RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di M.S. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale perchè, quale amministratore unico della società "Idea Cooperativa Sociale", allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, teneva le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza per difetto di correlazione con la contestazione. A giudizio del ricorrente, sarebbe emersa una sostanziale difformità delle argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dell'imputato rispetto al fatto contestato nel capo di imputazione e alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Pertanto, l'imputato non sarebbe mai stato messo in condizione di argomentare e difendersi su quanto fatto proprio dai giudici di merito. Ed infatti, acquisita la relazione del liquidatore della Cooperativa, nè il Pubblico Ministero nè il Tribunale, neppure nel corso del lungo esame dell'imputato, avrebbero mai proceduto ad ampliare l'indagine dibattimentale sulle argomentazioni ivi contenute.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riapertura del dibattimento per la produzione documentale e l'espletamento di una perizia tecnica sulle scritture contabili. Rileva in proposito il ricorrente che - come evidenziato con il gravame di merito - l'allegazione probatoria doveva ritenersi indispensabile, a causa dell'omessa contestazione all'imputato, nel corso di tutto il dibattimento di primo grado, delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale a fondamento della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta. Rileva in proposito il ricorrente come la Corte d'Appello, a fronte di specifici motivi, avrebbe del tutto omesso di confutare i rilievi difensivi sulle conclusioni del consulente del Pm. Pertanto, proprio in ragione dell'omessa contestazione all'imputato, nel corso di tutto il dibattimento di primo grado, delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale a fondamento della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale doveva ritenersi senz'altro indispensabile.
2.3. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo, in riferimento alla mancata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice. A giudizio del ricorrente, non sarebbe rinvenibile nella condotta dell'imputato l'intento, pur generico, di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, ma tutt'al più una condotta colposa e omissiva, integrante la più mite fattispecie di bancarotta semplice.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia, infine, violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. In tal senso lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto opportunamente valorizzare, fra le altre circostanze, la prestazione di garanzie fideiussorie da parte dell'imputato e della moglie per le esposizioni debitorie della Cooperativa e la mancata contestazione di fatti distrattivi. Infine, l'omessa contestazione di fatti distrattivi e la mancata prova che lo stato di deficit finanziario fosse riconducibile all'imputato, in uno al rigetto della richiesta della provvisionale, avrebbero dovuto determinare il giudice dell'appello a revocare le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato ed in larga parte inammissibile.
2. Il primo motivo è per l'appunto infondato.
2.1 Deve anzitutto premettersi che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in
tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.(Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010; Carelli, Rv. 24805101).
2.2 Facendo buon governo di tali condivisibili principi, la Corte territoriale correttamente ha escluso che, nel caso in esame, sia ravvisabile una siffatta trasformazione radicale del fatto ovvero un reale pregiudizio dei diritti di difesa. Il fatto per il quale l'imputato ha riportato condanna si pone, rispetto a quello contestato, in rapporto di assoluta omogeneità, contenendo il capo d'imputazione l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza. Pertanto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, i giudici di merito non hanno affatto attribuito all'imputato una condotta diversa nei suoi elementi costitutivi di natura fattuale, dovendo la valutazione sul contenuto essenziale dell'addebito contestato essere compiuta con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti fondamentali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonchè alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica.
Elementi che, se confrontati, risultano sovrapponibili, essendo stato ritenuto il M. - conformemente all'imputazione originaria - responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio. L'individuazione nel capo di imputazione di due condotte specifiche - l'omessa tenuta del registro dei beni ammortizzabili e l'annotazione di prelievi dal conto cassa superiori alla effettiva consistenza del numerarlo disponibile -, lungi dal circoscrivere l'affermazione di responsabilità dell'imputato, costituisce invero una mera esemplificazione delle sistematiche irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. Quanto agli ulteriori profili su cui si è fondata la condanna, come rilevato dai giudici di merito - e sul punto il ricorso omette invero di confrontarsi- agli imputati erano state offerte tutte le possibilità di difesa concretamente emergenti dal reale sviluppo della dialettica processuale. In proposito, deve rilevarsi come lo stesso consulente di parte abbia sostanzialmente ammesso la sistematica irregolarità delle annotazioni e le ricorrenti omissioni e, infine, come la stessa difesa abbia rinunciato all'esame del consulente, disponendo di fatto del diritto al contraddittorio della cui lesione ora non può dolersi.
3. Il secondo motivo è nel suo complesso inammissibile.
3.1. Preliminarmente, occorre rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
(Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).
