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Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto

Rapina

Cassazione penale sez. II, 31/05/2023, n.28269

Cassazione penale , sez. II , 31/05/2023 , n. 28269
In tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/05/2022, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 01/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi, emessa in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia: a) C.M., M.I. e C.G. per il reato di rapina aggravata (dall'avere commesso la minaccia con armi) in concorso ai danni del gestore del bar ubicato all'interno di una stazione di servizio Esso sita in Ostuni, località Villanova (capo a dell'imputazione; fatto commesso il (Omissis)); b) C.M. per il reato di ricettazione di un'autovettura (capo b dell'imputazione; fatto commesso il (Omissis)); b) C.M. e M.I. per il reato di rapina aggravata (dall'avere commesso la minaccia con armi) in concorso ai danni del gestore di una stazione di servizio IP sita in (Omissis) (capo c dell'imputazione; fatto commesso, in concorso anche con E.S., il (Omissis)); d) C.M. per i reati di rapina aggravata (dall'avere commesso la minaccia con armi) in concorso ai danni del gestore di una stazione di servizio Esso sita in (Omissis), località (Omissis) (capo d dell'imputazione; fatto commesso in (Omissis)), furto aggravato (dall'avere commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede) in concorso di un furgone ai danni di M.L. (capo e dell'imputazione; fatto commesso in Carovigno il 12 giugno 2020), danneggiamento seguito da incendio di un'autovettura in concorso ai danni dello stesso M.L. (capo f dell'imputazione; fatto commesso in (Omissis)) e danneggiamento seguito da incendio del portone di ingresso cli un'abitazione ai danni di C.S. (capo g dell'imputazione; fatto commesso in (Omissis)). 2. Avverso l'indicata sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, C.M., M.I. e C.G.. 3. Il ricorso di C.M. è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 474,624,628 e 648 c.p. e degli artt. 125,533 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi c), d), e), f) e g) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce si sarebbe limitata "ad adagiarsi sulle considerazioni svolte nella sentenza definitoria del giudizio di primo grado (...) senza tener in alcun conto le censure difensive" che erano state avanzate nel proprio atto di appello - il ricorrente menziona, in particolare: con riguardo alle rapine del (Omissis), le censure relative all'essere egli destrorso, diversamente dall'autore di tale rapina che sarebbe stato mancino, e i "risultati equivoci delle videoriprese", in quanto riguardanti dei malviventi travisati; in generale, la censura relativa alla violazione delle norme in materia di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, utilizzando una tecnica redazionale che non potrebbe essere ricondotta all'ipotesi, legittima, della motivazione per relationem, e rendendo, così, una motivazione meramente apparente. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 62 c.p., n. 4), e dell'art. 125 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, all'art. 62 c.p., n. 4). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante: da un lato, non avrebbe chiarito le ragioni che l'avevano indotta a ritenere "tutt'altro che modesto" il valore di Euro 700,00 dei beni sottratti alla persona offesa dalla rapina di cui al capo a) dell'imputazione, atteso che la Corte d'appello non aveva "espresso alcuna considerazione, per esempio, sulla categoria merceologica cui appartiene il danneggiato, sul volume d'affari dell'attività svolta, sulla condizione economico-sociale del soggetto medio esercitante la medesima attività imprenditoriale"; dall'altro lato, avrebbe del tutto omesso di motivare "rispetto ai rilievi della difesa circa il carattere scarsamente offensivo ed intimidatorio dell'azione posta in essere dal ricorrente, tenuto conto dell'impiego di una riconoscibile arma "giocattolo", dell'assenza di minacce anche solo verbali, della condotta maldestra del ricorrente, il quale, durante la fuga, smarriva la parte rilevante della refurtiva, facendola recuperare all'offeso". 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli artt. 62-bis, 69,99 e 628 c.p. e dell' art. 125 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti della recidiva e dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi. Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Lecce, nel confermare il giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti della recidiva e dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, non avrebbe adeguatamente considerato elementi significativi nel senso della formulazione di un giudizio di prevalenza delle menzionate circostanze attenuanti generiche, quali "l'occasionalità della condotta delinquenziale del ricorrente, il comportamento collaborativo dello stesso in sede processuale, il carattere rocambolesco dell'esecuzione della rapina, caratterizzato dalla perdita della refurtiva", nonché il "suo conclamato stato di tossicodipendenza". In secondo luogo, il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto l'inammissibilità, per difetto di specificità, del proprio motivo di appello relativo alla richiesta esclusione della recidiva, e rappresenta in proposito come egli, con tale motivo di appello, avesse lamentato la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'applicazione della recidiva e il fatto che l'unico precedente penale a suo carico, tenuto conto della sua natura di reato contro il patrimonio e della sua collocazione temporale quasi coeva rispetto ai fatti sub iudice, si doveva ritenere riconducibile a un unico disegno criminoso. 4. Il ricorso di M.I. è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina (di cui al capo a dell'imputazione) con armi, di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1). La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce abbia ritenuto la sussistenza di tale circostanza aggravante nonostante la persona offesa dalla rapina C.P. avesse dichiarato di non escludere che l'arma utilizzata dal C. per commettere tale reato potesse essere un'arma giocattolo e che la stessa Corte d'appello di Lecce non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine all'effetto intimidatorio prodotto sul C., dall'uso dell'arma. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e/o insufficienza della motivazione con riguardo alla ritenuta esclusione della circostanza attenuante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 c.p., n. 4). La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante, avrebbe omesso sia di considerare la situazione economica e patrimoniale della persona offesa sia di valutare il complessivo pregiudizio ad essa cagionato dalla rapina, in quanto caratterizzata dall'assenza dell'uso, da parte del suo autore materiale C.M., sia di violenza fisica sia di minacce verbali. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'esclusione del giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto allla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nel confermare il giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, avrebbe illogicamente fondato tale giudizio sulla serialità dei fatti delittuosi posti in essere dall'imputata, nonostante questa fosse risultata coinvolta in due soli episodi criminosi, e che la stessa Corte d'appello ha fondato il giudizio di equivalenza sull'"obiettiva gravità dei fatti", nonostante il Tribunale di Brindisi, nel concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, avesse giustificato tale concessione anche in ragione "dell'entità dei fatti". 5. Il ricorso di C.G. è affidato a quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina di cui al capo a) dell'imputazione con arma. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce abbia ritenuto la sussistenza di tale aggravante nonostante la persona offesa dalla rapina C.P. avesse dichiarato di non escludere che l'arma utilizzata dal C. per commettere tale reato potesse essere un'arma giocattolo e che la stessa Corte d'appello di Lecce non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine all'effetto intimidatorio prodotto sul C. dall'uso dell'arma. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 114 c.p.. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante, avrebbe trascurato di considerare gli elementi, che sarebbero emersi dagli atti processuali, che avrebbero comprovato il proprio ruolo del tutto marginale nella commissione della rapina e, in particolare, l'assenza di un proprio ruolo nella fase preparatoria del reato e il ruolo, appunto, marginale, anche nell'esecuzione dello stesso. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 c.p., n. 4). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante, avrebbe omesso sia di considerare la situazione economica della persona offesa sia di valutare il complessivo pregiudizio ad essa cagionato dalla rapina, in quanto caratterizzata dall'assenza dell'uso, da parte del suo autore materiale C.M., sia di violenza fisica sia di minacce "tali da ledere l'integrità fisica e morale della persona offesa". 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta circostanza aggravante dell'essere stata la minaccia della rapina (di cui al capo a dell'imputazione) commessa con arma. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nel confermare il giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con arma, avrebbe illogicamente fondato tale giudizio sulla serialità dei fatti delittuosi posti in essere dall'imputato, nonostante questi fosse risultato coinvolto in un unico episodio criminoso, e che la stessa Corte d'appello ha fondato il giudizio di equivalenza sull'"obiettiva gravità dei fatti", nonostante il Tribunale di Brindisi, nel concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, avesse giustificato tale concessione anche in ragione "dell'entità dei fatti". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di C.M.. 1.1. Il primo motivo non è fondato. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07,12013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501). Rammentato tale principio, si deve rilevare che la Corte d'appello di Lecce ha dato ampiamente conto delle doglianze che erano state avanzate dall'imputato nel proprio atto di appello (pagg. 1, 2 e 3 della sentenza impugnata) e ha fornito una motivazione non contraddittoria né illogica dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per le due rapine del 29 maggio 2020 di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, per il furto di cui al capo e) dell'imputazione e per i danneggiamenti seguiti da incendio di cui ai capi f) e g) dell'imputazione, indicando chiaramente le fonti del proprio convmcimento, così implicitamente legittimamente disattendendo le prove e le argomentazioni incompatibili con l'effettuata valutazione degli elementi probatori. Quanto alle due rapine di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, la Corte d'appello di Lecce ha in particolare evidenziato la chiamata in correità da parte di E.S., fidanzata dell'imputato, l'attendibilità delle cui dichiarazioni accusatorie nei confronti del C. era stata confermata dall'accertata presenza, nel corso della prima delle due rapine, dell'autovettura Citroe'n C3 che era in uso alla famiglia del C., sebbene di proprietà del padre della fidanzata. Quanto al furto e al danneggiamento seguito da incendio ai danni di M.L. di cui ai capi e) e f) dell'imputazione, la Corte d'appello di Lecce ha in particolare evidenziato, oltre al c.nuto dell'intercettata conversazione telefonica tra l'imputato e Z.F., immediatamente successiva all'azione incendiaria, il contenuto delle plurime intercettate conversazioni dalle quali era emersa la certezza - e non il semplice preoccupato timore -, da parte dei familiari dell'imputato, che l'autore della stessa azione fosse il C.. Quanto al danneggiamento seguito da incendio ai danni di C.S. di cui al capo g) dell'imputazione, la Corte d'appello di Lecce ha evidenziato il contenuto delle intercettate conversazioni sia tra i familiari dell'imputato (in particolare, quella in cui C.G. riferiva in modo inequivoco di una confessione fattagli dal C. di essere l'autore del danneggiamento), sia dello stesso C., nella quale questi, conversando con la madre, aveva ammesso di essere stato l'autore del fatto. La stessa Corte d'appello di Lecce ha altresì logicamente valorizzato l'elemento della reazione del C., (che si era recato preso l'abitazione del C. unitamente a un cittadino albanese) e ha anche adeguatamente rilevato come il fatto che, nel parlare con la fidanzata E.S., il C. avesse negato di essere il responsabile del fatto, non escludeva che egli ne fosse l'autore, ben potendo spiegarsi tale negazione con la necessità o la convenienza di non rivelarle la commissione di fatti delittuosi ai quali ella era estranea. Tale motivazione, in quanto non contraddittoria né illogica, e idonea a disattendere, ancorché implicitamente, le tesi difensive, in quanto tale, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgo, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 24736301). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Lecce ha apprezzato che il valore di Euro 700,00 dei beni sottratti alla persona offesa della rapina cii cui al capo a) dell'imputazione, fosse "tutt'altro che modesto". Tale valutazione appare in linea con i ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sia là dove ha sostanzialmente reputato non lievissimo il pregiudizio cagionato alla persona offesa dalla rapina sia là dove, ai fini di tale valutazione, non ha ritenuto di attribuire rilievo alla capacità della stessa persona offesa di sopportare il danno economico derivante dal reato. Si deve inoltre osservare come la conforme sentenza del Tribunale di Brindisi avesse logicamente attribuito rilievo, ai fini della necessaria valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa dalla rapina, al fatto che questa era stata realizzata mediante una minaccia a mano armata. L'apprezzamento compiuto dai giudici di merito si deve pertanto ritenere rispettoso dei ricordati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, risultando immune da vizi logico-giuridici, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. 