Indice:
1. Premessa
Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario"
1. Premessa
In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 5, lett. a) 100, e dall’art. 1, comma 7, lettera b)101, della legge delega, il legislatore della riforma ha ridisegnato il quadro normativo relativo alle notifiche degli atti, introducendo la regola generale della notificazione per via telematica, salvi casi particolari nei quali la legge disponga diversamente, e salva l’ipotesi in cui non vi si possa ricorrere per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale o a cagione di impedimenti tecnici: dunque, così come in tema di deposito, anche in tema di notifiche lo strumento ordinario diviene quello telematico.
Allo stato, la normativa primaria e quella secondaria individuano nella posta elettronica certificata il mezzo idoneo a garantire la certezza e la genuinità delle comunicazioni, limitando tuttavia il novero dei potenziali destinatari, potendo a tal proposito venire in rilievo non un qualsiasi recapito telematico, ma solo ed esclusivamente un domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico inserito in un pubblico elenco: il d.lgs. n. 150 del 2022, come meglio si spiegherà oltre, ha previsto una fondamentale eccezione a quest’ultima regola, consentendo in alcuni casi la notifica di atti del processo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato e delle altre parti private, pur se non inserito in pubblici elenchi.
L’innovazione digitale non ha, tuttavia, rivestito caratteri di assolutezza, essendosi garantito il necessario contemperamento con un’altra serie di regole - prodromiche alla celebrazione di un giusto processo in assenza - introdotte per soddisfare l’imprescindibile esigenza dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario: le modifiche che si stanno per commentare devono, dunque, essere lette in combinato disposto con quelle che hanno interessato il giudizio in assenza e la rescissione del giudicato, nell’ambito di una complessiva rimodulazione resasi necessaria per superare i malfunzionamenti dovuti ai vizi della disciplina riformata con la l. 28 aprile 2014, n. 67, ed alla sua incompatibilità con le indicazioni della Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo102.
Dunque, in relazione al soggetto detenuto presso un istituto penitenziario si è deciso di optare, sempre e comunque, per la notifica a mani; allo stesso modo, per la prima notifica ai soggetti non detenuti - salvi i casi in cui si sia previamente riusciti a dare all’interessato una formale comunicazione della pendenza del procedimento e della natura delle contestazioni, e il soggetto risulti assistito da un difensore - si è ritenuto di dover pretendere, ove possibile, la consegna dell’atto brevi manu al destinatario; ancora, per la notifica dei decreti penali di condanna e degli atti introduttivi dei giudizi di primo grado o di impugnazione, in perfetta coerenza con i principi che governano il processo in assenza, si è deciso di privilegiare la notifica nel domicilio eletto o dichiarato dall’imputato, pretendendo, in subordine, la consegna dell’atto, ove possibile, brevi manu.
Il sistema che si è, così, venuto a delineare, pur encomiabilmente animato dall’intento di «snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche»103, costringe l’interprete ad una non sempre facile opera ricostruttiva, poiché, come si sta per illustrare, le modalità di notificazione di ogni singolo atto (a mani, ovvero presso il difensore, ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto) saranno contestualmente influenzate, per un verso, da numerose variabili relative al destinatario dell’atto (l’avere o meno l’interessato ricevuto l’avviso ex art. 161, comma 01, cod. proc. pen.; l’esservi stata o meno la dichiarazione o l’elezione di domicilio; l’essere intervenuta o meno la nomina del difensore di ufficio; l’avere o meno l’interessato nominato il proprio difensore di fiducia), e, per altro verso, dal tipo di atto che si deve notificare (il primo, ovvero un qualsiasi atto successivo al primo, ovvero un decreto penale di condanna o un atto introduttivo del giudizio).
2. Organi e forme delle notificazioni
La notifica con modalità telematiche. La posta elettronica certificata. Il primo, rilevante, intervento del legislatore della riforma ha interessato la norma che individua, in via generale, gli organi e le forme delle notificazioni. Come è noto, la notificazione - strumento attraverso il quale un atto processuale ricettizio viene portato a conoscenza del destinatario - svolge una funzione essenziale ai fini del corretto svolgimento delle sequenze processuali: benché la disciplina codicistica sia strutturata in modo da assicurare la conoscenza effettiva dell’atto, l’esigenza di assicurare efficienza e ragionevole durata del processo, riconosciuta a livello di principi sovranazionali (art. 6 CEDU) e costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.), ha lasciato sempre ampio spazio alle ipotesi nelle quali si ritiene sufficiente la conoscenza legale dell’atto, assicurata dalla rituale applicazione delle formalità di volta in volta individuate dal legislatore104.
Negli ultimi anni sono state, tuttavia, significativamente erose le ipotesi di equiparazione tra conoscenza effettiva e conoscenza presunta dell’atto, poiché in alcuni casi specifici, contrassegnati dalla particolare rilevanza e dalle conseguenze dell’atto - come, ad esempio, nelle fattispecie di cui agli artt. 157, comma 5, 175, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. -, è stata data espressa rilevanza all’emersione, anche in termini di seria probabilità, della mancata conoscenza effettiva, in tal modo potendo, la presunzione di legge, essere superata dalla prova contraria105. Si è, dunque, con sempre maggior frequenza statuito che «La notificazione degli atti, specie quelli essenziali perché volti ad assicurare la partecipazione al giudizio, deve sempre tendere ad assicurare l'effettiva conoscenza degli stessi, anche con il ricorso ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo»106, poiché solo la conoscenza reale dell’atto permette l’effettiva e consapevole partecipazione della parte al processo.
Lo sforzo compiuto dal legislatore della riforma si è mosso in questa direzione: il massiccio restyling dell’impianto codicistico ha disegnato i profili di un procedimento notificatorio più celere, più efficiente e più moderno, nel quale sono state semplificate le modalità di rintraccio e di comunicazione dell’indagato, dell’imputato e della persona offesa, mettendo al centro del sistema - proprio come per il deposito degli atti - la telematica; l’organica revisione della disciplina delle notificazioni è, dunque, venuta ad integrarsi con la disciplina del processo penale telematico e, in particolare, con il coevo obbligo dell’utilizzo delle modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto, per l’appunto, per le comunicazioni e le notificazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, l. n. 134 del 2021107.
È stato, dunque, integralmente riscritto l’art. 148 cod. proc. pen.108, prevedendo quale forma ordinaria delle notificazioni - non più quella eseguita «dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni» (come nella precedente formulazione del comma 1), ma bensì - quella effettuata «con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione» (cfr. nuova formulazione del comma 1).
Nella disposizione codicistica non è dato rinvenire indicazioni ulteriori, poiché il legislatore della riforma ha saggiamente ritenuto opportuno non inserire alcuna previsione di dettaglio, rimandando sul punto alle norme di rango primario e secondario che governano la materia, onde evitare di essere nel futuro costretto a continue interpolazioni della norma a seguito di facilmente prevedibili evoluzioni tecnologiche.
E’, dunque, alle vigenti fonti primarie e secondarie109 che occorre guardare per individuare lo strumento privilegiato di notifica con modalità telematiche, che, allo stato110, è la posta elettronica certificata, disciplinata dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, che, all’art. 1, comma 2, lett. g), la definisce come «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici»: essa consente, nel pieno rispetto dei prescritti canoni di certezza, tracciabilità e immodificabilità, la trasmissione di un documento prodotto mediante strumenti informatici, composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati; il messaggio, inviato dal mittente con le modalità indicate dall’art. 5 d.P.R. n. 68 del 2005, viene, immediatamente, recapitato al destinatario: contestualmente, il sistema genera una ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla circostanza - del tutto irrilevante per il perfezionamento del procedimento notificatorio - che il destinatario abbia letto o meno il messaggio.
Accanto al nuovo strumento ordinario delle notificazioni, continuano, naturalmente, ad essere previsti, pur se in posizione tendenzialmente sussidiaria111, gli ulteriori strumenti già previsti dalle norme codicistiche.
Il secondo ed il terzo comma dell’art. 148 cod. proc. pen. ricalcano il testo, rispettivamente, del quinto e del quarto comma della norma nella sua precedente formulazione, prescrivendo che costituiscono forme equipollenti di notificazione la lettura dei provvedimenti alle persone presenti o legalmente rappresentate e gli avvisi dati verbalmente ai presenti, purché ne sia fatta menzione nel verbale112, nonché la consegna di copia cartacea dell’atto all’interessato da parte della cancelleria o della segreteria.
L’art. 148, comma 4, cod. proc. pen. prevede che, quando non sia possibile effettuare una notifica ai sensi del primo comma (perché la legge prescrive forme diverse; per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario; per la sussistenza di impedimenti tecnici), e non possa neppure farsi ricorso alle forme previste dal secondo e dal terzo comma, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria debba essere eseguita «dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo»; vengono, dunque, in rilievo i classici organi delle notificazioni113:
* l’ufficiale giudiziario, ovvero chi ne esercita le funzioni;
* la polizia giudiziaria, che può operare su delega del pubblico ministero (nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire), o negli altri casi previsti dalla legge114;
* la polizia penitenziaria, nei procedimenti con detenuti e, qualora ricorra una situazione di urgenza, in quelli davanti al tribunale del riesame.
L’art. 148, comma 8, cod. proc. pen. ripropone in maniera sostanzialmente pedissequa il contenuto del terzo comma della norma nella sua precedente versione, prescrivendo che l’atto debba essere, di regola, notificato per intero, mediante consegna di copia a mani del destinatario ovvero, ove ciò non sia possibile, ad altro soggetto legittimato alla ricezione; la disposizione va letta unitamente all’art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale la notificazione è nulla «se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto»115.
Il nuovo assetto della materia ha reso superflua la previsione, già contenuta nell’art. 150 cod. proc. pen., relativa alla notifica che il giudice, ricorrendo «circostanze particolari», poteva far eseguire «mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto»: la norma è stata, pertanto, abrogata dall’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022.
Allo stesso modo, poiché l’art. 148 cod. proc. pen. fa oggi riferimento tanto alle notifiche disposte dal giudice, quanto a quelle disposte dal pubblico ministero, già separatamente disciplinate dall’art. 151 cod. proc. pen., anche quest’ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Contestualmente, l’art. 41, comma 1, lett. f) e g), d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto l’art. 63-bis ed ha modificato l’art. 64 disp. att. cod. proc. pen.: la prima disposizione prevede che, quando l’atto sia notificato a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore (ad esempio, ad un familiare convivente), la cancelleria o la segreteria debbano recapitare al destinatario un “avviso di cortesia”, avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici che l’indagato è tenuto a fornire - come meglio si illustrerà nel prossimo paragrafo - ai sensi dell’articolo 349, comma 3, cod. proc. pen.; la seconda disposizione è stata, invece, modificata, così da chiarire che anche le comunicazioni tra uffici giudiziari («comunicazione di atti del giudice ad altro giudice», e «comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice») debbano prioritariamente avvenire per via telematica, prevedendosi in via residuale che, nei casi in cui ciò non sia possibile, si proceda «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento», ovvero, nei casi di urgenza (ad esempio, quando la comunicazione riguardi un provvedimento che incide sulla libertà personale) «col mezzo più celere nelle forme previste dall’articolo 149 del codice» o a mezzo della polizia giudiziaria. Minime interpolazioni hanno riguardato l’art. 149 cod. proc. pen. e, conseguentemente, l’art. 55 disp. att. cod. proc. pen., in tema di «notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo», oggi possibili, sempre e solo in favore di destinatari diversi dall’imputato, non in ogni caso di urgenza, ma solo quando un’urgenza ricorra nell’ipotesi di cui all’art. 148, comma 4, cod. proc. pen.116; le ulteriori modifiche rispetto al previgente regime consistono nel fatto che la comunicazione possa essere effettuata al numero di telefono «indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso» (ad esempio, quello indicato nel verbale di identificazione di cui all’art. 349, comma 3, cod. proc. pen.), e che la conferma al destinatario della comunicazione telefonica, indispensabile per conferire a quest’ultima valore di notificazione, possa essere inviata anche «mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato» dal destinatario117.
Come può leggersi nella Relazione illustrativa che accompagna il d.lgs. n. 150 del 2022, si è deciso di mantenere «il riferimento al pur desueto strumento del telegrafo, in quanto restava indispensabile prevedere uno strumento di chiusura che fosse sempre praticabile»118.