Pertanto, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione può essere censurato in sede di legittimità solo se risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1, (Sez. U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820)
3.2. Ciò posto, facendo buon governo di tali principi, la Corte di merito ha ritenuto implicitamente che non fosse oggettivamente necessario procedere agli accertamenti prospettati, segnatamente all'acquisizione della documentazione contabile della Cooperativa ed all'espletamento sulla stessa di una perizia tecnica. Nè risulta che la difesa abbia dimostrato con specifico motivo, la oggettiva decisività dell'adempimento in questione, limitandosi a contestare - a torto- che la responsabilità penale dell'imputato sia stata fondata esclusivamente sulle conclusioni del Commissario liquidatore Firrarello, di non aver potuto verificare in maniera oggettiva l'esistenza delle anomalie da questi ipotizzate e del fatto che, nessun altro al di fuori del predetto liquidatore, abbia sottoposto a verifica la documentazione contabile. Dimentica, infatti, il ricorrente che lo stesso consulente della difesa ha sostanzialmente riconosciuto come le irregolari modalità di registrazione contabile fossero sistematiche e si fossero protratte per anni, avendo con ciò evidentemente sottoposto ad esame la documentazione contabile. Inoltre la Corte, rimasta incontestata sul punto, ha valorizzato le dichiarazioni dell'imputato, il quale nel corso del suo esame ha riconosciuto l'effettività delle ricorrenti irregolarità ed omissioni delle annotazioni contabili. Pertanto, in definitiva, le doglianze del ricorrente si rivelano manifestamente infondate e generiche.
4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
4.1 Ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma 2, L. Fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte L. Fall., l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Demarchi Albengo, Rv. 25170901). Inoltre, in tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto tipico il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale. (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasiniti, Rv. 26077401).
4.2. In applicazione di tali condivisibili principi di diritto, i giudici di merito correttamente hanno ritenuto integrata la più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. In primo luogo, con riguardo all'elemento oggettivo, risulta ampiamente provata l'impossibilità di accertare l'effettiva consistenza del patrimonio aziendale e di ricostruire l'effettiva ed esatta storia economico-finanziaria dell'ente nonchè l'origine e l'epoca del dissesto, a causa delle sistematiche, ricorrenti irregolarità delle annotazioni contabili, protrattesi per anni. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la circostanza che il commissario liquidatore abbia potuto presentare lo stato passivo ed incassare i crediti non è di per sè circostanza dirimente. Come correttamente ritenuto dai giudici d'appello, infatti, la ricostruzione aliunde dei dati necessari a tal fine non esclude il reato, poichè la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova del difetto di autosufficienza delle scritture contabili e dunque della loro incapacità di consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società.
4.2 In secondo luogo, con riguardo al versante soggettivo del reato, la Corte territoriale ha dato conto di come le stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame, rendano evidente ed incontrovertibile la sussistenza anche dell'elemento psicologico ovverosia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità potesse rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. Come già accennato, infatti, il dolo necessario per l'integrazione della fattispecie contestata e ritenuta non è quello specifico evocato dalla difesa, bensì quello generico.
5. Ancora inammissibile è il quarto ed ultimo motivo.
5.1 Deve anzitutto rammentarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (ex multis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Ed infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p. (Sez. 5, n. 43952 del 3/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
5.2 Tenendo conto di tali coordinate ermeneutiche, la Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando, con motivazione congrua, seppur succinta, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., la gravità del fatto. Generica, è invece la contestazione relativa alle statuizioni civili.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la circostanza che i giudici di merito abbiano respinto la richiesta di provvisionale non è affatto indice dell'insussistenza di un danno arrecato alla società, ma costituisce invero attuazione del disposto di cui all'art. 539 c.p.p., a mente del quale, il giudice se le prove acquisite non consentono la puntuale quantificazione del danno, pronuncia una condanna generica con cui riconosce la sussistenza dell'an debeatur e rimette la quantificazione del danno al giudice civile.
6. Se dunque il ricorso nel suo complesso deve essere rigettato, ciò non di meno la Corte è tenuta a rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., L. Fall. irrogate al ricorrente nella misura di anni dieci. Invero, la sentenza n. 222 deliberata il 25 settembre 2018 e depositata il 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della succitata disposizione, nella parte in cui dispone "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anzichè: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".
6.1 Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).
