Riforma Cartabia

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) prevede specifiche disposizioni transitorie, disciplinate nel Titolo VI (artt. 85-97-bis) che riguardano il regime di procedibilità, i termini per la costituzione di parte civile, le notificazioni, il processo telematico, la restituzione nel termine, giustizia riparativa, le pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'assenza dell'imputato ed altri aspetti fondamentali del "nuovo" processo penale.
Di seguito riportiamo l’elenco completo.
Art. 85. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità
Art. 85-bis. Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile
Art. 86. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante
Art. 87. Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico
Art. 87-bis. Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze
Art. 88. Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine
Art. 88-bis. Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari
Art. 88-ter. Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere
Art. 89. Disposizioni transitorie in materia di assenza
Art. 89-bis. Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale
Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
Art. 93. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori
Art. 93-bis. Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento
Art. 94. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
Art. 95. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi
Art. 96. Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti
Art. 97. Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie
Art. 85
Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.
2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.