Sono stati, inoltre, modificati gli artt. 152, 153, 154 e 155 cod. proc. pen., ed è stato introdotto il nuovo art. 153-bis cod. proc. pen.: * nella sua nuova formulazione, l’art. 152 cod. proc. pen. consente il ricorso al mezzo telematico anche per le notificazioni richieste dalle parti private ed effettuate dal difensore (che possono, tuttavia, essere alternativamente ancora effettuate «mediante lettera raccomandata»); conseguentemente, è stato introdotto il nuovo art. 56-bis disp. att. cod. proc. pen., che disciplina le modalità di effettuazione della notifica telematica effettuata dal difensore: si prevede, tra l’altro, che la notifica possa essere effettuata solo se la comunicazione avviene tra due domicili digitali risultanti da pubblici elenchi, e si onera il difensore di redigere una relata di notifica «su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata», nella quale dovrà tra l’altro essere indicato l'elenco da cui è stato estratto il domicilio digitale presso il quale è stata effettuata la notifica; la relata dovrà essere depositata in cancelleria unitamente al duplicato informatico o alla copia informatica dell’atto inviato ed alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema119;
* l’art. 153 cod. proc. pen. è stato interpolato al fine di chiarire che anche per le notificazioni al pubblico ministero devono seguirsi le procedure delineate dall’art. 148, comma 1, cod. proc. pen. (pur non essendosene delineate le concrete modalità), ovvero, in via subordinata, quelle illustrate dal quarto comma della predetta norma120;
* con la modifica degli artt. 153-bis e 154 cod. proc. pen., le nuove, e già descritte regole generali, sono state estese alle notifiche da compiere alle parti private diverse dall’imputato: nel caso della persona offesa che abbia sporto querela, si è prescritto che essa debba – anche con atto successivo - dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento121, e si è previsto che possa farlo indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, stabilendosi, altresì, che le notifiche al querelante che non ha nominato un difensore siano eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, cod. proc. pen., presso il domicilio dichiarato o eletto, e che alla omessa o inidonea dichiarazione o elezione di domicilio da parte della persona offesa che abbia sporto querela debba conseguire la notifica effettuata presso il difensore, ovvero in subordine mediante deposito in segreteria o in cancelleria122; quanto al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria che non siano costituiti, si è previsto che l’elezione o la dichiarazione di domicilio debbano avvenire (pena, anche in questo caso, il ricorso alla notifica mediante deposito in cancelleria o in segreteria) solo quando essi «non dispongono di un domicilio legale», e possano essere effettuate anche indicando «un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»123;
* l’interpolazione dell’art. 155 cod. proc. pen. ha aggiornato le forme delle notifiche per pubblici avvisi, che dovranno essere effettuate mediante pubblicazione dell’atto «nel sito internet del Ministero della giustizia», in analogia con quanto è già da qualche anno previsto, in forza dell’art. 36, comma 2, cod. pen., a proposito della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna124.
Ulteriori modifiche hanno, infine, interessato la norma relativa alla relazione di notificazione e quella sulle notificazioni a mezzo della posta. In particolare, nell’art. 168 cod. proc. pen. un nuovo incipit precede l’inalterato testo della norma, onde disciplinare i caratteri della relata della notifica telematica: si è, dunque, previsto, che «Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione».
L’art. 170 cod. proc. pen. è stato, invece, modificato al fine di chiarire che il ricorso alla notificazione a mezzo posta - le cui formalità sono rimaste inalterate - è, nel nuovo sistema, possibile solo «nei casi di cui all’art. 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter»: dunque solo quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, ovvero quando debba essere notificato un atto introduttivo del giudizio.
3. Domicilio digitale risultante da pubblichi elenchi: domicilio dichiarato, eletto e determinato per le notificazioni, recapito telematico
Prima di analizzare nel dettaglio le disposizioni degli artt. 156 ss. cod. proc. pen., che individuano il modo nel quale determinate categorie di atti devono essere notificati a determinate categorie di destinatari, appare necessario sgombrare il campo da ogni possibile equivoco in tema di domicilio digitale, domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e recapito telematico.
Si è detto che, allo stato, l’ordinario strumento di trasmissione telematica è costituito dalla posta elettronica certificata: occorre, adesso, chiarire che, anche nel sistema venutosi a delineare per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, il sistema di notificazione a mezzo PEC presuppone, ordinariamente, che la comunicazione raggiunga non un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, ma il domicilio digitale del destinatario.
La definizione di domicilio digitale è data dall’art. 1, comma 1, lett. n-ter), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che, nel testo attualmente vigente, lo indica quale «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE […], valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale».
Questa disposizione va letta unitamente a quella che prescrive che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, come ad esempio gli avvocati, debbano munirsi di una PEC e, oggi, di un domicilio digitale: si vedano, in particolare, l’art. 16, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, ancor più di recente, il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il cui art. 37 prevede che il professionista iscritto in albi che non comunichi il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza, e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine di appartenenza applichi la sanzione della sospensione dal relativo albo fino all’avvenuta comunicazione.
Ebbene, secondo l’attuale quadro normativo (cfr., in particolare, gli artt. 16 ss. d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), le notifiche a mezzo posta elettronica certificata, anche nel processo penale (così come in quello civile, amministrativo, contabile e tributario), dovevano essere necessariamente realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso pubblici elenchi: dunque, per poter essere ritenuto idoneo ai fini delle notificazioni, il domicilio digitale doveva necessariamente essere censito in uno dei pubblici elenchi previsti dall’ordinamento; vengono, a tal proposito, in rilievo l’IPA (indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazione italiane), e l’INI-PEC (indice degli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano); per i comuni cittadini, il Codice dell’amministrazione digitale prevede, all’art. 6-quater, l’istituzione del cd. INAD, ossia di un «pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis», affidandone realizzazione e gestione all'Agenzia per l’Italia Digitale, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio: ed è appena il caso di ricordare che l’art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, ossia la disposizione che valorizza i pubblici elenchi ai fini della comunicazione e notificazione nel processo, fa riferimento anche a questo elenco125. Poiché, dunque, la notifica telematica, ossia, allo stato, quella a mezzo della posta elettronica certificata, poteva essere effettuata solo verso un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, si è sempre ritenuto pacifico che il semplice “recapito telematico” dell’imputato o di un’altra parte privata, ovvero un indirizzo di posta elettronica, pur se certificata, non fosse di per sé domicilio idoneo ai fini della notifica, non soddisfacendo la previsione dell’art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012, norma primaria interdisciplinare e di sistema, secondo cui le notificazioni possono raggiungere solo quegli indirizzi, rectius, quei domicili censiti nei pubblici elenchi di cui al CAD.
Ebbene, nel verificare l’attuale correttezza di queste conclusioni alla luce della nuova disciplina, occorre rammentare che, accanto al domicilio digitale, vi sono gli istituti tradizionali del domicilio eletto e del domicilio dichiarato126: è proprio in relazione ad essi che si registra l’innovazione forse più rilevante introdotta in materia dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ed invero, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 6, lett. e), della legge delega127, il legislatore della riforma, attraverso l’art. 10, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ridisegnato l’art. 161 cod. proc. pen.
