RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel corso dell'Udienza Preliminare l'imputato, personalmente, presentava richiesta di definizione del processo mediante rito abbreviato e, pertanto, il Giudice ammetteva il rito, dopo di che le parti concludevano come in epigrafe.
2.1 In ordine ai reati di cui ai capi A) e B), dagli atti del fascicolo processuale (C.n.r. verbale di denuncia querela sporta da Ag.Ma. e successive s.i.t., verbale di denuncia querela sporta da Mi.An. e successive s.i.t., verbale di denuncia querela sporta da Me.Da. e successive s.i.t., verbale di denuncia querela sporta da Ro.Sa., annotazioni di P.G. del 18.9.2020 e dell'8.2.2021, verbale di s.i.t. di Es.Om., verbale di denuncia querela sporta da Ro.Gr., verbale di denuncia querela sporta da La.Fr.) è emerso che, in data 3.9.2020, alle ore 23.10 circa, Ag.Ma., Da.Me. e An.Mi., dopo aver trascorso la serata presso il locale "Pi.", si dirigevano presso la vettura di quest'ultimo, parcheggiata su via Giolitti quando, a un tratto, venivano avvicinati da un gruppo di quattro o cinque ragazzi.
Improvvisamente, uno di questi - successivamente identificato in Ak.Sa. - colpiva con una manata il cartone di pizza che il Mi. teneva in mano, per poi aggredirlo insieme ad un complice - successivamente identificato in De.No. - mentre gli altri componenti del gruppo si allontanavano.
Nasceva, quindi, una colluttazione, durante la quale il Mi. veniva scaraventato contro Ma.Ag., dichiarata invalida al 100 %, la quale rovinava a terra procurandosi le lesioni indicate nel capo d'imputazione sub B), così come comprovato anche dalla documentazione medica in atti. Il Mi. riusciva, comunque, a divincolarsi dagli aggressori grazie all'aiuto della Me. ma l'Ak. non desisteva e, spalleggiato dall'odierno imputato, intimava ai tre ragazzi di consegnargli i telefoni cellulari, brandendo, nel contempo, un grosso sasso che teneva in mano. A questo punto, le tre P.O. iniziavano a urlare e, pertanto, i due aggressori decidevano di darsi alla fuga ma, nel frangente, si appropriavano del portafoglio del Mi., caduto a terra durante la sopra indicata colluttazione.
In particolare, il Mi. così ricostruiva i descritti avvenimenti: "Premetto che nella serata del 3.9.2020, unitamente alle mie amiche Da.Me. e Ag.Ma., ci recavamo presso il ristorante pizzeria denominato "Pi.", sita in Via (…) n.7/b. In merito alla mia amica Ag.Ma. voglio precisare che la stessa in seguito a un grave incidente è stata dichiarata al 100% disabile. Dopo aver trascorso la serata presso il predetto locale, intorno alle 23.30 siamo usciti e ci dirigevamo in direzione della mia autovettura che avevo parcheggiato in Via Giolitti. Camminavamo sul marciapiede e abbiamo percorso pochissimi metri quando, improvvisamente, sono stato letteralmente accerchiato da almeno quattro individui. Preciso che mentre camminavo portavo in mano una scatola di pizza contenente degli avanzi di cibo. Uno dei soggetti che mi ha avvicinato colpiva con una violenta manata la scatola di pizza che brandivo, facendola cadere a terra. Evidenzio che questo soggetto brandiva con una mano un masso, che teneva in alto come per intimorire. Lo stesso individuo mi cingeva le gambe e tentava con forza di farmi cadere in terra, senza però riuscirci per via della mia opposizione. Un secondo individuo invece, iniziava a colpirmi con ripetuti e violenti spintoni, penso che il loro intento fosse di farmi cadere in terra. Mentre venivo colpito dai reiterati spintoni dal secondo soggetto, sono stato scaraventato contro la mia amica Ag.Ma., la quale in seguito all'urto rovinava a terra. (…) i soggetti hanno iniziato a minacciare me e le mie amiche dicendoci di consegnare i cellulari. In particolare, i rei urlavano più volte "Dateci i cellulari dateci i cellulari". In questo contesto, il primo individuo che mi ha aggredito, il più attivo del branco, tentava di sottrarmi il mio telefono cellulare, di marca Xiaomi, modello (…), di colore blu, senza riuscirvi perché mi ritraevo per impedirglielo. (…) A quel punto il primo soggetto che mi ha aggredito lanciava a terra il sasso che brandiva, il quale colpiva in una gamba la mia amica Da.Me.. Quando sono stato spinto contro la mia amica Marta, il mio portafoglio, (…) cadeva a terra. Sempre il primo soggetto che mi ha aggredito lo ha notato a terra e se n'è fulmineamente impossessato. Dopodiché tutti i soggetti fuggivano insieme in direzione di Via (…)", così come confermato anche da Ag.Ma. e Da.Me. in sede di denuncia.
Come detto, una volta impossessatisi del portafoglio del Mi., il De. sì allontanava, unitamente al complice e, pertanto, i tre amici chiamavano, dapprima, il personale sanitario e, successivamente, le FF.OO. che iniziavano a perlustrare la zona, inizialmente senza successo, fino a che non avevano notizia di un nuovo fatto delittuoso, sempre ad opera dell'odierno imputato e dell'Ak., così come si vedrà meglio in seguito.
Quella stessa notte, presso gli uffici del comando dei Carabinieri di Torino San Carlo, si presentava spontaneamente Es.Om. - successivamente ritenuto estraneo ai fatti - il quale, dichiarava di essere stato presente al momento dell'aggressione ai tre ragazzi, confermando quanto sostenuto dal Mi. e dalle due amiche: invero, l'Es. sosteneva di essersi recato nel centro di Torino insieme agli amici Sa.Ak., No.De. e Ai.Ed. precisando, poi, che solo il De. e l'Ak. -a suo dire, in stato di alterazione psicofisica dovuto alluso di alcool -avevano aggredito le vittime così come sopra descritto. Precisamente, l'Es. riferiva che: "Sono uscito di casa alle ore 21.00 circa sono andato da un minimarket di via (…) e ho acquistato una birra poi sono andato al giardinetto tra via (…) e via (…) (i nuovi). Questo luogo è frequentato dal nostro gruppo di amici. Nel giardino erano presenti alcuni ragazzi, tra cui Sa.Ak. e No.De. (…). Siamo rimasti lì a chiacchierare per un po'fino alle ore 22.30 circa. Verso quell'ora è arrivato Ed.Ai. chiamato da De.. È giunto alla guida della sua auto BMW serie 1 ed era da solo. Ed. ha proposto di spostarci a bere in centro. Abbiamo accettato l'invito io, No.De. e Ak.Sa.. Siamo giunti dalle parti di piazza Cavour attorno alle ore 22.45 (…). Poi a piedi siamo andati una piazzetta adiacente dove, presso un locale all'interno abbiamo acquistato due bibite alcoliche io e Ed. mentre Ak. era già ubriaco (…). Abbiamo consumato gli alcolici sul posto dopo circa un paio di minuti ci siamo incamminati verso piazza (…) veneto tutti e quattro assieme. La via conduceva in Piazza (…) e più o meno a metà strada ho visto un ragazzo e due ragazze venire verso di noi il ragazzo reggeva un contenitore per pizze da asporto. Poco prima che io vedessi i giovani avvicinarsi Sa. ha preso da terra un sanpietrino. Appena ci siamo incrociati Sa. è partito sul ragazzo colpendolo con una manata sulla pizza. In quel momento aveva ancora in mano (dx) la pietra. A questo punto ho capito cosa sta accadendo e mi sono allontanato molto velocemente voltandomi indietro un'ultima volta sentendo urlare la ragazza. (…). Ho avuto la percezione che Ak. volesse aggredire i ragazzi che stavano arrivando davanti a noi quando ha prelevato il masso da terra; poi effettivamente lo ha fatto. Sono scappato perché intuivo che avrebbe voluto fare un furto a questi individui ma appena gli è saltato addosso me ne sono andato velocemente; ho avuto l'impressione che anche Ed. abbia iniziato ad allontanarsi, appena è iniziata l'aggressione. Mentre correvo mi sono poi voltato ed ho visto che De.No. era coinvolto nell'aggressione, infatti mi pareva che fosse a terra a sua volta". 2.2 In ordine al reato di cui al capo C), occorre ricordare che, come detto, subito dopo la colluttazione descritta al punto precedente, il De. e l'Ak. si dileguavano per poi essere ricercati dalle FF.OO. chiamate dai tre ragazzi vittime del reato di cui al capo A).
