RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da R.A. per ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione adottato nei suoi confronti in forza della sentenza resa dal medesimo Tribunale in data 30 marzo 2018 e riformata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 10 dicembre 2020 (irrevocabile il 28 ottobre 2021).
Con tale decisione il R. era stato condannato, in esito a rito ordinario, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), commesso in danno di persona minore degli anni quattordici, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'attuale comma 5 dell'articolo citato.
Il Tribunale adito non condivideva le considerazioni svolte dalla difesa dell'istante, che, muovendo dall'identità di ratio e di formulazione della suddetta attenuante rispetto a quella prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, prospettava un'interpretazione analogica dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, alla luce della quale la sospensione dell'ordine di esecuzione sarebbe stata possibile non solo per l'ipotesi attenuata del reato di violenza sessuale (espressamente esclusa dal novero dei reati ostativi), ma anche nel caso in cui fosse stata riconosciuta l'analoga attenuante di cui all'art. 609-quater c.p., comma 5.
Secondo il diverso avviso del giudice a quo, l'art. 4-bis Ord. Pen., stante il carattere tassativo delle elencazioni in esso contenute, non era suscettibile di alcuna applicazione analogica ed estensiva, dovendosi, piuttosto, ricondurre ad una precisa voluntas legis la decisione di escludere che il riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 609-quater c.p., comma 5, potesse comportare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 4-bis citato.
Infine, il Tribunale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., avanzata dagli altri istanti ( C.A. e RU.Ma.), richiamando le considerazioni già svolte dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 3 del 12 gennaio 2018, aveva affermato la manifesta infondatezza di un'analoga questione di legittimità costituzionale relativa alla presunta disparità di trattamento tra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. e il reato di cui all'art. 609-quinquies c.p..
In tale pronuncia, i giudici costituzionali avevano escluso la disparità di trattamento fra i due delitti, ritenendo che, piuttosto, sarebbe stato corretto effettuare il confronto tra la corruzione di minorenne e l'ipotesi aggravata di violenza sessuale di cui all'art. 609-ter c.p.; così impostata la questione, dunque, non era ravvisabile alcuna illegittimità, poiché gli artt. 609-quinquies e 609-ter c.p. erano entrambi esclusi dalle ipotesi eccezionali stabilite dalla seconda parte dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater.
Ad avviso del Tribunale, tali considerazioni erano applicabili anche al caso di specie, essendo più corretto confrontare il delitto di atti sessuali con minorenne con la fattispecie ex art. 609-ter c.p., anziché con il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.; delineato il confronto in questi termini, pertanto, non era possibile ravvisare alcuna disparità di trattamento poiché nella seconda parte dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, non erano richiamati né l'art. 609-quater né l'art. 609-ter c.p., con la conseguenza che per entrambe le ipotesi era preclusa la possibilità di richiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., nonché all'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, e sollecitando, con l'ultimo motivo di ricorso, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater.
2.1. Ad avviso del ricorrente, mediante il richiamo alla sentenza n. 3/2018 della Corte costituzionale, l'ordinanza impugnata aveva erroneamente accomunato le fattispecie di cui all'art. 609-ter e art. 609-quater c.p. affermando che, non essendo annoverate dal legislatore fra le ipotesi di deroga di cui all'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, ultimo periodo, sarebbero state entrambe soggette allo speciale regime di osservazione previsto da tale norma, con conseguente insussistenza della disparità di trattamento.
Sul punto, la difesa del R. deduce, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che le considerazioni effettuate nella richiamata pronuncia del Giudice delle Leggi non sarebbero suscettibili di essere estese al caso di specie, poiché se il legislatore avesse voluto equiparare il delitto di atti sessuali con minorenne all'ipotesi aggravata di cui all'art. 609-ter c.p. avrebbe fatto rinvio a quest'ultima norma e non, invece, all'art. 609-bis c.p.; si dovrebbe, pertanto, ritenere che il contenuto dell'art. 609-quater c.p. sia frutto di una precisa voluntas legis, volta ad equiparare responsabilità e sanzioni previste per il reato di atti sessuali con minorenne a quelle concernenti il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p..
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente evidenzia che la sua richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione era basata non tanto su una valutazione analogica, quanto, piuttosto, su un'interpretazione estensiva e coordinata delle norme in esame; invero, poiché l'art. 609-quater c.p. contiene un esplicito rinvio all'art. 609-bis c.p., si sarebbe dovuto fare riferimento a quest'ultima disciplina anche per tutte le conseguenze sul piano esecutivo, a nulla rilevando il dato letterale che richiama solo "la pena stabilita dall'art. 609-bis".
2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, si sollecita l'eventuale proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non equipara all'ipotesi attenuata ex art. 609-bis c.p., comma 3, l'analoga attenuante speciale della minore gravità di cui all'art. 609-quater c.p., comma 5.