E’ stato, innanzitutto, introdotto un nuovo comma iniziale, denominato “01”, in forza del quale, al compimento del primo atto in presenza dell’indagato, la polizia giudiziaria deve avvisarlo - ma solo ove sia in grado «di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente» - che tutte le successive notificazioni, ad eccezione di quelle relative agli atti di vocatio in iudicium, saranno «effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio», e che, pertanto, egli ha l’onere di indicare al difensore «ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato», presso il quale il difensore possa riversargli le comunicazioni ricevute; anche l’eventuale mutamento dei recapiti già indicati dovrà formare di tempestiva indicazione al difensore.
Per effetto del rimodellato testo dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato non detenuto128, ed altresì anche il direttore dell’istituto penitenziario, all’atto della scarcerazione dell’imputato (cfr. art. 161, comma 3, cod. proc. pen.), devono invitarlo a dichiarare o ad eleggere domicilio ai fini della notifica degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell’udienza preliminare; atti di citazione in giudizio di cui agli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen.) e del decreto penale di condanna, avvisandolo, altresì, che, qualora si rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero qualora «il domicilio sia o divenga inidoneo» (ad esempio perché il soggetto non ha assolto all’onere di «comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto»), «le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio»129.
Secondo il nuovo tenore testuale dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., il soggetto può eleggere domicilio (ad esempio, presso lo studio del suo difensore, presso l’abitazione dei suoi genitori, ecc.), può dichiarare domicilio in «uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1» (dunque, la casa di abitazione ovvero il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa), ovvero, ed è qui il vero punto di svolta del nuovo impianto normativo, può dichiarare domicilio presso «un indirizzo di posta elettronica certificata».
Questa disposizione deve essere letta in combinato disposto con quella dell’art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: ed invero, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 69 d.lgs. n. 150 del 2022, il quarto comma della norma in questione prevede oggi che «Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale […]», mentre il nuovo comma 7-bis della norma prevede che «Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4», ovvero (cfr. nuovo testo del comma 8 della norma), in caso di impossibilità non imputabile al destinatario, ai sensi dell’art. 148, comma 4, cod. proc. pen.
Sembrerebbe, dunque, potersi ricavare che: a) l’imputato e le altre parti private possono dichiarare domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, pur se non risultante da pubblici elenchi; b) la cancelleria del giudice e la segreteria del pubblico ministero possono effettuare telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato che vi abbia dichiarato domicilio, le notifiche dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio di cui agli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen., del decreto penale di condanna; possono, altresì, effettuare telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, le notifiche degli atti del procedimento.
A conferma di ciò, militerebbe l’interpolazione dell’art. 163 cod. proc. pen. operata dall’art. 10, comma 1, lett. 1), d.lgs. n. 150 del 2022,: la norma è stata, invero, modificata proprio onde consentire di applicare anche alle «notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto» (non solo, come era già previsto, l’art. 157 cod. proc. pen., ma anche) l’art. 148 cod. proc. pen., in tema di notifiche telematiche. Si tratta di una innovazione di non poco momento, essendosi per la prima volta consentito che la notificazione di atti diretti all’imputato o alle altre parti private sia effettuata direttamente alla sua casella di posta elettronica certificata. Queste, infine, le ulteriori modifiche introdotte in tema di domicilio dichiarato o eletto. Qualora, a seguito dell’invito formulato ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 3, intervenga elezione di domicilio presso lo studio del difensore, chi ha ricevuto la dichiarazione deve darne immediatamente notizia al legale (in tal senso il nuovo comma 4-bis dell’art. 161 cod. proc. pen.).
L’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., infine, prescrive che, «nei casi previsti dai commi 1 e 3», la notifica mediante consegna al difensore debba conseguire alla mancanza ovvero alla insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio; la disposizione, come nel pregresso sistema, non si applica quando risulti che l'imputato non ha potuto per caso fortuito o per forza maggiore comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto: in questo caso si procederà a norma degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., cercando prioritariamente di notificare l’atto a mani proprie130.
Ulteriori modifiche hanno, infine, interessato l’art. 162 cod. proc. pen. (prevedendosi, al comma 1, che l’imputato possa comunicare all’autorità procedente il domicilio eletto o dichiarato ovvero il loro mutamento, anche con modalità telematiche, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis cod. proc. pen., e, al comma 4-bis, che il difensore di ufficio che abbia rifiutato la domiciliazione in favore del suo assistito, debba far pervenire all’autorità giudiziaria la dichiarazione contenente non solo il rifiuto, ma anche l’attestazione della «avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione»), e l’art. 164 cod. proc. pen. (a mente del quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto non è più valida, come nella precedente formulazione, «per ogni stato e grado del procedimento», ma vale solo per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio ad imputati non detenuti: «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1»).
Da ultimo, deve farsi menzione dell’intervenuta modifica dell’art. 349, comma 3, cod. proc. pen., norma che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 6, lett. a), prima parte, della legge delega131, è stata riscritta prevedendo che «Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161 nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66».
Quelle descritte dall’art. 349, comma 3, cod. proc. pen. sono mere indicazioni aggiuntive, che vengono acquisite dall’indagato su base volontaria132, al fine di agevolarne il rintraccio in caso di urgenza, ovvero al fine di agevolare le sue interlocuzioni con il difensore, ovvero ancora al fine di informarlo dell’avvenuta notifica dell’atto ad altro soggetto (ad es. familiare convivente) diverso dal domiciliatario e dal difensore (cfr. quanto si è detto nel precedente paragrafo a proposito del nuovo art. 63-bis disp. att. cod. proc. pen.): ma è ben evidente che l’assetto delineato dal legislatore della riforma non prevede che il recapito telematico possa essere utilizzato per le notifiche telematiche.
Possono, a questo punto, essere illustrate, nella loro nuova veste, le norme che dovranno essere seguite per effettuare la notificazione degli atti, tuttora suddivise, nella partizione codicistica, a seconda della qualità del soggetto al quale l’atto va consegnato.
4. Le notificazioni all’imputato detenuto
In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 6, lett. e), della legge delega133, il legislatore della riforma, attraverso l’art. 10, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ridisegnato la disciplina delle notifiche all’imputato detenuto, prescrivendo, attraverso la semplice aggiunta, nel primo comma dell’art. 156 cod. proc. pen., dell’inciso «anche successive alla prima» e dell’avverbio «sempre», che ogni notifica all’imputato che si trovi a qualsiasi titolo in vinculis presso un istituto penitenziario debba essere effettuata a mani proprie presso il luogo di detenzione: «Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona».
E’ stato, dunque, recepito il principio, recentemente affermato dalle Sezioni unite, secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono sempre essere eseguite, anche quando l’interessato abbia eletto o dichiarato domicilio altrove, mediante consegna di copia a mani proprie presso il luogo di detenzione134; si è, altresì, deciso di estendere espressamente il principio ad ogni notificazione, e dunque anche a quelle successive alla prima, in ragione di una maggiore garanzia per l’interessato a fronte, al contempo, di un pressoché sicuro esito positivo, sin da subito, della notifica, tale da non rendere necessario il ricorso, per l’amministrazione, alle procedure sussidiarie di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 157 cod. proc. pen.
Qualora, invece, l’imputato sia detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (ad esempio: arresti domiciliari, detenzione domiciliare, custodia cautelare in luogo di cura), si è previsto che ogni notifica (anche in questo caso, dunque, non solo la prima) venga effettuata a norma del successivo art. 157 cod. proc. pen., sancendo espressamente, nel nuovo testo dell’art. 156, comma 3, cod. proc. pen., l’inapplicabilità al caso di specie della regola generale che vede quella telematica come forma ordinaria delle notificazioni, soprattutto in considerazione delle problematiche derivanti dal possibile, variegato contenuto delle prescrizioni connesse alla misura (ad esempio, il divieto di comunicare con terze persone) imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario135.
5. Le notificazioni all’imputato non detenuto
In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 6, lett. b) 136, c) 137, d) 138 ed e) 139, della legge delega, il legislatore della riforma, attraverso l’art. 10, comma 1, lett. i) e l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ridisegnato la disciplina delle notifiche all’imputato non detenuto, adeguandola al nuovo sistema di notifiche telematiche.
Nella sua odierna formulazione, l’art. 157 cod. proc. pen. («Prima notificazione all’imputato non detenuto»), si occupa solo della prima notificazione di un atto diverso da quello introduttivo del giudizio all’imputato non detenuto «che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01»: ed invero, nel caso in cui la polizia giudiziaria, al compimento del primo atto in sua presenza, abbia già ritualmente formulato all’indagato l’avviso di cui alla disposizione da ultimo indicata, le notifiche di tutti i successivi atti diversi da quelli di vocatio in iudicium dovrebbero essere effettuate telematicamente mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio140.
Dunque, il caso disciplinato dall’art. 157 cod. proc. pen. è quello di un soggetto mai avvisato ex art. 161, comma 01, cod. proc. pen., al quale debba notificarsi un atto diverso dall’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dalla citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen., e dal decreto penale di condanna (poiché, per tutti gli atti appena indicati, valgono le regole dettate dall’art. 157-ter cod. proc. pen., che saranno analizzate di qui a breve).
Ebbene, a norma dell’art. 157, comma 1, cod. proc. pen., questa notifica non può essere effettuata con modalità telematiche, ma deve essere effettuata «mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico» a mani proprie dell’interessato, ovvero, ove ciò non sia possibile, mediante consegna a chi con lui conviva anche temporaneamente o alla persona addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci, presso la casa di abitazione, ovvero, infine, mediante consegna al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti, nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa.
Alla notifica dell’atto deve accompagnarsi, così come prescritto dal nuovo comma 8-ter della disposizione in commento, l’avviso - identico a quello di cui all’art. 161, comma 01, cod. proc. pen. - che le successive notificazioni di atti diversi da quelli introduttivi del giudizio saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio, ed altresì l’avviso dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni di cortesia, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento dei recapiti.
La cancellazione dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. comporta che al difensore non è più consentito rifiutare il ruolo di domiciliatario del suo assistito; alla norma è stato, tuttavia, aggiunto l’ulteriore comma 8-quater, che chiarisce espressamente che «L’omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell’atto notificato, imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale». Immutate le procedure e le regole dettate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 157 cod. proc. pen., il legislatore della riforma ha ritoccato solo il comma 7 della norma, prescrivendo che, quando la notifica viene effettuata presso la casa comunale, con affissione dell’avviso del deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, l’ufficiale giudiziario non deve più comunicare all’imputato l’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata, ma deve spedire copia dell’atto presso il luogo di residenza o dimora dell’imputato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia dell’atto; gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento di questa raccomandata141.
In perfetta coerenza con quanto fin qui illustrato, il nuovo art. 157-bis cod. proc. pen. prescrive espressamente che tutte le notificazioni successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite, nel caso di imputato non detenuto, mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio, ma solo quando vi sia stata una precedente notifica effettuata ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., ovvero quando il destinatario dell’atto abbia comunque nominato il proprio difensore di fiducia.
Ove non ricorra alcuna di queste condizioni, così come prescrive l’art. 157- bis, comma 2, cod. proc. pen., la notifica deve essere effettuata nelle forme previste dall’art. 157 cod. proc. pen.: a queste modalità continuerà a farsi ricorso, fino a quando non venga effettuata una notifica che consenta di far divenire operativa la domiciliazione ex lege prevista dal legislatore142.
Infine, quanto alla notifica degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell’udienza preliminare; avviso della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen.) e del decreto penale di condanna, il nuovo art. 157-ter cod. proc. pen., a maggior garanzia della conoscenza effettiva dell’atto, prevede che, salvo che l’imputato sia detenuto (nel qual caso trova applicazione il già illustrato principio generale, dettato dall’art. 156 cod. proc. pen.), la notifica debba essere effettuata (non presso il difensore, ma) «al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1», e dunque, come si è visto, anche presso l’«indirizzo di posta elettronica certificata» dell’imputato, qualora presso di esso egli abbia dichiarato domicilio143.
Nel caso in cui manchi un domicilio dichiarato o eletto, la notifica deve essere eseguita «nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1», e, dunque, prioritariamente e preferibilmente mediante consegna di copia all’interessato, onde consentire al giudice, in caso di mancata personale partecipazione dell’imputato al giudizio, di dichiararne l’assenza in maniera pressoché inattaccabile.
Nei casi di urgenza (imminente scadenza dei termini di prescrizione; imminente decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis cod. proc. pen.; pendenza di una misura cautelare; «ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze»), l’autorità giudiziaria può disporre che l’atto introduttivo del giudizio sia notificato a mezzo della polizia giudiziaria. Il terzo comma dell’art. 157-ter cod. proc. pen. disciplina, infine, la notifica dell’atto introduttivo di un giudizio sorto a seguito di impugnazione dell’imputato, e va letto in combinato disposto dei nuovi commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., a mente dei quali l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio: dunque, la notifica di tale atto «è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater»144.
