1. Premessa
1. Premessa.
Il legislatore delegante, onde perseguire gli obiettivi, indicati dall’art. 1, comma 1, Legge 27 settembre 2021, n. 134, della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo penale, ha sollecitato l’ampliamento dei casi di possibile partecipazione a distanza, riferendoli peraltro non alla sola udienza, ma ad un qualsiasi atto del procedimento che richieda la presenza. In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega57, l’art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto un nuovo Titolo II-bis del Libro II del codice di rito, composto di due soli articoli (133-bis e 133-ter), nei quali sono state trasposte le principali disposizioni già relegate - ad evidenziarne la residualità - in alcune norme delle disposizioni di attuazione58.
Si è, dunque, deciso di dettare una disciplina generale della partecipazione a distanza, così da dare continuità all’esperienza maturata durante il periodo pandemico, rivelatasi preziosa per garantire efficienza e rapidità al procedimento penale e per incrementare i diritti della difesa, sfruttando anche in questo settore le nuove opportunità concesse dal progresso tecnologico; si è, poi, intervenuti modificando singole disposizioni relative al compimento di determinati atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria ed alla celebrazione di determinate udienze, prevedendo un amplissimo ventaglio di ipotesi nelle quali, previa acquisizione del consenso delle parti interessate59, può farsi ricorso alla cd. remote justice: il tutto nella consapevolezza che, come aveva osservato la Corte costituzionale, «ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione»60.
È stata, invece, esclusa la possibilità di addivenire ad una integrale “dematerializzazione” dell’udienza, essendosene ritenuta improponibile la celebrazione in un ambiente totalmente virtuale, in cui nessuno dei protagonisti processuali condivide uno spazio fisico comune.
2. Disposizioni generali sulla partecipazione a distanza.
La prima delle due norme di carattere generale di cui si diceva, l’art. 133-bis cod. proc. pen., si limita a definire, nel suo unico comma, l’ambito di applicazione e il carattere sussidiario della disciplina dettata dall’articolo successivo, disponendo che essa valga in tutti i casi di partecipazione a distanza, «salvo che sia diversamente previsto»61.
L’art. 133-ter cod. proc. pen., recante «Modalità e garanzie della partecipazione a distanza», ha, come si accennava, recepito, rimodellandole, alcune disposizioni già contenute negli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. cod. proc. pen. (dedicati, rispettivamente, alla partecipazione al dibattimento a distanza ed all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso), nonché nell’art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che già aveva ampliato i margini operativi dell’istituto, nell’ambito della recente disciplina emergenziale: la norma individua una serie di regole che devono essere osservate, rendendo evidente che la partecipazione a distanza non può mai essere disgiunta dal rispetto dei diritti fondamentali delle parti e del canone del contraddittorio62.
Il primo comma della nuova disposizione prescrive che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza, o la partecipazione di una o più parti a distanza, debba essere assunta dall’autorità giudiziaria procedente con decreto motivato, da comunicarsi alle autorità eventualmente interessate (ad esempio, il dirigente dell’ufficio giudiziario o dell’ufficio di polizia giudiziaria presso il quale sarà effettuato il collegamento); ove non sia emesso in udienza, il provvedimento deve essere, altresì, notificato alle parti almeno tre giorni prima, unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o per la celebrazione dell’udienza.
I due successivi commi chiariscono che la partecipazione a distanza consiste nella realizzazione di un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza, o l’ufficio giudiziario, e il diverso luogo, espressamente equiparato all’aula di udienza, in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza: collegamento da effettuarsi, a pena di nullità, attraverso modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza, a garantire la registrazione audiovisiva dell’atto o dell’udienza, e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi, la possibilità per ciascuna di esse di udire quanto viene detto dalle altre, e la pubblicità, nei casi di udienza pubblica, degli atti compiuti a distanza63.
Gli ulteriori quattro commi della norma individuano i vari luoghi dai quali le persone che, a vario titolo, intervengono all’atto o all’udienza possono o debbono collegarsi all’aula di udienza: la regola generale è che il collegamento debba avvenire «da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria», previa verifica dell’idoneità tecnica del luogo; disposizioni particolari sono previste per le persone detenute a qualsiasi titolo in carcere (che si collegano dall’istituto penitenziario) e per i difensori (che possono decidere di collegarsi dal loro studio professionale, o da altro luogo, purché idoneo, e che, comunque, hanno il diritto di esser presenti nel luogo dove si trova l’assistito, o di farvi accedere propri sostituti, e quello di consultarsi riservatamente tra loro e con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei); si è, altresì, previsto che l’autorità giudiziaria, sentite le parti, possa autorizzare le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso.
