FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 4 marzo 2023 il Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ba.Gi. in relazione ai delitti aggravati di lesioni personali (commesse nei confronti della convivente con un oggetto atto a offendere: artt. 582,585,577, comma 1, n. 1, cod. pen. - capo a. della rubrica) e di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen. -capo b.) per intervenuta rimessione della querela da parte della persona offesa Ja.Pi.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. ), con il quale limitatamente all'imputazione di lesioni personali, ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, deducendo che erroneamente il Tribunale, senza compiere istruttoria, avrebbe escluso nella specie la contestata circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto a offendere (art. 585, comma 2, cod. pen.), da cui consegue la procedibilità d'ufficio del delitto; il Tribunale, infatti, avrebbe assunto che tale non potrebbe considerarsi una bottiglia di vetro, a differenza invece di una bottiglia rotta, così argomentando in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità
2. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata aderendo alla prospettazione della Parte pubblica ricorrente.
3. Nell'interesse dell'imputato l'avvocato Marco Poloni - richiamando in particolare l'informazione provvisoria della sentenza delle Sezioni Unite n. 21716 del 23/02/2023, A., Rv. 284490 -01, 02, 03 -ha dedotto che non risulterebbe essersi verificata nella specie l'acquiescenza al provvedimento impugnato da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che legittimerebbe all'impugnazione il Procuratore generale distrettuale (cfr. art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.), non essendo ancora decorso all'atto della proposizione del ricorso per cassazione (tredici giorni dopo la decisione) il termine a impugnare (di quindici giorni) per l'Ufficio di primo grado. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
1. Anzitutto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che:
- "in tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.";
- la legittimazione del procuratore generale "derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza" (Sez. U, n. 21716/2023, cit.).
A tale ultimo riguardo, l'Alto consesso ha ritenuto che con l'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. il Legislatore abbia "voluto affidare al procuratore generale di ciascuna corte di appello il potere - dovere di verificare, volta per volta, con riferimento ad ogni singola sentenza di primo grado emessa da un giudice del distretto, quali siano le intenzioni del procuratore della Repubblica competente, titolare della legittimazione per così dire "principale" ad appellare, e conseguentemente se vi siano le condizioni per lo stesso procuratore generale di esercitare la facoltà di proporre tale impugnazione, in alternativa, sulla base della sua legittimazione "sussidiaria""; e ciò, senza che sia richiesta "una formalizzazione processuale di una manifestazione di volontà da parte del procuratore della Repubblica, assimilabile ad una sorta di rinuncia ad impugnare ovvero ad altro atto processuale tipico" e "tanto meno" senza che occorra "che sia già decorso il termine per impugnare per l'Ufficio di primo grado" (ivi). Inoltre, "la norma de qua neppure prescrive che li procuratore generale presso la corte di appello debba allegare al proprio atto di impugnazione un qualche documento che attesti l'intervenuta acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica". In conclusione, "il procuratore generale che propone un appello contro una sentenza di primo grado" (ma la medesima conclusione vale nel caso di ricorso diretto per cassazione) "riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere - dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen." (ivi). E "non vi è alcuna previsione normativa che autorizzi a sostenere che il giudice dell'impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal procuratore della Repubblica con il procuratore generale, confermata dalla presentazione da parte di quest'ultimo dell'unico atto di appello. Soluzione, questa, che non comporta alcuna ingiustificata limitazione o altro incongruo sacrificio per le ragioni difensive dell'imputato o delle altre parti private, in quanto tale innovativo "meccanismo" processuale richiede esclusivamente che contro la sentenza di primo grado sia presentato un solo atto di appello della parte pubblica" (ivi).
2. Tanto premesso, l'impugnazione - che, a ben vedere, ha denunciato unicamente la violazione della legge penale (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 -01: "il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione") - è fondata.
L'esegesi su cui il Tribunale ha fondato la declaratoria di improcedibilità per il delitto di lesioni personali trova chiara smentita nella costante giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, la quale - nel presupposto che ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona - ha affermato che, "in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa", da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R. Rv. 267713 -01, relativa all'impiego di un pezzo di legno; Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017 -01; Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, R., Rv. 257758 -01; cfr. pure, per tutte, Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv. 254082 -01, relativa all'impiego di un bicchiere di vetro; Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 -01, relativa proprio all'impiego di una bottiglia).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al delitto di lesioni personali con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 04/10/2023.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.