6. Le notificazioni all’irreperibile, al latitante, e ad altri soggetti
In tema di irreperibili, l’art. 10, comma 1, lett. m) e n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., così da coordinare la disciplina con le nuove norme in tema di processo in assenza: in particolare, essendosi ritenuto che il meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non sia idoneo ad assicurare all’imputato la conoscenza dell’accusa e della pendenza del processo a suo carico - e, dunque, degli unici elementi in presenza dei quali il processo di primo grado può celebrarsi in sua assenza -, si è previsto che l’efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non si protragga più fino alla pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare, ma si arresti con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari145.
Ciò comporta che, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso, e di assenza di indici di conoscenza della vocatio in ius e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall’art. 420-bis cod. proc. pen., il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, in caso di ulteriore esito negativo, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 420-quater cod. proc. pen.
Diversamente, per i successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l’attuale disciplina prevista dall’art. 160, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., in quanto, anche in presenza della notificazione dell’atto introduttivo eseguita ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., il giudice dell’impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l’irreperibilità dell’imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza.
Quanto al latitante ed all’evaso, è stato introdotto un nuovo comma 1-bis nell’art. 165 cod. proc. pen., onde modificare la pregressa previsione secondo cui la notifica degli atti introduttivi del giudizio doveva essere effettuata de plano - ossia senza previamente effettuarne nuove ricerche - presso il difensore: dunque, per meglio garantire la dimensione convenzionale del processo in absentia, dimostrando la diligenza apprestata dall’autorità pubblica per informare anche questi soggetti dell’esistenza del processo, si è disposto che alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio possa farsi ricorso solo dopo l’infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato o indicate dall’art. 157 cod. proc. pen., opportunamente distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o riguardi persona sottrattasi alla misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio146.
L’art. 167 cod. proc. pen. continua a disciplinare le «Notificazioni ad altri soggetti», prescrivendo di eseguire le notifiche «a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti» (dunque, a persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessun'altra disposizione normativa), nelle forme indicate dall’art. 148, comma 1, cod. proc. pen., ovvero, nel caso previsto dall’art. 148, comma 4, cod. proc. pen. (impossibilità di procedere ai sensi del comma 1, perché la legge prescrive forme diverse, o per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario, o per la sussistenza di impedimenti tecnici), nelle forme indicate dall’art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, cod. proc. pen., salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 cod. proc. pen.147.
Abrogate le disposizioni dell’art. 158 cod. proc. pen. relative all’imputato in servizio militare (si è, invero, ragionevolmente ritenuto che, a seguito della soppressione della leva obbligatoria, il servizio militare deve, oggi, essere considerato alla stregua di un qualsiasi impiego, con conseguente applicazione delle norme relative alle notifiche presso i luoghi di lavoro), è stato, infine, ritoccato l’art. 169 cod. proc. pen. in tema di notifica all’imputato all’estero, prevedendosi che la comunicazione contenente l’invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato, per un verso, possa essere inviata con modalità telematiche (ove risulti che l’imputato sia munito di un idoneo domicilio telematico) ovvero possa essere spedita presso il «luogo in cui all’estero esercita abitualmente l’attività lavorativa», e, per altro verso, debba contenere, tra i vari inviti, anche quello a «dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»: l’ampliamento dei canali di rintraccio incrementa le possibilità di effettivo contatto con l’interessato, e consente di completare il procedimento di notificazione o presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero, quando questo manchi, presso il difensore, con tutte le conseguenze correlabili ad un comportamento omissivo o di rifiuto, soprattutto sul piano della successiva celebrazione del processo in assenza148.
7. Le nullità delle notificazioni
L’art. 10, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto una nuova lett. b-bis nell’art. 171, comma 1, cod. proc. pen., del seguente tenore: la notificazione è nulla «se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148»; la nuova e specifica causa di nullità investe, dunque, le ipotesi nelle quali il mezzo adottato per effettuare la notifica non possieda i requisiti tecnici indicati all’art. 148, comma 1, cod. proc. pen., idonei ad assicurare la certezza anche temporale dell’avvenuta trasmissione e ricezione, l’identità del mittente e del destinatario e l’integrità dell’atto.
Il medesimo art. 10, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 150 del 2022 ha, altresì, apportato piccoli correttivi in relazione alle ipotesi di nullità già previste dall’art. 171, comma 1, cod. proc. pen.: in particolare, quella della lett. b) è stata ampliata includendovi anche il caso in cui l’incertezza assoluta attenga all’identità della parte privata mittente; in quella della lett. c) si è chiarito che la «relazione della copia notificata» fa riferimento esclusivamente alle notifiche effettuate con modalità diverse da quelle telematiche; in quella della lett. e), relativa alla notifica irritualmente eseguita mediante consegna al difensore senza che il soggetto abbia ricevuto gli avvisi di legge, è stato sostituito il riferimento all’art. 161, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., con quello agli «articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3»; quella delle lett. h) è stata cancellata, in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 150 cod. proc. pen.
8. Disposizioni transitorie
L’art. 86 d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che il descritto regime semplificato di notificazione degli atti alla persona offesa che abbia sporto querela si applicherà solo alle querele presentate dopo l’entrata in vigore del decreto, salvi i casi in cui il querelante abbia comunque provveduto – pur non essendovi ancora formalmente tenuto – a dichiarare o ad eleggere domicilio, ovvero a nominare il proprio difensore di fiducia: dunque, ai sensi della norma transitoria in oggetto, «1. Per le querele presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell’articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2.
Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale».
La disposizione transitoria si spiega in ragione del fatto che «la modalità di notificazione semplificata (con deposito dell’atto da notificare in cancelleria) è la conseguenza di un mancato assolvimento dell’obbligo legale di dichiarare ovvero eleggere domicilio d’ora in poi previsto a carico della parte offesa-querelante. Tuttavia, non si può trascurare che tale obbligo legale non sussisteva, prima dell’entrata in vigore del decreto.
Appare dunque logico che la modalità di notificazione “semplificata” – che è la conseguenza procedimentale di una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio – possa determinarsi nei soli casi in cui l’obbligo legale di dichiarare o eleggere valido domicilio già esisteva»; la norma, di stretta interpretazione (art. 14 Preleggi), non dovrebbe poter trovare applicazione nei casi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea, ivi non contemplati, con conseguente riviviscenza, per queste sole ipotesi, delle modalità di notificazione semplificata mediante deposito dell’atto in cancelleria ai sensi dell’art. 153-bis, comma 5, cod. proc. pen.: tale diversità di regime per situazioni apparentemente analoghe può essere giustificata, per un verso, perché l’elezione di domicilio insufficiente o inidonea è comunque ascrivibile al contegno del soggetto che l’ha resa, e, per altro verso, perché con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 n. 2022, il querelante ben potrebbe decidere di conformare il proprio comportamento alle nuove previsioni ivi previste149.
