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Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40860
Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime.
Norme di riferimento
La sentenza integrale
CONSIDERATO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Treviso che, in data 21/3/2019, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina impropria aggravata condannando ciascuno, previa concessione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 prevalente sull'aggravante ascritta, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa. La Corte di merito, inoltre, alla luce della sopravvenuta condanna ex art. 444 c.p.p. per fatti di bancarotta, revocava nei confronti degli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva accordato dal primo giudice.
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, Avv.ti Tommaso Bortoluzzi e Sarah Franchini, deducendo con unico atto:
2.1 Il vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di nesso di causalità tra la asserita condotta furtiva e la violenza esercitata dal C. nei confronti dell'addetto alla sicurezza.
La difesa sostiene che la Corte territoriale ha omesso di considerare o comunque travisato il contenuto della deposizione del teste T., i cui contenuti fondano un ragionevole dubbio in ordine alla possibilità, accreditata dagli imputati, che il C. abbia esercitato la violenza non per assicurarsi l'impunità in relazione al furto commesso ma in quanto convinto che la moglie stesse subendo un'aggressione o uno scippo. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto di evidenziare le disagiate condizioni economiche dei prevenuti sebbene la F. avesse spiegato che, oltre la macchina utilizzata quel giorno, utilizzata per portare a spasso il cane, i prevenuti possedevano un altro autoveicolo regolarmente assicurato.
Il difensore lamenta, altresì, che la Corte di merito ha omesso di fornire risposta alla richiesta di qualificazione del fatto nell'ipotesi di furto, sebbene oggetto di rituale devoluzione con l'atto di appello;
2.2 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto integrata l'aggravante delle più persone riunite sulla base della mera presenza fisica della F. all'atto della violenza esercitata dal C. nei confronti del vigilante. Siffatta interpretazione, tuttavia, a detta dei ricorrenti, non coglie la peculiarità del caso ed è frutto di una lettura superficiale dei principi di diritto affermati in sede di legittimità Infatti, la difesa richiama la sentenza n. 21988/2019, secondo cui deve escludersi - ai fini della sussistenza della circostanza - la rilevanza di condotte agevolative che non ineriscano specificamente e materialmente al segmento della violenza e della minaccia in quanto il fondamento dell'aggravante deve essere riferito alla sola fase di esecuzione del reato, sostanziandosi nel dato oggettivo del contributo causale determinato dal maggior effetto intimidatorio della violenza senza che possa riconoscersi rilievo al dato soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone.
La Corte d'appello ha reso sul punto una motivazione che non può essere condivisa in quanto individua nella compresenza l'essenza dell'aggravante senza precisarne i caratteri qualificanti, sebbene la F. abbia tenuto una condotta del tutto neutra, limitandosi ad assistere a quanto stava accadendo.
Aggiunge il difensore che, in considerazione delle ricadute sanzionatorie del riconoscimento dell'aggravante e del regime di ostatitività ex art. 4 bis, comma 1 ter, ord. pen. alla sospensione dell'esecuzione della pena, il riconoscimento della circostanza non può prescindere da quel surplus di pericolosità che solo giustifica l'aggravio quantitativo e qualitativo della pena secondo i criteri di offensività e ragionevolezza declinati dalla Corte Costituzionale.
Pertanto la difesa ritiene che, in presenza di una linea interpretativa maggioritaria che ritiene integrata l'aggravante anche nell'ipotesi in cui uno solo dei concorrenti presenti sul luogo del fatto abbia usato violenza o minaccia, sollecita la remissione del ricorso alle Sezioni Unite, stante l'inconciliabilità degli indirizzi ermeneutici emersi nella giurisprudenza di legittimità iDvvero, nell'ipotesi di adesione del Collegio all'indirizzo maggioritario, che ritiene sufficiente la mera compresenza di più agenti sul luogo del fatto, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, in quanto l'interpretazione secondo diritto vivente si pone in contrasto con l'art. 3, art. 27, commi 1 e 3, della Carta Fondamentale;
2.3 la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione del contesto familiare e della condotta tenuta dagli imputati successivamente al reato nonché il contegno processuale dei prevenuti, trascurando l'esigenza di adeguare la sanzione al reale disvalore del fatto.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La tesi alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui la violenza esercitata dal C. nei confronti dell'addetto alla sicurezza del supermercato sarebbe del tutto svincolata dal furto e giustificata dalla mancata qualificazione ciel vigilante nonché dalla percezione del ricorrente che costui stesse tentando di impossessarsi illecitamente della borsa della compagna, è stata analiticamente confutata già dal primo giudice e ulteriormente scrutinata e disattesa dalla Corte di merito con un percorso giustificativo che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica.
Invero il Tribunale (pag. 4) ha evidenziato che la ricostruzione alternativa dei prevenuti è stata messa in crisi dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale che hanno fatto emergere "tante e tali contraddizioni da far concludere per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati" (pag. 4). In particolare ha evidenziato con riguardo al ruolo del Vianello e contrariamente a quanto assume la difesa che il teste Esepito, il quale assistette alla fase terminale dell'episodio nel parcheggio antistante l'esercizio commerciale, ha riferito che l'addetto alla sicurezza " mentre contendeva la borsa alla F., chiedeva alla donna di restituire quanto prelevato al supermercato" circostanza che rende evidente che l'addetto alla sicurezza aveva ben palesato la propria qualifica; ha segnalato l'illogicità del comportamento della coppia subito dopo l'allontanamento a fronte dell'asserita patita aggressione e le smentite alle asserzioni difensive provenienti dal teste di P.g. B. in relazione all'accesso eseguito presso l'abitazione dei ricorrenti e alla loro identificazione.
