top of page
Cerca

Riforma Cartabia: La partecipazione a distanza nel processo penale



1. Premessa

2. Disposizioni generali sulla partecipazione a distanza

3. Le diverse ipotesi di partecipazione a distanza

4. Disposizioni transitorie


Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario"


1. Premessa.

Il legislatore delegante, onde perseguire gli obiettivi, indicati dall’art. 1, comma 1, Legge 27 settembre 2021, n. 134, della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo penale, ha sollecitato l’ampliamento dei casi di possibile partecipazione a distanza, riferendoli peraltro non alla sola udienza, ma ad un qualsiasi atto del procedimento che richieda la presenza. In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega57, l’art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto un nuovo Titolo II-bis del Libro II del codice di rito, composto di due soli articoli (133-bis e 133-ter), nei quali sono state trasposte le principali disposizioni già relegate - ad evidenziarne la residualità - in alcune norme delle disposizioni di attuazione58.

Si è, dunque, deciso di dettare una disciplina generale della partecipazione a distanza, così da dare continuità all’esperienza maturata durante il periodo pandemico, rivelatasi preziosa per garantire efficienza e rapidità al procedimento penale e per incrementare i diritti della difesa, sfruttando anche in questo settore le nuove opportunità concesse dal progresso tecnologico; si è, poi, intervenuti modificando singole disposizioni relative al compimento di determinati atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria ed alla celebrazione di determinate udienze, prevedendo un amplissimo ventaglio di ipotesi nelle quali, previa acquisizione del consenso delle parti interessate59, può farsi ricorso alla cd. remote justice: il tutto nella consapevolezza che, come aveva osservato la Corte costituzionale, «ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione»60.

È stata, invece, esclusa la possibilità di addivenire ad una integrale “dematerializzazione” dell’udienza, essendosene ritenuta improponibile la celebrazione in un ambiente totalmente virtuale, in cui nessuno dei protagonisti processuali condivide uno spazio fisico comune.


2. Disposizioni generali sulla partecipazione a distanza.

La prima delle due norme di carattere generale di cui si diceva, l’art. 133-bis cod. proc. pen., si limita a definire, nel suo unico comma, l’ambito di applicazione e il carattere sussidiario della disciplina dettata dall’articolo successivo, disponendo che essa valga in tutti i casi di partecipazione a distanza, «salvo che sia diversamente previsto»61.

L’art. 133-ter cod. proc. pen., recante «Modalità e garanzie della partecipazione a distanza», ha, come si accennava, recepito, rimodellandole, alcune disposizioni già contenute negli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. cod. proc. pen. (dedicati, rispettivamente, alla partecipazione al dibattimento a distanza ed all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso), nonché nell’art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che già aveva ampliato i margini operativi dell’istituto, nell’ambito della recente disciplina emergenziale: la norma individua una serie di regole che devono essere osservate, rendendo evidente che la partecipazione a distanza non può mai essere disgiunta dal rispetto dei diritti fondamentali delle parti e del canone del contraddittorio62.

Il primo comma della nuova disposizione prescrive che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza, o la partecipazione di una o più parti a distanza, debba essere assunta dall’autorità giudiziaria procedente con decreto motivato, da comunicarsi alle autorità eventualmente interessate (ad esempio, il dirigente dell’ufficio giudiziario o dell’ufficio di polizia giudiziaria presso il quale sarà effettuato il collegamento); ove non sia emesso in udienza, il provvedimento deve essere, altresì, notificato alle parti almeno tre giorni prima, unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o per la celebrazione dell’udienza.

I due successivi commi chiariscono che la partecipazione a distanza consiste nella realizzazione di un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza, o l’ufficio giudiziario, e il diverso luogo, espressamente equiparato all’aula di udienza, in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza: collegamento da effettuarsi, a pena di nullità, attraverso modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza, a garantire la registrazione audiovisiva dell’atto o dell’udienza, e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi, la possibilità per ciascuna di esse di udire quanto viene detto dalle altre, e la pubblicità, nei casi di udienza pubblica, degli atti compiuti a distanza63.

Gli ulteriori quattro commi della norma individuano i vari luoghi dai quali le persone che, a vario titolo, intervengono all’atto o all’udienza possono o debbono collegarsi all’aula di udienza: la regola generale è che il collegamento debba avvenire «da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria», previa verifica dell’idoneità tecnica del luogo; disposizioni particolari sono previste per le persone detenute a qualsiasi titolo in carcere (che si collegano dall’istituto penitenziario) e per i difensori (che possono decidere di collegarsi dal loro studio professionale, o da altro luogo, purché idoneo, e che, comunque, hanno il diritto di esser presenti nel luogo dove si trova l’assistito, o di farvi accedere propri sostituti, e quello di consultarsi riservatamente tra loro e con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei); si è, altresì, previsto che l’autorità giudiziaria, sentite le parti, possa autorizzare le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso.

Fuori dei casi in cui l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, attesta le generalità delle persone collegate, e redige il verbale delle operazioni svolte, dando atto delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame, e dell’assenza di impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà delle parti64.


3. Le diverse ipotesi di partecipazione a distanza.

Come si accennava, la seconda direttrice dell’intervento riformatore è consistita nella modifica di singole disposizioni codicistiche, così da consentire, previo consenso dell’interessato, la celebrazione a distanza di determinate udienze ed il compimento a distanza di determinati atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

Queste le novità introdotte in relazione alla partecipazione a distanza delle udienze.

Quanto al procedimento in camera di consiglio, è stato riscritto l’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., in modo da consentire l’audizione a distanza di chi, detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, richieda di essere sentito; qualora l’interessato non presti il consenso, rimane immutato il suo diritto di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo65. In relazione all’udienza di riesame, l’ultima parte dell’art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., è stato modificato in modo da riconoscere all’imputato che ne faccia richiesta il diritto di parteciparvi a distanza66.

La modifica all’art. 391 cod. proc. pen. consente la partecipazione a distanza all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, in continuità con quanto è oggi già previsto dall’art. 23, commi 2 e 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17667.