RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5.1.2021 il Tribunale di Roma aveva dichiarato P.F. responsabile del delitto di appropriazione indebita e, con la contestata e ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva oltre alle spese di costituzione ed assistenza;
2. la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha invece confermato per il resto, ha ridotto la pena inflitta al P. rideterminandola in quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa;
3. ricorre per cassazione il difensore del P. deducendo:
3.1 difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla condotta appropriativa ascritta all'imputato in violazione del parametro normativo relativo all'elemento materiale della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 646 c.p. ed all'evidente equivocità della condotta di mancata restituzione in difetto di un compiuto accertamento sulla effettiva volontà dell'imputato;
3.2 difetto ed illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico del reato inteso quale volontà di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale con correlativo vizio ermeneutico in violazione del parametro normativo della fattispecie di cui all'art. 646 c.p.;
3.3 difetto ed illogicità manifesta della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4 e correlativo vizio ermeneutico;
4. in data 24.10.2022 la difesa ha trasmesso copia dell'atto di remissione della querela formalizzato dalla persona offesa presso il Commissariato di PS "(Omissis)" di (Omissis) e la dichiarazione di accettazione a firma dell'odierno ricorrente autenticata dal difensore;
5. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reati estinto per intervenuta remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
1. P.F. era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di appropriazione indebita ed è stato condannato alla pena finale (rideterminata in melius dalla Corte di appello) di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, così quantificata tenuto conto della contestata e ritenuta recidiva qualificata.
2. In data 24.10.2022, perveniva presso questo Ufficio copia dell'atto di remissione della querela a suo tempo sporta nei confronti dell'odierno ricorrente, formalizzata con verbale redatto il giorno 30.9.2022 presso gli uffici del Commissariato di PS (Omissis), seguita dalla successiva accettazione da parte di T.A.R., autenticata dal difensore.
3. E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass. SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).
4. Il D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nell'ampliare il regime di procedibilità a querela, ha individuato, tra i reati contro il patrimonio, anche la appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11 (oltre che per l'appropriazione di cose detenute a titolo di deposito necessario).
Se non ché, l'art. 11 del citato D.Lgs. aveva contestualmente introdotto l'art. 649-bis c.p., secondo cui, per i fatti perseguibili a querela, previsti dall'art. 640 c.p., comma 3, art. 640-ter c.p., comma 4, e per i fatti di cui all'art. 646 c.p., comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, si procede tuttavia d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.
Al riguardo questa Corte, nel suo massimo consesso, aveva chiarito che "il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata di cui all'art. 99 c.p., commi 2, 3 e 4" (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01).
Il D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. q), in vigore dal 30 dicembre 2022, ha tuttavia modificato il tenore dell'art. 649-bis c.p. nel senso che per i fatti perseguibili a querela preveduti dall'art. 640, comma 3, art. 640 ter, comma 4, e per i fatti di cui all'art. 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, si procede di ufficio, soltanto qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, ma non la recidiva.
In definitiva, il legislatore delegato, nel confermare i presupposti di procedibilità di ufficio già previsti in precedenza per i reati contro il patrimonio ivi indicati, ha considerato l'intervento delle SS.UU. sopra richiamato ed ha espressamente escluso, tra le "circostanze aggravanti ad effetto speciale", quella della recidiva (ovviamente) "qualificata".
Si deve allora convenire che, ad oggi, il reato è procedibile a querela e che, pertanto, la intervenuta remissione (con la correlativa accettazione) sia perfettamente efficace.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti avuto occasione di chiarire che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità "che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto" (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).
Si è sottolineato, in particolare, che la querela entra a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, di cui occorre tener conto ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, (cfr., in tema di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art. 642 c.p., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862); si è perciò pervenuti "per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato" (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 27355201, pag. 17 della motivazione).
E, proprio con riguardo alla modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 c.p., che era stata introdotta dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, si era affermato che nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11, commesso quando il reato era procedibile di ufficio, l'intervenuta remissione della querela comportava in ogni caso l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ove non ricorressero altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, dovendosi applicare, anche a tal fine, la disciplina sopravvenuta più favorevole (cfr., Sez. 2 -, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2023