A fronte delle molteplici incongruenze rilevate, i giudici di merito hanno segnalato la coerenza e concludenza delle deposizioni dei testi d'accusa, avendo il V. (riscontrato dal Tempesta) riferito che, contrariamente a quanto dichiarato dagli imputati, i prodotti prelevati dagli scaffali e riposti nella borsa in dotazione alla F. non sono stati rinvenuti nella corsia dei vini, in cui ella li avrebbe poggiati dopo aver appreso dal coniuge che non aveva disponibilità economiche per pagarli; che ebbe a fermare la F. per chiedere spiegazioni, palesando la natura e le finalità del controllo, e che il C. lo fece oggetto di spintoni e gomitate fino a raggiungere con la compagna la propria autovettura dandosi alla fuga con una manovra spericolata.
L'assunto dell'interruzione del collegamento causale tra asportazione dei beni all'interno del supermercato e successiva violenza esercitata per assicurarsi l'impunità e', dunque, destituita di fondamento alla luce della ricostruzione dell'episodio effettuata dalle concordi sentenze di merito sulla base di un congruo e persuasivo scrutinio delle fonti probatorie acquisite, esente da travisamenti e aporie giustificative.
2. Il secondo e terzo motivo per l'identità dell'oggetto possono essere cumulativamente trattati e risultano fondati nei termini e per le ragioni di seguito precisate. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha da tempo chiarito in relazione al delitto di estorsione ma con principi pacificamente estensibili alla fattispecie di rapina che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518). Risolvendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite con la richiamata decisione hanno evidenziato che "una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di,.."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone". Hanno quindi sottolineato che nella formulazione legislativa il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone sicché la compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti esprime un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. Secondo la ricostruzione ermeneutica della decisione in esame "in tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendo, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva".
Si è ulteriormente evidenziato che simile lettura è confortata anche dalla interpretazione logicosistematica della norma e, quindi, dalla ratio della stessa individuabile nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, in piena continuità e coerenza con le altre ipotesi di aggravamento previste dall'art. 628 c.p., comma 3 (violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; posta in essere da persone che fanno parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p.; violenza che consiste nei porre taluno in stato di incapacità di volere ed agire), tutte riconducibili alla volontà del legislatore di sanzionare più gravemente le condotte che creano maggiore intimidazione e riducano le possibilità di difesa della vittima.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, escluso che la ragione dell'aggravamento di pena possa essere ravvisata nella maggiore pericolosità intrinseca del fatto commesso da più persone poiché la maggiore oggettiva pericolosità dell'azione criminosa posta in essere da più persone "e' esattamente la ratio dell'aggravamento di pena previsto dall'art. 112 c.p., n. 1, norma che prevede un inasprimento delle pene quando i concorrenti nel reato siano cinque o più persone; sicché con tale impostazione si ritornerebbe a sovrapporre il concorso di persone nel reato alla aggravante delle "più persone riunite", dimenticando l'elemento specializzante della "riunione" e tradendo il tenore letterale della norma e la volontà del legislatore".
In definitiva, quindi, secondo i principi affermati dal massimo consesso nomofilattico, la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629 c.p., comma 2, rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non in quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone.
2.1 Il precedente Sez. 2 n. 21988 del 30/1/2019, Rv 276116 ampiamente richiamato dalla difesa ha fatto rigorosa applicazione dei principi enucleati dalla sentenza Alberti, peraltro in un caso di rapina tentata in cui uno dei due complici durante l'azione si era nascosto alla vista della p.o. ed aveva poi aiutato l'autore materiale a darsi alla fuga, affermando conclusivamente che nel reato di rapina la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima.
La pur rilevata presenza di pronunce difformi secondo cui in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv, 273520; n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776; n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916), per quanto condizionata dalla specifica casistica, non pare al Collegio compatibile cori la pronunzia delle Sezioni Unite Alberti in quanto il criterio della maggiore potenzialità criminosa è ricollegabile alla disciplina del concorso di persone nel reato e alla ratio aggravatrice dell'art. 112 c.p., n. 5 piuttosto che alla circostanza in discussione.
Dalle considerazioni che precedono consegue che le valutazioni della sentenza impugnata in punto di sussistenza della circostanza ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1, non appaiono in linea con il dictum delle richiamate Sezioni Unite, vincolante in forza della esplicita previsione dell'art. 618 c.p.p., comma 1 bis, sicché s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Venezia che dovrà valutare, alla luce dei principi richiamati, se la simultanea presenza della F. nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia da parte del coimputato abbia avuto connotati tali da poter essere qualificata come diretta partecipazione all'azione violenta ovvero si presti ad essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della stessa condotta.
Le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono assorbite mentre le residue doglianze risultano inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022
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