Gli operanti intervenuti, dopo aver ricercato invano i malviventi su via Po, giungevano all'intersezione con via Ro., dove venivano fermati da Ro.Sa., dipendente di un minimarket, il quale, riferiva di essère stato, poco prima, vittima di una rapina da parte di due persone, verosimilmente nordafricane - successivamente identificate in De.No. e Ak.Sa. - una delle quali, poi identificata nell'Ak., armata di un bastone.
Precisamente, la P.O. dichiarava che: "Premetto di lavorare presso il Minimarket Ta. di Torino via Ro. nr. J in qualità di commesso. In data 3.9.2020 fra le ore 23,20 e le ore 23.40 circa, presso il Minimarket, si è presentato un ragazzo Marocchino che mi ha chiesto due Red Bull e una Vecchia Romagna. Mentre prendevo la Vecchia Romagna da dare allo stesso, lui si serviva da solo per quanto riguarda le due Red Bull, prelevando le stesse dal frigo. Subito dopo, ho posato sul banco la Vecchia Romagna e, nel mentre, entrava nel Minimarket anche un altro ragazzo marocchino con un bastone di legno nella mano destra e si è diretto direttamente dietro il banco della cassa. E predetto, con la mano libera, mi pare la sinistra, ha preso una bottiglia di Vecchia Romagna o di altro alcolico dallo scaffale dietro la cassa, precisamente sulla parte sinistra e l'ha nascosta sotto la maglietta e contemporaneamente mi ha detto: "dammi tutto… tutti i soldi se no ti ammazzo! subito dopo, con il bastone che aveva in mano, ha dato una botta sul bancone della cassa. Io mi sono spostato dalla cassa, ho preso il cellulare in mano e gli ho detto: Vuoi ammazzarmi? lui ha visto che avevo il cellulare in mano ed è scappato insieme all'altro marocchino che era entrato poco prima, il quale nella fretta ha lasciato le (…) sul bancone e non ha pagato la Vecchia Romagna che gli avevo appena dato".
Poco dopo tali fatti, gli operanti riuscivano a fermare e arrestare l'Ak. mentre il De. riusciva a fuggire venendo, poi, riconosciuto da tutte le vittime come autore dei fatti oggetto dell'odierno procedimento. Successivamente, venivano acquisiti i filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza del suddetto minimarket che confermavano il racconto della P.O.: precisamente, dalla visione dei filmati, era possibile notare che, dapprima, il De. entrava all'interno del minimarket, dove prendeva due lattine e si faceva consegnare una bottiglia di liquore e, successivamente, vi faceva ingresso anche l'Ak., munito di un bastone. Sempre dalla visione dei suddetti filmati era possibile notare che l'Ak., dopo aver minacciato la P.O. con un bastone e dopo aver discusso con il De., si impossessava della refurtiva per poi darsi alla fuga, unitamente all'odierno imputato, il quale si impossessava della bottiglia di liquore di cui sopra.
2.3 In ordine al reato di cui al capo D) dagli atti emerge che, nei giorni immediatamente precedenti ai fatti di cui sopra, e, nello specifico, la sera dell'1.9.2020, Ro.Gr. si trovava in compagnia degli amici La.Fr. e Di.To., nei pressi del bar "Pe.". Intorno alle ore 23.50, i tre ragazzi si incamminavano verso l'abitazione di Di.To., sita in Via (…) 25 e, mentre quest'ultimo saliva in casa per andare in bagno, Ro.Gr. e La.Fr. aspettavano sotto casa quando, a un tratto, si avvicinavano a loro alcuni ragazzi, di cui uno cercava di bloccare il La., sbattendolo contro il portone del palazzo in discorso, mentre un altro - successivamente identificato nell'odierno imputato - intimava al predetto di consegnargli il portafoglio e il telefono cellulare.
Il La., però, riusciva a divincolarsi e a scappare verso il predetto bar, poco distante e, pertanto, i due malviventi rivolgevano le loro attenzioni al Ro. che, rimasto sul posto, veniva immediatamente aggredito dal De., il quale lo colpiva con un pugno al volto, per poi allontanarsi, unitamente ai compagni.
