tra cui, soprattutto, l’imputato, privi di conoscenze tecnologiche». Il riferimento della norma alla «parte» sembrerebbe, allo stato, escludere la persona offesa dall’ambito di applicazione della deroga: ad avviso di M. GIALUZ, op. cit., § 3.2, ciò potrebbe far sorgere rilevanti problemi applicativi in relazione ad atti che l’offeso «voglia compiere personalmente e non sia in grado di farlo per assenza di mezzi tecnologici o di alfabetizzazione informatica».

29

Relazione illustrativa cit., 191.

30

Questo il testo del nuovo art. 111-ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti) 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale».

31

G.L. GATTA, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “Legge Cartabia”, in Sistema penale, 15 ottobre 2021, definisce «inquietanti» i dati sui tempi di trasmissione dei fascicoli tra i vari uffici giudiziari: «chi, come a Palermo, si è preso cura di monitorarli, peraltro in un distretto con tempi medi di celebrazione dell’appello penale di molto inferiori alla media nazionale, ha rilevato che, nel 2020, in media il tempo di trasmissione di un fascicolo dal tribunale alla corte d’appello è stato di ben 236 giorni: 8 mesi».

32

Come si è già detto a proposito dell’analoga disposizione dell’art. 110, comma 4, cod. proc. pen., si tratta di un termine ordinatorio, la cui violazione non comporta alcuna nullità.

33

Cfr. art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

34

Relazione illustrativa cit., 193. Un problema di carattere operativo viene, in questo contesto, segnalato da C. MINNELLA, op. cit., 36: posto che nel processo civile telematico le parti dispongono in ogni momento del fascicolo telematico civile, ma gli atti sono formati dalle parti e delle ordinanze del giudice civile, «come si intende coniugare ciò in un sistema dove gli avvocati delle parti private pagano i diritti di cancelleria per estrarre copia dal fascicolo anche se (per assurdo) chiedono gli atti dagli stessi depositati? Per cui o lo Stato rinuncia al pagamento delle marche o di fatto non potremmo avere un fascicolo informatico effettivo».

35

Questo il testo dei nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’art. 172 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. 6- ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso e' effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio».

36

Sono state, dunque, recepite le sollecitazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura, nel Parere, approvato con delibera del 29 luglio 2021, in merito al d.d.l. AC 2435, di riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, e agli emendamenti presentati dal Governo, laddove, a pag. 6, era stata per l’appunto rappresentata l’esigenza di scongiurare il rischio che, in tutte le ipotesi in cui il deposito degli atti faccia partire il computo dei termini per i conseguenti adempimenti di competenza degli uffici giudiziari, «la loro decorrenza abbia inizio nei giorni festivi o (se si tratta di termini previsti ad horas) in orari di chiusura degli uffici».

37

Questo il testo del nuovo art. 175-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 175-bis (Malfunzionamento dei sistemi informatici) 1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento. 5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175».

38

Si è, invero, deciso di non collegare al malfunzionamento alcuna proroga o sospensione dei termini processuali: si osserva, in proposito, nella Relazione illustrativa cit., pag. 197, che «si è ben consci del fatto che una ipotesi di malfunzionamento del sistema possa impedire, in concreto, anche l’accesso al fascicolo informatico, con inevitabili riflessi anche sull’attività da svolgere in analogico […] E tuttavia, si è ritenuto che, in una riforma di sistema […] il necessario bilanciamento dei valori in gioco imponesse una soluzione che non consenta eccezioni al rispetto dei termini perentori stabiliti dal codice processuale che, nel sistema del codice, attengono, direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti fondamentali (ferma restando, come si è già evidenziato, la persistente operatività del meccanismo di rimessione in termini di cui all’articolo 175 c.p.p.) E se è vero che una tale soluzione necessariamente implica oneri aggiuntivi di diligenza da parte di tutti gli operatori della giustizia (che dovranno, per esempio, attrezzarsi per continuo e tempestivo back up dei dati necessari allo svolgimento delle attività processuali), è anche vero che tali oneri non sono di certo dissimili – seppur trasposti nel mondo digitale - da quelli inerenti la tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei, la cui eventuale distruzione o perdita, anche accidentale e imprevista, certamente non ha e non può avere alcun riflesso sulla prosecuzione del processo, salvo l’obbligo di procedere alla relativa ricostruzione. D’altro canto, la tempistica graduale dell’operatività a regime della riforma consentirà, ed allo stesso tempo imporrà, l’adozione di misure tecniche sempre più efficaci che limitino le ipotesi di malfunzionamento e che offrano al contempo soluzioni tempestive nonché l’adozione di misure organizzative negli uffici giudiziari idonee a fronteggiare situazioni di difficoltà legate a problemi di natura tecnica».