1.3.1. Quanto al suo secondo profilo, relativo alla richiesta di esclusione della recidiva - il quale, in ordine logico, deve essere esaminato per primo l'inammissibilità di esso discende dal fatto che, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 22), la recidiva, pur contestata all'imputato, non è stata presa in alcuna considerazione dal Tribunale di Brindisi, con la conseguenza che, poiché tale circostanza aggravante non risulta essere effettivamente entrata nel trattamento sanzionatorio, il ricorrente non ha interesse a chiederne l'esclusione. In ogni caso, il relativo motivo di appello del ricorrente risultava manifestamente infondato. Si deve infatti rammentare che la giurisprudenza della Corte di cassazione è pacifica nel ritenere che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fletto iuris a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296-01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745-01). Ne discende che la doglianza, formulata dal ricorrente nel proprio motivo di appello, secondo cui l'unico precedente penale a suo carico si doveva ritenere riconducibile a un unico disegno criminoso, non essendo la continuazione in realtà di per sé incompatibile con la recidiva, era, pertanto, nei termini in cui era stata formulata, manifestamente infondata. 1.3.2. Quanto al primo profilo del motivo, relativo al giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez., 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Alla luce di tali principi, nel caso in esame, a giustificare la scelta della Corte d'appello di Lecce nel senso dell'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante, si deve reputare sufficiente il riferimento alla valutazione complessiva degli episodi delittuosi in termini di gravità ("la gravità dei fatti"), giustificata con la considerazione che gli stessi fatti erano stati realizzati dall'imputato in modo seriale e né approssimativo né improvvisato, riferimento che dimostra che la Corte d'appello di Lecce ha considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., compresi quelli segnalati nell'atto di appello, pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 2. Il ricorso di M.I.. 2.1. Il primo motivo non è fondato. E' vero che, come correttamente ricordato dalla ricorrente, la Corte di cassazione ha statuito che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia immediatamente riconoscibile come tale (Sez. 2, n. 39253 sdel 22/06/2021, Levi, Rv. 282203-01; Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, dep. 2018, D'Elia, Rv. 272012-01). Tuttavia, come correttamente osservato dalla Corte d'appello di Lecce, il fatto che la persona offesa C.P. avesse dichiarato di non escludere che l'arma utilizzata dal C. per commettere la rapina potesse essere un'arma giocattolo non significa che egli l'avesse riconosciuta come tale e significa, anzi, che la stessa arma non era immediatamente riconoscibile come un'arma giocattolo, atteso che, in questo caso, il ricorrente non si sarebbe limitato a non escludere che potesse esserlo ma avrebbe positivamente affermato che l'aveva riconosciuta come tale. Ne discende che del tutto correttamente la Corte d'appello di Lecce ha evidentemente reputato la sussistenza di un effetto intimidatorio sulla persona offesa, atteso che un tale effetto discende senz'altro logicamente dall'uso, per commettere la minaccia, di un'arma che non sia immediatamente riconosciuta dalla stessa persona offesa come un'arma giocattolo. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Poiché tale motivo riguarda anch'esso, come il secondo motivo del ricorso di C.M., l'asserita sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), c.p., ed è sorretto da argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel predetto motivo del ricorso del C. o che, comunque, trovano c:onfutazione nella motivazione che si è esposta, con riguardo allo stesso motivo del C., al punto 1.2, per la manifesta infondatezza del motivo in esame è possibile fare rinvio a quanto si è argomentato in tale punto 1.2. 2.3. Il terzo motivo non è fondato. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può ritenere illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Lecce nell'escludere la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, che il compimento, da parte dell'imputata, di due rapine, configuri una serialità di delitti, ben potendo tale concetto essere riferito anche a una serie di due soli elementi. In secondo luogo, sempre diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la ritenuta (da parte della Corte d'appello di Lecce) "gravità dei fatti" non si pone in contraddizione con la valorizzazione, da parte del Tribunale di Brindisi, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, "dell'entità dei fatti", atteso che tale "entità" ben può essere stata ritenuta, anche dal Tribunale di Brindisi, grave, ancorché