Per il resto, l’entrata in vigore del nuovo impianto normativo in tema di notificazioni non è stata disciplinata da alcuna disposizione transitoria: l’unico ulteriore riferimento è contenuto nell’art. 87, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 («Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico»), a mente del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto»; appare tuttavia sufficientemente chiaro che nessuna delle disposizioni che si sono analizzate in questo capitolo è interessata dal differimento dell’entrata in vigore disposto dai successivi commi del medesimo art. 87, salvo il solo art. 162 cod. proc. pen., che, come si è visto, ha previsto che l’imputato possa comunicare all’autorità procedente il domicilio eletto o dichiarato, ovvero il loro mutamento, anche con modalità telematiche, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis cod. proc. pen. (ed invero, si tratta di disposizione che non potrà che entrare in vigore con l’effettivo avvio del processo penale telematico).
Le norme in tema di notifiche dovrebbero, dunque, divenire operative fin dal giorno in cui entrerà in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022 (allo stato, il 30 dicembre 2022), disciplinando, da quel momento in poi, le notificazioni degli atti del procedimento penale: in ossequio al principio generale del tempus regit actum, dovrebbero ritenersi senz’altro valide tutte le notifiche fino a quel momento effettuate sulla base del pregresso impianto normativo; in relazione alle notifiche successive, dovrebbero trovare innanzitutto applicazione le disposizioni degli artt. 161, comma 01 e comma 1, e 157, comma 8-ter, cod. proc. pen. in tema di avvisi che, alla prima occasione utile, devono essere forniti ad indagati ed imputati; dovrebbero, altresì, trovare piana applicazione le disposizioni di cui al nuovo testo dell’art. 156 cod. proc. pen., in tema di notificazioni di atti a soggetti detenuti, e quelle degli articoli 157, 157-bis e 157-ter cod. proc. pen., in relazione alla prima notificazione150, alle notificazioni successive e alle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio ai soggetti non detenuti.
Note
100
«Prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado […] le notificazioni siano effettuat(e) con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario […]».
101
«Prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria».
102
E. N. LA ROCCA, op. cit., 12.
103
Riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, 7 settembre 2022, 79.
104
Cfr., ex plurimis, Sez. 6, 14 aprile 1999, n. 5505, Gagliano, Rv. 213684: «Il sistema delle notificazioni - che, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative ugualmente valide ed efficaci, sempre che ricorrano le condizioni per cui siano consentite nel singolo caso - è fondato, sia nel codice processuale vigente sia in quello abrogato, sulla conoscenza legale dell'atto e, sempre che siano compiute le formalità prescritte e la legge sia rispettata, non permette che possa essere fornita la prova di mancata conoscenza dell'atto o di mancata conoscenza entro un determinato termine utile».
105
A. SCARCELLA, Commento all’art. 148 cod. proc. pen., in G. CANZIO - R. BRICCHETTI (a cura di), Codice di procedura penale, Milano, 2017, 984.
106
Sez. 6, 9 giugno 2010, n. 32213, Vitale, Rv. 248340.
107
A. NATALINI, Consegna telematica sarà la regola, e il querelante deve essere “diligente”, in Guida dir., 2022, 42, 65.
108
Questo il nuovo testo dell’art. 148 cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione. 2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale. 3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell’atto all’interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo. 5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. 6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. 7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l’autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo. 8. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’organo competente per la notificazione consegna la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto».
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A partire dagli gli artt. 16 ss. d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: in particolare, l’art. 16, comma 4, del predetto decreto, nel prevedere che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria fossero effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, stabiliva che allo stesso modo dovesse procedersi in ambito penale, per le notificazioni a persona diversa dall’imputato. Come si sta per illustrare, la norma è stata significativamente modificata, ampliando le possibilità di notificare un atto telematicamente. Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, cfr. V. BOVE, La dematerializzazione del procedimento penale: dalle notifiche telematiche, alla gestione digitale degli atti, fino all’attività giudiziaria a distanza, in V. BOVE (a cura di), Il processo penale telematico, Milano, 2021, 32.
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Non può escludersi che, di qui a qualche anno, si scelga di ricorrere, in aggiunta o in alternativa alla posta elettronica certificata, ad altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, quale, ad esempio, “IO”, applicazione (gratuita, al contrario della posta certificata, e oramai scaricata, secondo gli ultimi rilevamenti, da oltre 30 milioni di utenti) alla quale i cittadini accedono autenticandosi tramite un’identità digitale forte (SPID o CIE), onde interagire con le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, effettuando pagamenti e, per l’appunto, ricevendo comunicazioni, messaggi ed avvisi.
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“Tendenzialmente” perché, come si è accennato, e come meglio si dirà oltre, vi sono casi nei quali la modalità ordinaria di notificazione non è quella telematica: cfr., ad esempio, i numerosi casi, che si stanno per illustrare, nei quali è prescritta la consegna dell’atto a mani dell’interessato.
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In argomento, l’unica modifica è consistita nel formalizzare l’equiparazione tra le persone presenti in udienza e quelle rappresentate dal difensore, che, peraltro, non era mai stata messa in discussione dai giudici di legittimità: cfr., ex plurimis, Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 24240, Romano, Rv. 247689, secondo cui «Non deve essere notificato all’imputato ritualmente citato e non comparso l’avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato in giudizio dal difensore».
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Che, ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen., possono continuare ad avvalersi degli uffici postali, nei casi previsti dalla legge e nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
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Si rammenta, in proposito, che, nonostante le limitazioni introdotte dall’art. 17 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il giudice può continuare ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notificazioni nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1, 2 e 3, cod. proc. pen., in quanto il sesto comma del predetto art. 17, ha espressamente escluso che le modifiche restrittive apportate alla disciplina dell'art. 148 cod. proc. pen. possano applicarsi anche a tali procedimenti. Trova, peraltro, applicazione il principio generale, espresso, ex plurimis, da Sez. 3, 6 maggio 2009, n. 26110, S.E.A.V., Rv. 243963, secondo cui «Le notifiche effettuate dalla polizia giudiziaria al di fuori della propria sfera di competenza devono ritenersi comunque validamente eseguite, costituendo la violazione dei limiti posti dal primo comma dell'art. 151 cod. proc. pen. una mera irregolarità, in mancanza di una specifica previsione di una nullità per la stessa».