Sul punto, il Ro. riferiva: "Intorno alle ore 23.50 del 1.9.2020 ero in compagnia dei miei amici Di.To. (…) e La.Fr. (…) in piazzetta Ma. al bar "Pe." seduti a un tavolo. To. che abita proprio lì vicino in via Della Rocca 25 doveva salire su in casa per andare in bagno e con Fr. l'accompagnavamo sotto la sua abitazione. In attesa che ritornasse io mi appoggiavo ad una vettura lì parcheggiata mentre Fr. si sedeva su un "panettone" fronte alla casa, era un po' defilato da me sul marciapiede, la distanza comunque era massimo di un paio di metri. Subito notavo 3 o forse 4 ragazzi che si avvicinavano a Fr., inizialmente un ragazzo gli tirava dei buffetti sul viso e poi veniva accerchiato dagli altri giovani, a quel punto uno di loro gli chiedeva con tono aggressivo di consegnargli il portafoglio e il cellulare, Fr. però riusciva a scappare dirigendosi verso il bar "Pe." che era poco distante. Io rimanevo lì, non mi allontanavo, non avevo realizzato quello che era accaduto e quello che mi sarebbe successo, infatti quei giovani venivano subito verso di me e senza dire alcuna parola uno di loro mi tirava un pugno sul labbro, dal colpo ricevuto mi spostavo almeno di un metro e finivo in strada L'azione è stata talmente fulminea che non ricordo altri particolari", così come confermato dal La..
In ordine a tutti i fatti sopra esposti, il De. ammetteva gli addebiti.
3.1 Alla luce di quanto sopra esposto appare provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.
Occorre premettere come non vi siano dubbi in ordine all'identificazione del De. quale autore delle condotte sopra descritte considerato che il predetto veniva riconosciuto dalle vittime, veniva ripreso dalle telecamere presenti all'interno del minimarket e, infine, come detto, ammetteva gli addebiti.
3.2 In ordine al reato di cui al capo A), appare provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato.
Sul punto occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza: "Nell'ipotesi di rapina commessa in un unico contesto in danno di più persone - nella specie rapina in danno di undici persone che si trovavano all'interno di un esercizio pubblico ~ malgrado la rapidità della successione temporale tra le singole sottrazioni, si configura un'ipotesi di reato continuato stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate!" (Cass. Pen., Sez. II, n. 63362 del 15.2.1996-, Rv. 205375), ancora: "Ai fini della verifica in concreto della ricorrenza di un'ipotesi di concorso formale omogeneo di reati, bisogna pertanto procedere all'ideale scissione della complessiva vicenda fattuale in tante parti quanti sarebbero gli eventi giuridici, verificando, quindi, se ognuno degli autonomi frammenti di essa integri, in tutte le sue componenti (soggettiva ed oggettiva), la fattispecie prevista dal legislatore: tenendosi presente che sul piano soggettivo occorre attentamente verificare che il dolo investa ciascuno dei singoli frammenti del fatto. Infatti, purché si abbia concorso formale di reati è necessario che l'azione unica sia accompagnata e sorretta dall'elemento soggettivo proprio di ciascuna fattispecie criminosa" (Cass. Pen., S.U., n. 40981 del 22.2.2018; Rv. 273771) nonché, infine: "Si configura un'ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate" (Cass. Pen., Sez. II, n. 3401 del 30.11.2018; Rv. 23025).
Nel caso che ci occupa, alla luce della ricostruzione dei fatti così come sopra esposta si deve, in primo luogo, evidenziare come non vi siano dubbi circa il fatto che De., in concorso con Ak.Sa. (separatamente giudicato), mediante violenza e minaccia, al fine di ottenere un ingiusto profitto, si sia impossessato del portafoglio del Mi.
L'odierno imputato, infatti, unitamente al complice, aggredivano il Mi. e, subito dopo, si impossessavano del portafoglio di quest'ultimo, caduto a terra durante la colluttazione, per poi allontanarsi. In secondo luogo, anche alla luce dei sopra richiamati arresti giurisprudenziali, non vi sono dubbi circa il fatto che il De. e il complice abbiano posto in essere atti idonei in modo non equivoco ad impossessarsi, mediante minaccia, dei telefoni cellulari della Ag. e della Me..
Il De., infatti, dopo la colluttazione con il Mi., mentre il complice brandiva un grosso sasso, intimava alle due ragazze di consegnargli i telefoni cellulari, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà: invero, i due malviventi fuggivano poiché le P.O. iniziavano a urlare, attirando l'attenzione dei passanti. Nessun dubbio, poi, nemmeno in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate, considerato il De. poneva in essere le descritte condotte con un complice - quest'ultimo armato di un sasso - e nei confronti, tra gli altri, della Ag., dichiarata invalida al 100%.
