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Reati contro la persona

Lesioni personali: il reato può configurarsi anche in forma omissiva con una condotta priva di violenza fisica

Lesioni personali: il reato può configurarsi anche in forma omissiva con una condotta priva di violenza fisica

Cassazione penale sez. V, 22/06/2006, n.25033

Il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. può configurarsi anche in forma omissiva e quindi con una condotta priva di violenza fisica, come un'aggressione soltanto verbale, per effetto della quale la persona offesa abbia subito un disturbo della sfera psichica .

Per approfondire l'argomento, leggi il nostro articolo sul reato di lesioni personali.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

OSSERVA B.L. è stata condannata, con sentenza 24.6.2004 del giudice di pace di Roma, alla pena di Euro 150,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, quale responsabile dei reati (ritenuti in continuazione) di lesioni personali lievissime, ingiuria e minaccia; reati tutti commessi il 14.2.2003 in persona di B.S.. A mezzo del difensore, la B. ricorre per cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 582 c.p.; rileva, all'uopo, che dalle acquisizioni dibattimentali sarebbe emerso un episodio di aggressione soltanto verbale, per effetto della quale la persona offesa aveva patito un semplice stato ansioso, peraltro non eziologicamente ricollegabile ai fatti di ingiuria e minaccia. Il ricorso non può trovare accoglimento. Nella sentenza impugnata, invero, la vicenda è descritta come un fatto di aggressione verbale - attraverso le espressioni ingiuriose - "frocio - e minacciose - "mo te faccio un culo così, t'ammazzo", corredata di sputi, e si da poi atto che la persona offesa, rientrato in casa in preda a forte turbamento, ebbe ad avvertire "vertigini, palpitazioni ed un forte stato ansioso", come peraltro risulta dal certificato del servizio di pronto soccorso della locale azienda sanitaria dell'Ospedale S. Eugenio (rimasto quindi non descritto il "dolore intercostale" enunciato nel capo di imputazione). E' del tutto evidente, pertanto, come sia destituito di fondamento il richiamo della ricorrente ad un fatto di aggressione soltanto verbale, essendo noto, nella giurisprudenza di legittimità, che le lesioni costituiscono un delitto d'evento a forma libera - e sinanco omissiva - sicché possono essere commesse con un qualunque mezzo idoneo ed anche con una condotta priva di violenza fisica (viceversa necessaria, nei termini di una violenta manomissione dell'altrui persona fisica, ad integrare il reato di cui all'art. 581 c.p.). Indiscutibile, poi (ma, per vero, neppure discusso), che il disturbo della sfera psichica, nella forma di vertigini, palpitazioni e stato ansioso - nella specie certificato dai medici del servizio di pronto soccorso, ed in tal sede ritenuto guaribile in tre giorni, pertanto abbisognevole di cure e riguardi quali tipici rimedi ad plenam valetudinem - si iscriva a pieno titolo nella nozione di malattia "nella mente" (secondo nozione ampiamente recepita nella giurisprudenza di legittimità), la censura che il nesso causale fra la tenuta condotta ed un tale evento è assolutamente priva della sia pur minima specificità ed in ogni caso manifestamente infondata; la stessa, infatti, fa leva unicamente sulla natura "bagatellare" dei reati di ingiuria o minaccia, ovvero genericamente denuncia il difetto di effettiva volontà di provocare lesioni senza tuttavia confrontarsi con le modalità del fatto quali esposte in sentenza (esplosione di insulti, minacce e sputi) ovvero allegando gli elementi, in ipotesi dimostrativi della giustezza dell'assunto, che il giudice di merito avrebbe ignorato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.300,00 omnicomprensivi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed inoltre alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.300,00 omnicomprensivi. Così deciso in Roma, in pubblica udienza il 22 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2006
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