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Cfr. Sez. 1, 12 luglio 1993, n. 3273, Gritti, Rv. 194853, secondo cui «Mentre l’art. 148, comma terzo cod. proc. pen. dispone che gli atti siano notificati “per intero”, la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171 lett. a) solo per il caso in cui l'atto sia notificato "in modo incompleto" (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non "intero", contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa».
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Urgenza che deve concretamente sussistere - ad esempio, perché il ricorso alle ordinarie forme di notificazione potrebbe concretamente pregiudicare la realizzazione del previsto adempimento processuale: così L. GRILLI, Le notificazioni penali, Milano, 1990, 331 - pena l’invalidità della notifica: cfr., in termini, Sez. 6, 4 giugno 2014, n. 25280, Lo Sciuto, Rv. 260072: «La notifica al difensore dell'indagato dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (nella specie, custodia cautelare in carcere), se effettuata a mezzo del telefono, non è valida, né determina la decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame, trattandosi di adempimento non riconducibile ai "casi di urgenza" che legittimano l'uso di tale strumento di comunicazione o del telegrafo, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen.».
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Questo il nuovo testo dell’art. 149 cod. proc. pen., risultante dalla integrale riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). - 1. Quando nei casi previsti dall’articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria. 2. Dell’attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell’ora della telefonata. 3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell’articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio. 4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso. 5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».
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Relazione illustrativa cit., 227.
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Questo il nuovo testo dell’art. 152 cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
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Questo il nuovo testo dell’art. 153 cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta. 2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta».
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Si tratta, dunque, di un obbligo, e non di una mera facoltà: in tal senso anche A. NATALINI, op. cit., 72.
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Questo il testo del nuovo art. 153-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «153-bis (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante). 1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità previste dall’articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente. 3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto. 4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto. 5. Quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente».
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Questo il nuovo testo dell’art. 154 cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis , comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3. 2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto. 3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile. 4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria».
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Questo il nuovo testo dell’art. 155, comma 1, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all’atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati».
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«A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».
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Il domicilio eletto si distingue da quello dichiarato perché, mentre in quest’ultimo caso il soggetto si limita ad indicare il luogo nel quale vuole che gli siano recapitati gli atti, nel primo caso egli indica anche il soggetto - presso il luogo indicato - al quale vuole che siano consegnati gli atti: sul tema cfr. Sez. 4, 29 novembre 2000, n. 9793, Musto, Rv. 218780, secondo cui «In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, deve essere indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione va eseguita, con la conseguenza che, indipendentemente dalla parola usata, l'elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va eseguita, avendo altrimenti mera natura di dichiarazione». Dunque, l’elezione di domicilio ha una natura negoziale, in quanto atto attraverso cui l'imputato provvede a scegliere in modo libero la persona cui delegare la ricezione delle notificazioni per proprio conto, in luogo diverso rispetto a quelli di sua ordinaria pertinenza: ma non per questo l’elezione di domicilio ha natura sovraordinata rispetto alla dichiarazione di domicilio, essendo oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui deve aversi riguardo alla più recente manifestazione di volontà del soggetto (cfr. Sez. 5, 10 settembre 2019, n. 40487, Ranaweera, Rv. 277749: «In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata»).
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«Disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico […]».
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Sez. 2, 16 novembre 2011, n. 45047, Sgaramella, Rv. 251358, ha statuito che «La notificazione degli atti all'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione (nella specie, all'affidamento in prova al servizio sociale) va effettuata nelle forme previste per gli imputati non detenuti, dal momento che l'applicazione di una misura alternativa postula una condizione di libertà».
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Nel caso in cui, contestualmente alla redazione di un verbale di dichiarazione o di elezione di domicilio, si proceda alla nomina del difensore di ufficio, al soggetto devono esserne comunicati il nominativo, come si limitava a disporre l’art. 28-bis disp. att. cod. proc. pen., ed anche «i recapiti, anche telefonici e telematici», come recita il nuovo comma 1-bis della norma, introdotto dall’art. 41, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 150 del 2022.
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Questo il nuovo testo dell’art. 161 cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento. 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio. 1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale. 3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159. 4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso».
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«Prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità».
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R. NERUCCI - A. TRINCI, Riforma Cartabia: la delega in tema di notificazioni, ne ilProcessoTelematico, 28 settembre 2021, sottolineano, in proposito, che la mancata previsione di sanzioni per l’ipotesi in cui l’indagato decida di non fornire alcuna collaborazione e, dunque, di non indicare alcun proprio recapito, lascia intendere che la nuova disposizione è inevitabilmente destinata a rimanere «lettera morta».
133
«Disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento […] nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale”.
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Sez. U, 27 febbraio 2020, n. 12778, Speranza, Rv. 278869.
135
Questo il nuovo testo dell’art. 156, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. […] 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1».
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«Prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci».
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«Prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità».
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«Prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo».
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«Disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico».
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Salvo, ovviamente, il caso in cui l’indagato non abbia nominato un difensore di fiducia, e non gli sia stato nominato un difensore di ufficio: nel qual caso, non essendovi un difensore al quale notificare l’atto, troverà inevitabile applicazione la disposizione che si sta per illustrare.
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Questo il nuovo testo dell’art. 157, commi 1, 6 e 8, cod. proc. pen., e il testo del nuovo art. 157, commi 8-ter e 8-quater, cod. proc. pen., risultanti dalle modifiche operate dall’art. 10, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci». […] «6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 8». […] «8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata». «8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento». «8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito, ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale».
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Questo il testo del nuovo art. 157-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 157 -bis (Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima). - 1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio. 2. Se l’imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell’atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede».
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In tal senso anche A. NATALINI, op. cit., 68.
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Questo il testo del nuovo art. 157-ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 157-ter (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto). - 1. La notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1. 2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria. 3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater».
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Questo il nuovo testo dell’art. 160, comma 1, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari».
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Questo il testo del nuovo art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. s), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: «1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 157, se l’imputato è evaso o si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell’articolo 157, se l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio».
Questo il nuovo testo dell’art. 167, comma 1, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. t), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148 si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149».
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Questo il nuovo testo dell’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., risultante dalla riscrittura operata dall’art. 10, comma 1, lett. v), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in grassetto le parti modificate): «1. Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore».
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Relazione illustrativa cit., 507.
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Secondo il consolidato orientamento di legittimità affermatosi in relazione a precedenti modifiche normative, «L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina» (Sez. 3, 17 marzo 2015, n. 24575, Traversi, Rv. 264112).
FONTE: Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario - 2022"