6.2 In motivazione, la sentenza n. 222 del 2018 ha ricordato che, secondo il giudice rimettente (e cioè la Prima Sezione di questa Corte), in caso di eliminazione dall'art. 216, u.c., L. Fall. dell'inciso "per la durata di dieci anni", si riespanderebbe la regola residuale posta dall'art. 37 c.p., a tenore del quale - per la parte che qui rileva - "(q)uando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta". Il giudice delle leggi ha osservato però che la "soluzione proposta dall'ordinanza di rimessione ancorerebbe la durata concreta delle pene accessorie a quella della pena detentiva concretamente inflitta; durata che - a sua volta - dipende da tutti i fattori menzionati nell'art. 133 c.p..
Il che assicurerebbe, sia pure in via mediata e indiretta, un certo grado di rispetto del principio di individualizzazione alle pene accessorie. Tuttavia, tale soluzione finirebbe per sostituire l'originario automatismo legale con un diverso automatismo, che rischierebbe altresì di risultare distonico rispetto al legittimo intento del legislatore storico di colpire in modo severo gli autori dei delitti di bancarotta fraudolenta, considerati a buon diritto come gravemente lesivi di interessi, individuali e collettivi, vitali per il buon funzionamento del sistema economico".
6.3 Secondo la Corte costituzionale, il sistema della legge fallimentare vigente offre "una diversa soluzione, in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disposizione in questa sede censurata, e di inserirsi al tempo stesso armonicamente all'interno della logica già seguita dal legislatore, al netto del riscontrato vizio di costituzionalità": le due disposizioni che immediatamente seguono la L. Fall., art. 216 - l'art. 217 e l'art. 218 - prevedono le medesime pene accessorie indicate nell'art. 216, u.c., ma dispongono che la loro durata sia stabilita discrezionalmente dal giudice "fino a" un massimo determinato dalla legge (due anni nel caso della bancarotta semplice, tre anni nel caso del ricorso abusivo al credito): secondo la sentenza n. 222 del 2018, la medesima logica, già presente e operante nel sistema, può agevolmente essere trasposta all'interno dell'art. 216 L. Fall. attraverso la sostituzione dell'attuale previsione della durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in esame con la previsione, modellata su quella già prevista per gli artt. 217 e 218 della medesima legge, della loro durata "fino a dieci anni". Di qui la conclusione secondo cui, fermo restando che la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità, a parere della Corte costituzionale "la regola residuale di cui all'art. 37 c.p. continuerà dunque a non operare rispetto alla L. Fall., art. 216, u.c., - come risultante dalla presente pronuncia -, dal momento che tale regola ha come suo presupposto operativo che la durata della pena accessoria temporanea non sia espressamente determinata dalla legge".
6.4 Ciò premesso, mette conto rilevare come quella delineata dal giudice delle leggi sia una prospettiva interpretativa che in nessun modo è espressione di un legame di necessaria interdipendenza tra l'indicazione interpretativa stessa e la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., L. Fall., posto che lo stesso giudice delle leggi ha circoscritto il perimetro della questione di legittimità costituzionale al "solo profilo concernente la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie previste dalle disposizioni censurate": l'indicazione interpretativa in favore dell'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 37 c.p. al "nuovo" art. 216, u.c., L. Fall., si colloca, dunque, su un piano diverso dal quello sul quale si pone la ratio decidendi, essendo volta ad offrire una ricostruzione della disciplina scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale che, nell'opinione del giudice delle leggi, ha il pregio assumere - trasfondendola nella norma come manipolata - la medesima logica già presente e operante nel sistema dei reati fallimentare (artt. 217 e 218 L. Fall.), così meglio allineandosi alla logica del legislatore storico ("al netto del riscontrato vizio di costituzionalità"). Si tratta dunque di un'interpretazione della normativa risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale fondata sulla valorizzazione di alcuni canoni interpretativi.
6.5 D'altra parte, nel dar conto di quello che la medesima sentenza n. 222 del 2018 definisce come un proprio "parere" in ordine alla portata della disciplina di cui all'art. 37 c.p., la stessa Corte costituzionale ha avuto cura di tener fermo il principio secondo cui "la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento (...) spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità": rilievo questo che, valido a fortiori per i giudici comuni diversi dal giudice a quo, esclude qualsiasi profilo di interdipendenza tra l'interpretazione prospettata dalla sentenza n. 222 ed il decisum.