39

C. MINNELLA, Sui malfunzionamenti informatici la celerità prevale sui diritti, in Guida dir., 2022, 45, 44. L’Autore giudica in termini critici l’assetto disegnato in parte qua dal legislatore della riforma, rilevando che «il processo penale telematico non è semplice modifica tecnica degli uffici giudiziari (relativa solo al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione), ma è attività giurisdizionale – incidendo invece sulle modalità della giurisdizione e quindi sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura e anche sull’effettività del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione – e dunque le scelte relative non sono neutre in termini di politica giudiziaria e di ricaduta per magistrati e avvocati […] La rilevanza per il Ppt della rete infrastrutturale è tale che, i malfunzionamenti, impedendo la prosecuzione del procedimento, avrebbero dovuto portare alla proroga dei termini procedimentali, oltre che dover costituire causa di sospensione del decorso del termine della prescrizione e di improcedibilità, integrando le relative discipline codicistiche. Solo così si sarebbe navigato verso un giusto processo penale telematico».

40

Art. 1, comma 5, lett. e), della legge delega.

41

Relazione illustrativa cit., 185.

42

Questo il nuovo testo della norma, risultante dalla riscrittura operata dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia».

43

Questo il testo del nuovo art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria».

44

Questo il nuovo testo della norma, risultante dalla riscrittura operata dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3».

45

Questo il nuovo testo dell’art. 134, commi 2 e 3, e dell’art. 135, comma 2, cod. proc. pen., risultanti dalla riscrittura operata dall’art. 9, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Art. 134: «2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo, ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica». Art. 135: «2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato».

46

Questo il nuovo testo della norma, risultante dalla riscrittura operata dall’art. 41, comma 1, lett. cc), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «2. L'estensore rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore. 3. (abrogato). 4. Il presidente e l'estensore sottoscrivono la sentenza».

47

Questo il testo dell’art. 386, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3».

48

Questo il nuovo testo dell’art. 391-octies, comma 3, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433».

49

Questo il nuovo testo dell’art. 419, comma 5, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 23, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis, commi 1 e 2. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato, a cura dell’imputato».

50

Questo il nuovo testo dell’art. 447, comma 1, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 25, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte […]».

51

Questo il nuovo testo dell’art. 462, comma 1, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 28, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis».

52

Questo il testo dell’art. 483, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità previste dall’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata».

53

Questi i testi del riscritto comma 1 e del nuovo comma 1-bis dell’art. 582 cod. proc. pen., risultanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione».

54

Questo il nuovo testo dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi».

55

D. MINOTTI, op. cit., 115, rileva, in senso critico, che per effetto di questa previsione - «che appare una resa con inevitabili conseguenze su un doveroso approccio di equo trattamento che non dovrebbe essere lasciato alla discrezione, di fatto, del dicastero» - la giustizia viaggerà, per tempi non prevedibili, a velocità differenti. Rileva, invece, B. GALGANI, op. ult. cit., 49, che il legislatore ha «fatto tesoro delle lezioni del passato, giusta le quali le sperimentazioni in punto di innovazione tecnologica informate alla severa logica del top down - come tali deficitarie e di una reale compartecipazione da parte di tutti gli stakeholder, e della effettiva presa in carico delle asimmetrie che contraddistinguono le realtà giudiziarie disseminate sul territorio - sono destinate a fallire», evidenziando, altresì, l’esigenza che la «implementazione iniziale a geometria variabile» vada governata «con estrema cura, pena il riaffacciarsi di difformità trattamentali che potrebbero pregiudicare l'unitarietà del rito, così come era già stato denunciato nel corso della prima ondata pandemica».

56

M. GIALUZ, op. cit., § 3.6.

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