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Riforma Cartabia: Relazione sulla disciplina transitoria a cura del Massimario della Cassazione

Riforma Cartabia


SOMMARIO:

1. Premessa: l’entrata in vigore [differita] del d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 99-bis) e le direttrici generali della riforma

PARTE I: DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Titolo VI)

2. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità (art. 85)

3. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante (art. 86)

4. Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico (art. 87)

5. Disposizioni transitorie in materia di assenza e di restituzione nel termine per proporre impugnazione in procedimenti per reati antecedenti al 1° gennaio 2020 (artt. 88 e 89)

6. Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 90)

7. Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 91)

8. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa (artt. 92 e 93)

9. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni di testi, parti e periti (art. 94, comma 1)

10. Disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione (art. 94, comma 2)

11. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 95) e in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie (art. 97)

12. Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni alimentari (art. 96)



1. Premessa: l’entrata in vigore [differita] del d.lgs. n.150 del 2022 (art. 99-bis) e le direttrici generali della riforma.

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 243 del 17 ottobre 2022 il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» [cd. “riforma Cartabia”, d’ora in poi indicato, breviter: d.lgs. n. 150] 1.

Il provvedimento sarebbe dovuto entrare formalmente in vigore il 1° novembre 2022, dopo l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta (art. 73 Cost.).

Tuttavia, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 – intervenuto proprio alla vigilia della scadenza del suddetto termine di vacatio, entrato in vigore il 31 ottobre scorso 2, ha aggiunto, all’art. 6, un inedito art. 99-bis al d.lgs. n. 150 per rinviarne l’entrata in vigore al 30 dicembre 2022. 3

Il differimento d’urgenza – varato dal nuovo esecutivo frattanto insediatosi e su cui taluno, in dottrina, ha già espresso dubbi di legittimità costituzionale 4 – è giustificato dall’esecutivo «per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici» e per consentire, altresì, «un’analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l’individuazione di prassi applicative uniformi ed utile a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma» 5.

Il disposto rinvio dell’entrata in vigore è «contenuto» entro la suddetta data del 30 dicembre 2022, «in quanto si tratta di un lasso di tempo certamente sufficiente ai fini indicati e che permette di mantenere gli impegni assunti in relazione al PNRR» 6.

Quanto ai contenuti dell’odierna riforma di sistema, definita «penale-processuale insieme» perché intreccia il diritto sostanziale e il processo 7, essi poggiano essenzialmente su tre pilastri: le modifiche al regime sanzionatorio, la riforma del processo penale e l’introduzione della giustizia riparativa. Il filo conduttore degli interventi attuativi della legge delega (art. 1 della legge 27 settembre 2021 n. 134) è rappresentato – come declamato dall’intitolazione del d.lgs. n. 150 – dall’efficienza del processo e della giustizia penale 8, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e unionali in tema di “giusto processo” nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che vede la sua milestone finale collocarsi nel 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio 9.

A queste finalità di deflazione penitenziaria e processuale e/o di definizione alternativa, si è connessa la volontà politico-legislativa di completare il percorso di riforma sui “tempo del processo” avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134 del 2021 (art. 2) - e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione 10 –, il tutto da realizzare in sintonia con l’avvio di un piano di transizione telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema