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Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.

Rapina

Cassazione penale , sez. II , 09/12/2022 , n. 17320

La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall' art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, c.p. , è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall' art. 61, n. 5, c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all' art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, c.p. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città il 2 novembre 2020, con cui B.P., R.M., M.G. e P.A. sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per due rapine commesse ai danni, l'una, di C.E. e, l'altra, di C.N.. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. Il difensore di B.P. ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, per essere stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, nonostante gli elementi fattuali, emersi nel corso del giudizio, non consentissero di ritenere realizzata la minorata difesa. Ciò in quanto la persona offesa C.N. aveva agevolmente riconosciuto l'autore delle rapine e la persona offesa del primo episodio aveva avuto l'immediata possibilità di allertare a mezzo del proprio telefono la centrale operativa dei Carabinieri, che erano subito intervenuti. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che sarebbe stata erroneamente negata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 atteso che egli si sarebbe adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, avendo ammesso gli addebiti e indicato i nomi dei correi, oltre alle coordinate stradali, utili a individuare le abitazioni degli stessi. 4. Il difensore di P.A. ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 violazione o inosservanza della norma penale, per essere stata erroneamente ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, in luogo, al più, della circostanza di cui all'art. 61 c.p., n. 5. Mentre l'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, farebbe riferimento solo al luogo tale da ostacolare la difesa, l'art. 61 c.p., n. 5 terrebbe conto anche di altre caratteristiche, quali il dato temporale e il tipo di persona. L'art. 628 citato postulerebbe l'accertamento in concreto delle condizioni che favoriscono la commissione del reato. Nel caso in esame, la scelta del luogo di commissione delle rapine, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici del merito, sarebbe avvenuta senza alcuna premeditazione, mentre gli imputati facevano ritorno a casa a seguito dei festeggiamenti della vittoria della squadra di calcio del (Omissis); 4.2 vizi della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nonostante la condotta tenuta dall'imputato, che al momento della consumazione dei fatti sarebbe rimasto in auto. 5. Il difensore di M.G. ha dedotto vizi della motivazione, per essere stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, in ragione del luogo, in cui si trovavano le vittime, senza però spiegare perché le persone offese, chiuse in macchina al sicuro, si sarebbero venute a trovare in una situazione più vulnerabile di minorata difesa e senza considerare che (Omissis), luogo in cui sono avvenute le rapine, d'estate non è una strada isolata ma frequentatissima da giovani e da coppie. 6. Il difensore di R.M. ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis. La Corte di appello sarebbe partita da una premessa corretta, avendo specificato che l'ambito di operatività delle aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 5, e all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, è soltanto in parte sovrapponibile, richiedendo l'aggravante di parte generale condizioni alternative ulteriori rispetto a quelle previste dall'aggravante di parte speciale e ritenendo che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, è necessaria e sufficiente la sussistenza di circostanze di luogo idonee ad ostacolare la pubblica e privata difesa e non anche quelle di tempo e di persona di cui all'art. 61 c.p., n. 5. Pur muovendo le mosse da tale premessa, la Corte di appello avrebbe affermato la sussistenza dell'aggravante speciale, atteso che le persone offese si trovavano in quel momento colte alla sprovvista, in una situazione di intimità con le proprie fidanzate nell'abitacolo di un'autovettura in sosta, in un luogo appartato e poco frequentato. Così argomentando, la Corte di appello avrebbe affermato che la maggiore pericolosità delle condotte, poste in essere dagli imputati, come tale meritevole di un particolare aggravamento, fosse data dalla complessiva analisi delle condizioni di tempo e di luogo, in rapporto alle specifiche condizioni in quel momento delle persone offese: elementi, però, posti a fondamento dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 5. In sostanza, la Corte territoriale, pur nella correttezza delle premesse giuridiche sul differente ambito applicativo delle due aggravanti considerate, nel ritenere il luogo, teatro di svolgimento delle condotte, come un luogo notoriamente isolato, avrebbe, da un lato, valorizzato un dato indimostrato e, dall'altro, posto a fondamento di tale assunto le specifiche condizioni di tempo e relative alle persone offese, oggetto tuttavia della sola aggravante di parte generale. Ad ogni modo, pur a volere ritenere applicabile l'aggravante di parte speciale, la Corte del merito avrebbe dovuto considerare che "Via Osservatorio" ad (Omissis) è una strada di passaggio, snodo di fondamentale importanza per raggiungere un versante del Vesuvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La doglianza comune a tutti i ricorsi, concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, è priva di specificità. 3. Al riguardo giova premettere che - come dedotto dai ricorrenti R.M. e P.A. - l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, ha un ambito di applicazione soltanto in parte sovrapponibile a quello dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 5. Ai sensi di quest'ultimo articolo, infatti, aggrava il reato "l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa". Secondo il pacifico orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Rv. 279302), ribadito anche da Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 02, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata. Il massimo Consesso, nella sentenza suindicata, ha precisato che "le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato". Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta, derivante dall'approfittamento delle "possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi", come si legge nella Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930. Come sottolineato nella sentenza delle Sezioni unite, l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, è chiamato, quindi, a operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). Si è precisato, per altro verso, che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", è pacificamente sufficiente anche il ricorrere di una sola circostanza di tempo, di luogo o di persona, se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito. 3.1 In tema di rapina, invece, è configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis se il fatto è eseguito in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Il legislatore, con tale circostanza aggravante, ha voluto assegnare rilevanza a situazioni che denotano una particolare vulnerabilità della persona offesa, da cui l'agente trae consapevolmente vantaggio, ma il riferimento specifico ed esclusivo ai luoghi ne riduce l'ambito di applicazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 dovendosi, invece, per il resto ribadire anche con riguardo ad essa la necessità di verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa. 3.2 E' evidente, quindi, che l'art. 61 c.p., n. 5 ha una portata più ampia rispetto all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis e non c'e' dubbio che l'ambito di operatività delle due aggravanti coincide (anche semanticamente) quando la condotta avvenga in un "luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa". In tale ipotesi, l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p. rispetto a quella dell'art. 61 c.p., n. 5 trova una giustificazione nel fatto che l'art. 61 c.p., n. 5 è un'aggravante comune, laddove quella di cui all'art. 628 c.p. e', invece, un'aggravante speciale, con la conseguenza che prevale proprio perché il legislatore, per la rapina, ha inteso dare a quella determinata condotta una valenza particolarmente negativa, sanzionandola in modo più pregnante rispetto all'art. 61 c.p., n. 5.. 4. Nel caso in esame, la Corte territoriale - contrariamente a quanto dedotto da tutti i ricorrenti - ha valorizzato, ai fini dell'applicazione dell'aggravante speciale, proprio il luogo, in cui si sono svolte le condotte, piuttosto che il tempo. Ciò risulta chiaramente laddove la menzionata Corte, sulla base delle circostanze fattuali emerse, ha rimarcato che via Osservatorio, ossia la strada teatro dei fatti, era un luogo isolato e con caratteristiche naturali particolari, quali la presenza di vegetazione lungo la carreggiata. In tale strada le persone offese erano state colte alla sprovvista in una situazione di intimità con le proprie fidanzate, nell'abitacolo di un'autovettura in sosta, così che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del M., secondo cui le persone offese ben avrebbero potuto in quel momento difendersi bloccando le portiere dell'autovettura ovvero dandosi alla fuga - la capacità di difendersi delle vittime, vistesi improvvisamente assalire da più persone a volto coperto, costrette in uno spazio angusto come l'abitacolo di un'autovettura, erano risultate notevolmente inficiate. La Corte del merito ha avuto cura di rimarcare che l'ora notturna era semplicemente un dato che avvalorava ulteriormente l'idoneità del luogo quantomeno ad ostacolare la privata difesa. In altri termini, le circostanze relative al luogo erano ancor più valorizzate in termini di minorata difesa proprio dall'orario notturno, in cui si erano svolti i fatti, così che a rilevare non era a rigore l'orario notturno ma la natura isolata del luogo, tanto più isolata, essendosi i fatti svolti di notte. Così argomentando il Collegio territoriale ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici sopra indicati in ordine all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, avendo accertato non solo l'esistenza di una circostanza di luogo in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" ma anche la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" e l'approfittamento da parte degli agenti. In ragione della sussistenza di un "luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa", quindi, la Corte d'appello ha applicato l'aggravante speciale di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, ritenuta prevalente rispetto a quella di cui all'art. 61 c.p., n. 5. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, resiste ai rilievi censori dei ricorrenti. 5. Residua l'esame del secondo motivo del ricorso di P.A., concernente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., e la doglianza formulata da B.P. in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. Entrambe le censure non colgono nel segno. 5.1 Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014 - 01; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Rv. 266852 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione dell'art. 114 c.p., comma 2 secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorre una delle circostanze aggravanti delineate dall'art. 112, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. Ciò in quanto la riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell'art. 112 c.p., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l'applicabilità dell'attenuante anche in presenza di siffatte norme speciali. Nel caso in esame, dunque, in applicazione di tale principio, la Corte d'appello ha escluso che l'attenuante potesse essere riconosciuta, attesa la ricorrenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1), secondo cui la pena è aumentata quando il fatto è commesso da più persone riunite. La censura in disamina è quindi manifestamente infondata. 5.2 La deduzione difensiva sulla mancata applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6 non è consentita, in quanto proposta per la prima volta in questa sede. Con l'atto di appello, infatti, l'ammissione degli addebiti e l'indicazione dei correi erano state evidenziate al fine della determinazione della pena e non per invocare il riconoscimento dell'attenuante in parola. Ad ogni modo, la censura è manifestamente infondata. Le circostanze sopra indicate, infatti, ove pure in ipotesi sussistenti, non potrebbero giustificare l'applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6, in quanto non incidono sugli effetti del reato. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 5831 del 28/01/2022, Rv. 282586 - 01) ha già avuto modo di affermare che la confessione, utile ai fini dell'accertamento del reato, ma priva di incidenza in ordine alla elisione o all'attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti, non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6. 6. I ricorsi vanno rigettati e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 6 dicembre 2022. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023
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