6.6 Nel prospettare la non applicabilità dell'art. 37 c.p. alle pene accessorie della bancarotta fraudolenta, la sentenza n. 222 del 2018 instaura un parallelismo tra la disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L. Fall., come manipolato dalla stessa pronuncia del giudice delle leggi, e quella dettata, sempre in tema di pene accessorie, dagli artt. 217 e 218 L. Fall. con riguardo alla bancarotta semplice ed al ricorso abusivo al credito. Ora, con riferimento alla bancarotta semplice (ma con argomentazioni senz'altro riferibili anche al ricorso abusivo al credito), le indicazioni offerte al giudice comune dalla sentenza n. 222 contrastano con l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale le pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 c.p. (Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Assello, Rv. 263267; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 23606 del 16/02/2012, Ciampini, Rv. 252960; Sez. 5, n. 13579 del 02/03/2010, Ografo, Rv. 246712; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a., Rv. 247319; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215987; Sez. 5, n. 2205 del 26/11/1986 - dep. 1987, Raguzzi, Rv. 175171; Sez. 5, n. 8085 del 11/12/1975 - dep. 1976, Ravaioli, Rv. 134137; Sez. 5, n. 690 del 16/10/1973 - dep. 1974, Tonarelli, Rv. 126018). Orientamento consolidato, questo, pienamente in linea con l'opinione di quella dottrina che in tema è giunta alla conclusione per cui alle pene accessorie comminate sia dall'art. 217, sia dall'art. 218 L. Fall. debba essere applicata la disciplina dettata dall'art. 37 c.p..
6.7 Deve rilevarsi pertanto - anche alla luce della pronuncia delle Sezioni unite di seguito esaminata e della giurisprudenza di legittimità ad essa successiva (specificamente relativa, tra l'altro, alla bancarotta semplice, come si vedrà) - che le pene accessorie comminate per i reati fallimentari e determinate solo nel massimo (secondo la formula "fino a...") sono ricondotte dal diritto vivente alla disciplina prevista dall'art. 37 c.p., sicchè non è dato rinvenire un riscontro alla considerazione di tali comminatorie edittali in termini di lex specialis.
6.8 La nuova formulazione dell'ultimo comma dell'art. 216, come derivata dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale statuita dalla sentenza n. 222 del 2018, è del tutto analoga alla comminatoria della pena accessoria della bancarotta semplice (e del ricorso abusivo al credito), il che, già sotto un primo profilo, rende ragione della conclusione che le pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta devono essere commisurate alla durata della pena principale a norma dell'art. 37 c.p..
6.9 L'orientamento, da considerare alla stregua del diritto vivente, in punto applicazione dell'art. 37 c.p. alle pene accessorie comminate per la bancarotta semplice, nonchè, dopo la pronuncia del giudice delle leggi, per la bancarotta fraudolenta, trova conferma nella pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità, che, con riferimento generale alla portata dell'art. 37 c.p., hanno affermato la riconducibilità nel novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi della disposizione da ultima citata, a quella della pena principale inflitta ("anche se in nessun caso può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna pena accessoria"), per un verso, di quelle per le quali sia previsto un minimo "e" un massimo edittale e, per altro verso, di quelle per le quali sia previsto soltanto un minimo "o" un massimo edittale (Sez. U, n. 6240/15 del 27/11/2014, Rv. 262328); tipologia di pena accessoria, questa seconda, che viene in rilievo nel caso di specie.
Significativo, tra i vari argomenti valorizzati dalle Sezioni unite a sostegno del principio di diritto richiamato, è il riferimento al dato letterale offerto dall'inciso finale dell'art. 37 c.p., lì dove si specifica che in nessun caso la pena accessoria temporanea non espressamente determinata "può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria": osservano le Sezioni unite che non vi sarebbe stata "necessità di tale precisazione se il principio della uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria, sancito dalla norma, non avesse trovato applicazione nelle ipotesi di indicazione di un minimo o di un massimo della durata di ciascuna specie di pena accessoria", sicchè - prima ancora che in virtù di ragioni di ordine sistematico - è "la norma stessa a stabilire implicitamente che il criterio in essa formulato trovi applicazione anche quando sia previsto un minimo o un massimo": ipotesi, quest'ultima, alla quale, come si è visto, è senz'altro riconducibile l'ultimo comma dell'art. 216 L. Fall., come manipolato dalla sentenza n. 222 del 2018. Del resto, l'ampia portata del principio di equivalenza tra pena principale e pena accessoria di cui all'art. 37 c.p. era già stata messa in luce da Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, lì dove tale pronunzia aveva escluso dall'ambito applicativo della norma solo i casi di espressa previsione di pene accessorie perpetue e di pene accessorie temporanee la cui durata è direttamente stabilita dal legislatore (quale quella comminata in misura fissa dall'art. 512 c.p.).