3.3. Anche in relazione al reato di cui al capo B), appare provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Non vi sono, infatti, dubbi circa il fatto che le lesioni riscontrate su Ag.Ma., così come da certificati medici in atti, siano state il frutto della condotta violenta del De. in concorso con l'Ak..
3.4. Anche in relazione al reato di cui al capo C) si deve evidenziare come non vi siano dubbi circa il fatto che De. in concorso con il complice, mediante violenza e minaccia, al fine di ottenere un ingiusto profitto, si sia impossessato di una bottiglia di Vecchia Romagna sottraendola al Ro. che la deteneva all'interno del già citato Minimarket.
Il De., infatti, si impossessava della bottiglia di vecchia Romagna, poco prima richiesta, mentre l'Ak. minacciava con un bastone la P.O., per poi allontanarsi unitamente al complice.
3.5 Infine, anche in ordine al reato di cui al capo D), si deve evidenziare come non vi siano dubbi circa il fatto che il De., mediante violenza, al fine di ottenere un ingiusto profitto, tentava di sottrarre dalle mani del La. il suo telefono cellulare, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, in particolare, per la resistenza della vittima, che tratteneva il proprio telefono e riusciva a scappare. Il predetto imputato, infatti, dopo essersi avvicinato al La. e al Ro., cercava di bloccare il polso del La. al fine di sottrargli il telefono cellulare che teneva tra le mani, per poi dirigersi verso il Ro., al quale sferrava un pugno al volto, non avendo ottenuto quanto richiesto. L'imputato, peraltro, ammetteva tutti gli addebiti contestati.
4.1 Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche alla luce del buon comportamento processuale (ammissione dell'addebito e scelta del rito) e della necessità dì adeguare l'entità della pena al caso concreto, mentre non può essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) c.p., stante il non minimo valore del bene oggetto del reato. Tali circostanze devono ritenersi prevalenti rispetto alle ritenute aggravanti.
4.2 Deve, poi, essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ascritti all'imputato, apparendo gli stessi espressione di un unico disegno criminoso, considerate la loro tipologia, le modalità di azione, il contesto spaziale in cui le condotte sono state perpetrate ed il fatto che i reati sono stati commessi in un ristretto arco temporale.
Deve, poi, essere ritenuto più grave il reato di cui al capo A) in ordine alla rapina consumata posta in essere nei confronti di Mi.An., trattandosi della rapina consumata in concreto più grave, stante le complessive circostanze di fatto ed essendo tale reato punito con una più elevata pena edittale rispetto alle ulteriori fattispecie delittuose contestate.
4.3 Ciò premesso, visti i criteri di cui all'art. 133 e 133 bis c.p., e considerati i limiti di pena particolarmente elevati previsti per il reato in contestazione, si ritiene che, alla luce della condotta non eccessivamente grave posta in essere dall'imputato, la pena possa essere determinata in corrispondenza del minimo edittale.
Per le medesime ragioni, gli aumenti di pena per effetto della continuazione devono essere di minima entità,
Alla luce di ciò, si stima equa una pena pari ad anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 900 di multa, così determinata:
- pena base: 5 anni di reclusione ed euro 927 di multa in relazione al più grave reato di cui al capo A) con riferimento alla rapina consumata ai danni di Mi.An.;
- diminuita a anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa per effetto delle circostanze attenuanti generiche;
- aumentata ad anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 668,00 di multa per effetto della continuazione interna con il reato di cui al capo A);
- aumentata ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 760,00 di multa per effetto della continuazione con il reato di cui al capo B)
- aumentata ad anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 820,00 di multa per effetto della continuazione con il reato di cui al capo C);
- aumentata ad anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 900,00 di multa per effetto della continuazione con il reato di cui al capo D);
Detta pena, poi, deve essere ulteriormente diminuita a anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per effetto della scelta del rito. 4.3 L'imputato va, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali.
Si precisa, infine, come non siano stati forniti gli avvisi di cui all'art. 545 bis c.p.p. essendo i reati contestati ostativi all'applicazione delle pene sostitutive.
P.Q.M.
Visti gli artt. 438 e ss. 521, 533, 535 c.p.p. 62 bis, 69 c.p. Dichiara De.No. responsabile dei reati a lui ascritti e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalènti sulle contestate aggravanti, unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Torino il 17 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2023.