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Riforma Cartabia: Le nuove disposizioni in tema di notificazioni nel processo penale


Indice:

1. Premessa

2. Organi e forme delle notificazioni. La notifica con modalità telematiche. La posta elettronica certificata

3. Domicilio digitale risultante da pubblichi elenchi: domicilio dichiarato, eletto e determinato per le notificazioni, recapito telematico

4. Le notificazioni all’imputato detenuto

5. Le notificazioni all’imputato non detenuto

6. Le notificazioni all’irreperibile, al latitante, e ad altri soggetti

7. Le nullità delle notificazioni

8. Disposizioni transitorie


Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario"


1. Premessa

In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 5, lett. a) 100, e dall’art. 1, comma 7, lettera b)101, della legge delega, il legislatore della riforma ha ridisegnato il quadro normativo relativo alle notifiche degli atti, introducendo la regola generale della notificazione per via telematica, salvi casi particolari nei quali la legge disponga diversamente, e salva l’ipotesi in cui non vi si possa ricorrere per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale o a cagione di impedimenti tecnici: dunque, così come in tema di deposito, anche in tema di notifiche lo strumento ordinario diviene quello telematico.

Allo stato, la normativa primaria e quella secondaria individuano nella posta elettronica certificata il mezzo idoneo a garantire la certezza e la genuinità delle comunicazioni, limitando tuttavia il novero dei potenziali destinatari, potendo a tal proposito venire in rilievo non un qualsiasi recapito telematico, ma solo ed esclusivamente un domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico inserito in un pubblico elenco: il d.lgs. n. 150 del 2022, come meglio si spiegherà oltre, ha previsto una fondamentale eccezione a quest’ultima regola, consentendo in alcuni casi la notifica di atti del processo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato e delle altre parti private, pur se non inserito in pubblici elenchi.

L’innovazione digitale non ha, tuttavia, rivestito caratteri di assolutezza, essendosi garantito il necessario contemperamento con un’altra serie di regole - prodromiche alla celebrazione di un giusto processo in assenza - introdotte per soddisfare l’imprescindibile esigenza dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario: le modifiche che si stanno per commentare devono, dunque, essere lette in combinato disposto con quelle che hanno interessato il giudizio in assenza e la rescissione del giudicato, nell’ambito di una complessiva rimodulazione resasi necessaria per superare i malfunzionamenti dovuti ai vizi della disciplina riformata con la l. 28 aprile 2014, n. 67, ed alla sua incompatibilità con le indicazioni della Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo102.

Dunque, in relazione al soggetto detenuto presso un istituto penitenziario si è deciso di optare, sempre e comunque, per la notifica a mani; allo stesso modo, per la prima notifica ai soggetti non detenuti - salvi i casi in cui si sia previamente riusciti a dare all’interessato una formale comunicazione della pendenza del procedimento e della natura delle contestazioni, e il soggetto risulti assistito da un difensore - si è ritenuto di dover pretendere, ove possibile, la consegna dell’atto brevi manu al destinatario; ancora, per la notifica dei decreti penali di condanna e degli atti introduttivi dei giudizi di primo grado o di impugnazione, in perfetta coerenza con i principi che governano il processo in assenza, si è deciso di privilegiare la notifica nel domicilio eletto o dichiarato dall’imputato, pretendendo, in subordine, la consegna dell’atto, ove possibile, brevi manu.

Il sistema che si è, così, venuto a delineare, pur encomiabilmente animato dall’intento di «snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche»103, costringe l’interprete ad una non sempre facile opera ricostruttiva, poiché, come si sta per illustrare, le modalità di notificazione di ogni singolo atto (a mani, ovvero presso il difensore, ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto) saranno contestualmente influenzate, per un verso, da numerose variabili relative al destinatario dell’atto (l’avere o meno l’interessato ricevuto l’avviso ex art. 161, comma 01, cod. proc. pen.; l’esservi stata o meno la dichiarazione o l’elezione di domicilio; l’essere intervenuta o meno la nomina del difensore di ufficio; l’avere o meno l’interessato nominato il proprio difensore di fiducia), e, per altro verso, dal tipo di atto che si deve notificare (il primo, ovvero un qualsiasi atto successivo al primo, ovvero un decreto penale di condanna o un atto introduttivo del giudizio).


2. Organi e forme delle notificazioni

La notifica con modalità telematiche. La posta elettronica certificata. Il primo, rilevante, intervento del legislatore della riforma ha interessato la norma che individua, in via generale, gli organi e le forme delle notificazioni. Come è noto, la notificazione - strumento attraverso il quale un atto processuale ricettizio viene portato a conoscenza del destinatario - svolge una funzione essenziale ai fini del corretto svolgimento delle sequenze processuali: benché la disciplina codicistica sia strutturata in modo da assicurare la conoscenza effettiva dell’atto, l’esigenza di assicurare efficienza e ragionevole durata del processo, riconosciuta a livello di principi sovranazionali (art. 6 CEDU) e costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.), ha lasciato sempre ampio spazio alle ipotesi nelle quali si ritiene sufficiente la conoscenza legale dell’atto, assicurata dalla rituale applicazione delle formalità di volta in volta individuate dal legislatore104.

Negli ultimi anni sono state, tuttavia, significativamente erose le ipotesi di equiparazione tra conoscenza effettiva e conoscenza presunta dell’atto, poiché in alcuni casi specifici, contrassegnati dalla particolare rilevanza e dalle conseguenze dell’atto - come, ad esempio, nelle fattispecie di cui agli artt. 157, comma 5, 175, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. -, è stata data espressa rilevanza all’emersione, anche in termini di seria probabilità, della mancata conoscenza effettiva, in tal modo potendo, la presunzione di legge, essere superata dalla prova contraria105. Si è, dunque, con sempre maggior frequenza statuito che «La notificazione degli atti, specie quelli essenziali perché volti ad assicurare la partecipazione al giudizio, deve sempre tendere ad assicurare l'effettiva conoscenza degli stessi, anche con il ricorso ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo»106, poiché solo la conoscenza reale dell’atto permette l’effettiva e consapevole partecipazione della parte al processo.

Lo sforzo compiuto dal legislatore della riforma si è mosso in questa direzione: il massiccio restyling dell’impianto codicistico ha disegnato i profili di un procedimento notificatorio più celere, più efficiente e più moderno, nel quale sono state semplificate le modalità di rintraccio e di comunicazione dell’indagato, dell’imputato e della persona offesa, mettendo al centro del sistema - proprio come per il deposito degli atti - la telematica; l’organica revisione della disciplina delle notificazioni è, dunque, venuta ad integrarsi con la disciplina del processo penale telematico e, in particolare, con il coevo obbligo dell’utilizzo delle modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto, per l’appunto, per le comunicazioni e le notificazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, l. n. 134 del 2021107.

È stato, dunque, integralmente riscritto l’art. 148 cod. proc. pen.108, prevedendo quale forma ordinaria delle notificazioni - non più quella eseguita «dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni» (come nella precedente formulazione del comma 1), ma bensì - quella effettuata «con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la