6.10 La giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia delle Sezioni unite n. 6240 del 2015 si è pressochè unanimemente uniformata all'orientamento indicato. Con riferimento a pene accessorie comminate sulla base della previsione solo di un minimo "o" di un massimo edittale (alla cui tipologia, come si visto, va ricondotta la pena accessoria di cui all'art. 216, u.c., L. Fall., dopo la sentenza n. 222 del 2018), unanime è l'adesione della giurisprudenza di legittimità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite (ex plurimis, Sez. 5, n. 13079/16 del 03/12/2015, Corgiolu, con specifico riferimento alle pene accessorie previste per la bancarotta semplice; Sez. 3, n. 36869 del 28/06/2016, Morabito e Sez. 3, 19964/17 del 14/12/2016, Corvi, entrambe con riferimento alla pena accessoria comminata solo nel massimo dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85). Con riguardo a pene accessorie per le quali sia previsto un minimo "e" un massimo edittale (a venire in rilievo è, nella maggior parte dei casi, la disciplina dettata dal D.Lgs. 1 settembre 2000, n. 74, art. 12), a fronte di un unico arresto difforme (Sez. 3, n. 4916/17 del 14/07/2016, Bari, Rv. 269263, che, peraltro, non confuta gli specifici argomenti valorizzati dalla sentenza n. 6240 del 2015), la grande maggioranza delle decisioni di questa Corte ha aderito alla tesi sostenuta dalle Sezioni unite (ex plurimis, Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018, Carlessi, Rv. 272510; Sez. 7, n. 1306/18 del 27/10/2017, Mantelli; Sez. 7, n. 53265 del 23/09/2016, Petrone; Sez. 3, n. 29397 del 20/04/2016, Cafarelli; Sez. 3, n. 23657 del 26/01/2016, Incorvaia; Sez. 3, n. 19100 del 24/02/2016, Genova; Sez. 3, n. 13218/16 del 20/11/2015, Reggiani; Sez. 1, n. 25809 del 05/05/2015, Bonalumi). Anche con riguardo a pene accessorie relative a fattispecie criminose previste dal codice penale, la giurisprudenza di legittimità si è uniformata all'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. 3, n. 40679 del 01/07/2016, Rv. 268080; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Tornei).
Quello accreditato dalla sentenza n. 6240 del 2015 delle Sezioni unite è dunque un orientamento senz'altro consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.
6. Il Tale orientamento - del tutto univoco, mette conto nuovamente rimarcare, con riguardo alle pene accessorie comminate dalla legge fallimentare - e le argomentazioni sulle quali esso fa leva non consentono pertanto di dare seguito alla prospettiva interpretativa indicata dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale.
Decisivo, in particolare, è il rilievo del dato letterale valorizzato, come si è detto, dalle Sezioni unite con riguardo all'ultimo periodo dell'art. 37 c.p., che non sarebbe stato necessario "se il principio della uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria, sancito dalla norma, non avesse trovato applicazione nelle ipotesi di indicazione di un minimo o di un massimo della durata di ciascuna specie di pena accessoria". Fermo restando che il principio di equivalenza ex art. 37 c.p. incontra i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria, la considerazione delle Sezioni unite secondo cui è la stessa norma codicistica a stabilire che essa deve trovare applicazione anche quando sia previsto un minimo o un massimo esclude la praticabilità di ricostruzioni diverse della portata della disciplina in esame (anche se tese a valorizzare la logica seguita dal legislatore storico). A fronte della ricostruzione della portata dell'art. 37 c.p. accreditata dalla sentenza n. 6240 de 2015 e seguita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione qui non condivisa è suscettibile, attraverso la suggerita inoperatività della disciplina codicistica alle pene accessorie della bancarotta fraudolenta, di condurre all'irrogazione di una pena accessoria di durata maggiore di quella della pena principale; un'interpretazione, quella che a parere del giudice delle leggi condurrebbe ad escludere l'applicazione dell'art. 37 c.p. alla "nuova" comminatoria di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., non in linea con il tenore letterale dello stesso art. 37, così come interpretato dalle Sezioni unite, e potenzialmente foriera di esiti in malam partem.
6.12 Pertanto, le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta a norma dell'art. 216, u.c., L. Fall. nella formulazione derivata dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 37 c.p. Conseguentemente la pena accessoria applicata al M. nella misura di dieci anni deve essere rideterminata in quella corrispondente alla pena principale irrogata all'imputato, pari ad anni tre. Operazione a cui, non implicando valutazioni di merito od accertamenti di fatto, può procedere direttamente questa Corte, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto. Come detto nel resto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro 2.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, che ridetermina in anni tre. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 2.500 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019