Il difensore del ricorrente, in particolare, denuncia l'irragionevolezza dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, che, dopo aver accomunato il reato di cui all'art. 609-bis c.p. a quello ex art. 609-quater c.p., inserendoli entrambi nel novero dei reati c.d. ostativi, omette poi di equiparare l'attenuante speciale prevista dall'art. 609-quater c.p., comma 5, all'analoga ipotesi attenuata di violenza sessuale, attribuendo solo a quest'ultima la natura non ostativa e la conseguente possibilità di ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La tesi centrale sviluppata nel ricorso, muovendo dall'intervenuto riconoscimento della circostanza attenuante speciale della "minore gravità" di cui all'art. 609-quater c.p., comma 5, nel giudizio di cognizione celebratosi nei confronti dell'odierno ricorrente, mira ad ottenere, in virtù di una proposta interpretazione analogica o estensiva, l'applicazione, in sede di esecuzione, della disposizione derogatoria, disciplinata dall'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, ultimo periodo, con riferimento esclusivo all'ipotesi attenuata della violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., anche all'omologa attenuante prevista dal citato art. 609-quater, ciò allo scopo di ottenere identica esenzione dal periodo di osservazione prescritto per l'ottenimento dei benefici elencati al comma 1 della richiamata disposizione penitenziaria e della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1. Questa Corte si è già occupata della questione dedotta in ricorso, risolvendola con il principio, che qui si ribadisce, secondo il quale "la sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater c.p. non può essere disposta ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dal comma 4 (oggi quinto, n. d.e.) della citata disposizione, in quanto la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tale delitto è subordinata all'osservazione scientifica e collegiale della personalità condotta per almeno un anno" (Sez. 1, n. 41958 del 22/10/2009, Sorini, Rv. 245079).
Nella citata decisione, e in altre afferenti alla medesima questione di diritto, proposta in relazione ai condannati per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3, (Sez. 1, n. 42309 dell'11/11/2010, Yamnaine, Rv. 249025; Sez. 1, n. 20896 del 13/5/2010, Miri, Rv. 247464), si e', anzitutto, rilevato che la disposizione prevista dall'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater, individua in premessa le ipotesi per le quali è richiesta l'osservazione scientifica della personalità mediante il richiamo specifico, per quel che qui rileva, ai "delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies c.p."; limita, invece, nella seconda parte l'ipotesi di esclusione al solo "delitto previsto dall'art. 609-bis" ove per esso risulti "applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata". Si e', quindi, affermato che il tenore letterale della norma, pur nella sua "grossolanità" (così definito da Sez. 1, n. 42309/2010 cit. per essere elencati indistintamente titoli e circostanze), manifesta chiaramente l'intento del legislatore di circoscrivere alla sola ipotesi dell'art. 609-bis il trattamento più favorevole.
2.2. Ciò posto, con riguardo al reato di cui all'art. 609-quater, oggetto della condanna subìta dal ricorrente, si e', condivisibilmente, osservato: da un lato, che esso costituisce fattispecie autonoma (Sez. 3, n. 19425 del 23.3.07, Tomasetti, Rv. 236960) che non può in alcun modo ritenersi implicitamente richiamata nell'ultimo periodo dell'art. 4-bis, comma 1-quater; dall'altro, che la relativa circostanza dei "casi di minore gravità" è segnatamente prevista dall'odierno comma 5 dello stesso articolo codicistico, sicché nulla consente di praticare una "interpretazione estensiva" a tale specifica attenuante, dal riferimento all'analoga circostanza separatamente contemplata per l'art. 609-bis. Mentre la strutturale differenza delle due fattispecie (analizzata da Sez. U n. 13 del 31/5/2000, Bove) si presenta, ancora una volta, d'ostacolo a una operazione di interpretazione (recte, integrazione) analogica (così già Sez. 1, n. 41958/2009, Sorini, cit.).
Secondo la ricordata lezione di questa Corte, cui si intende dare continuità, non e', pertanto, possibile superare in via interpretativa l'ostacolo costituito dal tenore letterale dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-quater: di conseguenza, sia nel caso di reato di violenza sessuale aggravato dall'art. 609-ter, sia nel caso di reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.), sebbene sia stata riconosciuta, rispetto ad essi, l'attenuante speciale della "minore gravità", non opera l'esenzione dal periodo di osservazione prevista dall'ultima parte del citato art. 4-bis, comma 1-quater, dal che discende che l'esecuzione di condanna per gli indicati delitti non può essere sospesa ai sensi dell'art. 656 c.p.p..
Si tratta di una scelta legislativa discrezionale, esercitata in modo non arbitrario (Sez. 1, n. 42309 dell'11/11/2010, Yamnaine, cit.), che ha inteso colpire più severamente i reati sessuali commessi in danno di minori (con violenza e non), ritenuti di maggiore gravità perché commessi in una delle forme che l'ordinamento reputa portatrici di accentuato disvalore e che, perciò, richiedono quelle particolari modalità di osservazione e trattamento di cui si è detto (Sez. 1, n. 39985 del 9/4/2019, Marni, Rv. 277487).
L'eventuale riconoscimento di un'attenuante (ivi compresa quella della "minore gravità") non rileva, poiché, riflettendosi soltanto sul quantum della pena, lascia immutata la particolare struttura del reato, maggiormente offensivo (ancora Sez. 1, n. 39985/2019, cit.).
3. Va, infine, osservato che la citata Sez. 1, n. 41958 del 22/10/2009, Sorini, Rv. 245079 ha già ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. Pen., come modificato dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, oggi riproposta in ricorso, nella parte in cui irrazionalmente discriminerebbe, quanto all'accesso ai benefici penitenziari, i condannati "ex" art. 609-bis e quelli "ex" art. 609-quater c.p. cui sia stata egualmente concessa l'attenuante della minore gravità del fatto.
Nella richiamata pronuncia, si e', sull'argomento, affermato che "concernendo la disciplina in esame scelte di opportunità in materia di politica penitenziaria, neppure la Corte costituzionale potrebbe incidere, sulla base di critiche che possono apparire più o meno opportune, su opzioni che appaiono all'evidenza espressione della discrezionalità riservata al legislatore e che non risultano affatto esercitate in modo arbitrario (tra molte, in tema d'ordinamento penitenziario, cfr. C. Cost. ordinanze n. 375 del 1999; n. 100 del 1997).
In piena sintonia con le esposte considerazioni, va, dunque, ribadita, anche oggi, la manifesta infondatezza della (ri)proposta questione di legittimità costituzionale.
4. In definitiva, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2023