Fuori dei casi in cui l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, attesta le generalità delle persone collegate, e redige il verbale delle operazioni svolte, dando atto delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame, e dell’assenza di impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà delle parti64.
3. Le diverse ipotesi di partecipazione a distanza.
Come si accennava, la seconda direttrice dell’intervento riformatore è consistita nella modifica di singole disposizioni codicistiche, così da consentire, previo consenso dell’interessato, la celebrazione a distanza di determinate udienze ed il compimento a distanza di determinati atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
Queste le novità introdotte in relazione alla partecipazione a distanza delle udienze.
Quanto al procedimento in camera di consiglio, è stato riscritto l’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., in modo da consentire l’audizione a distanza di chi, detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, richieda di essere sentito; qualora l’interessato non presti il consenso, rimane immutato il suo diritto di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo65. In relazione all’udienza di riesame, l’ultima parte dell’art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., è stato modificato in modo da riconoscere all’imputato che ne faccia richiesta il diritto di parteciparvi a distanza66.
La modifica all’art. 391 cod. proc. pen. consente la partecipazione a distanza all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, in continuità con quanto è oggi già previsto dall’art. 23, commi 2 e 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17667.
Quanto all’udienza preliminare ed all’udienza dibattimentale (nonché all’udienza del rito abbreviato, la cui norma di riferimento rinvia, sul punto, alla disciplina dell’udienza preliminare), nell’art. 422, comma 2, cod. proc. pen., e nel nuovo art. 496, comma 2-bis, cod. proc. pen., è stato inserito un inciso sostanzialmente identico, che consente l’assunzione a distanza delle prove dichiarative, quando ciò è previsto dalla legge68 o, innovativamente, quando le parti vi acconsentono69: consenso che, peraltro, non vincola il giudice, il quale - ovviamente - dovrà preliminarmente accertare la disponibilità della strumentazione tecnica, e valutare la ricorrenza di eventuali circostanze indicative dell’opportunità, se non addirittura della necessità, di procedere secondo l’ordinario modulo dell’audizione in presenza70.
In relazione all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione, la partecipazione a distanza è stata assicurata grazie alla modifica dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., il cui nuovo testo ricalca quello, appena illustrato, dell’art. 127 cod. proc. pen.71. All’impiego dei nuovi strumenti tecnologici può, infine, farsi ricorso anche nei procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale: in particolare, per quanto riguarda la procedura estradizionale, oltre che per l’interrogatorio (artt. 703, comma 2, cod. proc. pen., e, per i casi di arresto, art. 717, comma 2, cod. proc. pen.), la possibilità di partecipazione a distanza dell’estradando e del difensore è stata prevista, in generale, per l’intero procedimento camerale di estradizione72. Nel settore del riconoscimento delle sentenze non è stato, invece, necessario apportare modifiche alla procedura passiva quanto all’interrogatorio del condannato sottoposto a misure coercitive, considerato che l’art. 736, comma 3, cod. proc. pen., rinvia al già citato art. 717, comma 2, cod. proc. pen.
Queste, invece, le novità introdotte in relazione alla partecipazione a distanza agli atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. In relazione all’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare, l’art. 294 cod. proc. pen. è stato modificato nei suoi commi quarto e quinto, consentendo al giudice di autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio, anche nel caso in cui siano detenuti fuori distretto (circostanza, quest’ultima, nella quale appare viepiù opportuno ricorrere alla remotizzazione, onde consentire che l’interrogatorio sia condotto proprio dal giudice che ha irrogato la misura cautelare)73.
Attraverso l’introduzione dell’art. 350, comma 4-bis, cod. proc. pen., è stata riconosciuta la possibilità per la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di partecipare a distanza all’assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria74.
Il nuovo art. 360, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente, altresì, a chi vi abbia interesse di partecipare a distanza al conferimento dell’incarico al consulente tecnico ed ai suoi accertamenti75.
Nella sua nuova formulazione, l’art. 370 cod. proc. pen. consente, infine, la partecipazione a distanza all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, sia quando venga effettuato dal pubblico ministero, che quando venga delegato alla polizia giudiziaria76.
4. Disposizioni transitorie.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 non ha previsto alcuna disposizione transitoria in relazione al tema della partecipazione a distanza: ed invero, le nuove norme ampliano i casi nei quali può farsi ricorso ad una procedura che, come si è visto, è già largamente in uso negli uffici giudiziari italiani, soprattutto all’indomani della rilevantissima esperienza maturata durante il cd. periodo emergenziale legato all’epidemia da Covid-19. Le disposizioni che si sono fin qui commentate dovrebbero, dunque, trovare immediata applicazione fin dal giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (allo stato, il 30 dicembre 2022), salva, unicamente, la disponibilità, da parte di chi consenta la partecipazione a distanza all’atto o all’udienza, della strumentazione tecnica necessaria ad assicurare un collegamento dotato degli innanzi illustrati requisiti tecnici pretesi, a pena di nullità, dall’art. 133-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Note
57
«Individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza».
58
Ed infatti, l’art. 98 d.lgs. n. 150 del 2022 ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 146-bis, ed il comma 4 dell’art. 147-bis disp. att. cod. proc. pen.
59
Il consenso continua a non essere richiesto nelle ipotesi di partecipazione alle udienze a distanza e di esame a distanza già precedentemente disciplinate dal codice di rito: artt. 45-bis, 134-bis, 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, 147-bis, commi 1, 1-bis e 3, e 205-ter disp. att. c.p.p.
60
Corte cost., sent. n. 342 del 1999, che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che avevano previsto, in determinati procedimenti, la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.
61
Questo il testo del nuovo art. 133-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 133-bis (Disposizione generale) 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-ter».
62
C. MINNELLA, Remote justice, da eccezione a realtà sempre più crescente, in Guida dir., 2022, 45, 51.
63
Cfr.,sul punto, il nuovo art. 147-quater disp. att. cod. proc. pen., inserito dall’art. 41, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 150 del 2022, in base al quale «Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l’integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati».
64
Questo il testo del nuovo art. 133-ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Articolo 133-ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza). 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza o l’ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza è equiparato all’aula di udienza. 3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un’adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva. 4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l’atto o partecipano all’udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano. 6. Sentite le parti, l’autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l’ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell’imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza, ne attesta l’identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell’articolo 136, in cui dà atto dell’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell’assenza di impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti».
65
Questo il nuovo testo dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo». 66 Questo il nuovo testo dell’art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 13, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta».
67
Questo il nuovo testo dell’art. 391, comma 1, doc. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato. Quando l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice può autorizzarli a intervenire a distanza».
68
Il riferimento è ai casi - ad esempio, l’esame del testimone che si trovi in stato di detenzione (art. 146-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.) - già previsti da norme delle disposizioni di attuazione che il legislatore della riforma non ha modificato: cfr. gli artt. 45-bis, 134-bis, 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, 147-bis, commi 1, 1-bis e 3, e 205-ter disp. att. c.p.p.
69
Ed invero, le recenti disposizioni emergenziali, pur ampliando le ipotesi di partecipazione a distanza alle udienze, non si erano mai spinte fino a prevedere l’escussione a distanza dei dichiaranti.
70
Questo il nuovo testo dell’art. 422, comma 2, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 23, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono». Questo, invece, il testo del nuovo art. 496, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 30, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito anche la rubrica della norma (non più «Ordine nell’assunzione delle prove», ma «Ordine e modalità nell’assunzione delle prove»): «2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza».
71
Questo il nuovo testo dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».
72
Questo il nuovo testo dell’art. 703, comma 2, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis». Questo, invece, il nuovo testo dell’art. 717, comma 2, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il presidente può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore».
73
Questo il nuovo testo dell’art. 294, commi 4 e 5, cod. proc. pen., risultanti dalla riscrittura operata dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio. […] 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo».
74
Questo il testo del nuovo art. 350, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 133-ter».
75
Questo il testo del nuovo art. 360, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti».
76
Questo il testo del nuovo art. 370, comma 1-bis, cod. proc. pen., ed il nuovo testo dell’art. 370, commi 2 e 3, cod. proc. pen., risultanti dalle modifiche introdotte dall’art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili. […] 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo».
FONTE: Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario - 2022"