di un livello di gravità (non particolarmente grave) tale da non escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso di C.G.. 3.1. Il primo motivo non è fondato. Poiché tale motivo riguarda anch'esso, come il primo motivo del ricorso di M.I., l'affermata insussistenza della circostanza aggravante dell'essere stata la minaccia della rapina di cui al capo a) dell'imputazione commessa con arma ed è sorretto da argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel predetto motivo del ricorso della M. o che, comunque, trovano confutazione nella motivazione che si è esposta, con riguardo allo stesso motivo della M., al punto 2.1, per la manifesta infondatezza del motivo in esame è possibile fare rinvio a quanto si è argomentato in tale punto 2.1. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta a colui che, nella commissione del reato, abbia svolto la funzione di cosiddetto "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo o potendo garantire loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312-02; Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, Rv. 184773-01; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, Rv. 152864-01; Sez. 2, n. 4834 del 15/01/1974, Fassino, Rv. 127438-01). Con la precisazione che la cooperazione consistita nel fungere da "palo" mentre altri si appresti a eseguire il delitto è incompatibile con l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. tenuto conto della nozione di "minima importanza" di cui a tale disposizione, la quale non va confusa con la minore efficienza causale dell'opera del "palo" (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, cit; Sez. 6, n. 8247 del 18/06/1992, Mansi, Rv. 191527-01). In vero, più in generale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01). Alla luce di tali principi, risulta del tutto corretta la conclusione alla quale è pervenuta la Corte d'appello di Lecce secondo cui il ruolo di "palo" che l'imputato risultava avere svolto nella rapina escludeva la configurabilità della richiesta attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 c.p.. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Poiché tale motivo riguarda anch'esso, come il secondo motivo del ricorso di C.M., la ritenuta insussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 c.p., n. 4), ed è sorretto da argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel predetto motivo del ricorso del C. o che, comunque, trovano confutazione nella motivazione che si è esposta, con riguardo allo stesso motivo del C., al punto 1.2, per la manifesta infondatezza del motivo in esame è possibile fare rinvio a quanto si è argomentato in tale punto 1.2. 3.4. il quarto motivo non è fondato. In primo luogo, si deve osservare che la Colte d'appello di Lecce, nell'ancorare la conferma, in termini di equivalenza, del giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante dell'essere stata la minaccia della rapina commessa con arma, alla "gravità dei fatti", ha argomentato tale "gravità" con riferimento non solo alla serialità degli stessi fatti considerazione che, evidentemente, si riferiva solo agli imputati C. e M., i quali si erano resi autori di più episodi delittuosi - ma anche al fatto che i reati, e tra questi, quindi, anche la rapina di cui al capo a) dell'imputazione cui aveva concorso il C., erano stati realizzati in modo tutt'altro che approssimativo e improvvisato. In secondo luogo, come si è già avuto modo di osservare al punto 2.3, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la ritenuta (da parte della Corte d'appello di Lecce) "gravità dei fatti" non si pone in contraddizione con la valorizzazione, da parte del Tribunale di Brindisi, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, "dell'entità dei fatti", atteso che tale "entità" ben può essere stata ritenuta, anche dal Tribunale di Brindisi, grave, ancorché di un livello di gravità (non particolarmente grave) tale da non escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, anche alla luce dei principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 1.3.2, a giustificare la scelta della Corte d'appello di Lecce nel senso dell'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante, si deve reputare sufficiente il riferimento alla valutazione complessiva dell'episodio delittuoso in termini di gravità ("la gravità dei fatti"), giustificata con la considerazione che la rapina era stata realizzata dall'imputato in modo né approssimativo né improvvisato - e, quindi, ben pianificato -, riferimento, quello alla gravità del fatto, che è sufficiente a dimostrare che la Corte d'appello di Lecce ha considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, aì sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2023
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