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Rapina: è esercizio arbitrario delle proprie ragioni minacciare qualcuno che si sospetta aver rubato un proprio bene

Rapina

Tribunale Genova sez. I, 24/11/2023, n.4566

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di rapina il prevenuto che, mediante l'utilizzo di un'arma (nel caso di specie di un cutter da lavoro) minacci la persona offesa al fine di ottenere non già un bene di proprietà della p.o. ma di un bene che assumeva con convincimento essergli stato rubato.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ga.Gi. è stato tratto in arresto in relazione al reato di cui all'art. 56,628 c. 1 e c. 3 n. 1 c.p.; l'arresto è stato convalidato e all'imputato è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora in Lavagna (misura revocata nel corso del dibattimento all'udienza del 25.10.23). Con decreto di giudizio immediato reso dal GIP presso il Tribunale di Genova in data 6.6.23 Ga.Gi. è stato tratto a giudizi nanzi il Tribunale in composizione collegiale per rispondere dei reati di cui agli artt. 56,628 c. 1 e c. 3 n. 1 c.p. e art. 4 c. 2 L. 110/75 contestati come commessi in Genova in data 12.5.2023. Al dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato, sono stati acquisiti i documenti prodotti dal PM (in particolare il pv di arresto, il pv di perquisizione e sequestro, entrambi già materialmente presenti nel fascicolo) nonchè, per la difesa, copia della busta paga dell'imputato. Si è proceduto ad esame e controesame dei testi delle parti ovvero: ag. La., intervenuto nell'immediatezza dei fatti, teste del PM; Ha.Ab., parte offesa; teste del PM; M.Ra., soggetto presente sul luogo la sera dei fatti, teste del PM. Si è proceduto quindi ad esame e controesame dell'imputato nonché della teste a difesa Me.Ox., amica dell'imputato, che ha trascorso parte della serata del 23 maggio in compagnia dello stesso, teste a difesa. La difesa ha rinunciato all'audizione di Cl.Di., teste a difesa, conoscente dell'imputato con il quale lo stesso stava litigando la sera dei fatti, attesa la sua irreperibilità. Ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è stata disposta l'audizione del dipendente del locale ove si sono svolti i fatti, M.M. Terminata l'istruttoria PM e difesa hanno concluso come da verbale di udienza ed il Giudice ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo. Dall'istruttoria emerge quanto segue. 1) Il pv di arresto e la deposizione dell'ag. La. In data 12.5.2023 veniva inviata una pattuglia presso l'esercizio commerciale (…), ove era stata segnatala la presenza di un uomo che si trovava all'interno dell'esercizio armato di coltello (poi risultato essere un cutter). La pattuglia giungeva sul posto verso le ore 2.15 e qui rinveniva un ragazzo, poi sottoposto a rilievi ed identificato nell'odierno imputato, nanzi l'ingresso del locale in forte stato di agitazione. Il richiedente, Ha.Ab., responsabile dell'esercizio commerciale, indicava agli operanti un cutter per terra di fronte al bagno, che veniva raccolto e sottoposto a sequestro. Il bancone presente nel locale risultava danneggiato. All'esterno del locale venivano altresì trovati dei cocci di vetro. L'imputato veniva tratto in arresto; al momento dell'arresto riferiva agli operanti che gli era stato sottratto il telefono ed il portafoglio; veniva quindi sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di detti beni. 2) Le dichiarazioni della parte offesa e degli altri testi escussi La parte offesa, sentita a dibattimento con l'ausilio di un interprete (attesa la scarsa conoscenza della lingua italiana) ha riferito che nella tarda serata del 12.5.23 si trovava all'interno del proprio esercizio commerciale unitamente ad un dipendente (ovvero il soggetto escusso ex art. 507 c.p.p.). Mentre era intento a lavorare entrava un soggetto che discuteva animatamente con un altro ragazzo; i due uscivano quindi dal locale e continuavano a litigare; poco dopo, rientrava solo uno dei due. Questi iniziava a picchiare sul bancone urlando "dammi i soldi, dammi la roba" e brandendo un "cutter". Giungeva quindi davanti al locale M.Ra., titolare di un negozio sito vicino ad (…), unitamente ad un altro ragazzo che, notando quanto stava avvenendo, invitava Ha. a chiamare la polizia. Nel frattempo l'odierno imputato si avvicinava alla porta del locale e veniva repentinamente disarmato; il cutter veniva consegnato alla parte offesa che lo gettava a terra. L'imputato veniva quindi più volte invitato ad allontanarsi ma senza esito; lo stesso molto agitato, attendeva davanti il locale l'arrivo della polizia che, come visto, giungeva verso le 2.15. Parimenti il teste escusso ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ha confermato l'ingresso dell'imputato nel locale due volte; una prima in compagnia di due soggetti e una seconda volta da solo. Anch'egli ricorda sia la presenza del coltello sia la frase proferita dall'imputato ("dammi i soldi dammi la roba"). Il teste M.Ra. ha confermato di essere passato casualmente davanti al locale insieme ad un collega; di avere visto un uomo con un coltello e dei cocci di vetro a terra, di avere quindi chiamato la polizia insieme alla parte offesa e che comunque, già prima dell'arrivo della polizia, l'uomo era stato disarmato. Ha precisato che l'uomo appariva molto molto agitato. La teste indicata dalla difesa, Me.Ox., ha riferito di avere trascorso parte della serata con l'imputato presso il locale "due colpi" sito in Via (…) e di avere scattato alcune foto (che venivano rammostrate nel corso dell'escussione) con lui, ove si vede chiaramente che indossa un marsupio. Ha precisato che l'imputato non si separa mai da detto marsupio e altresì che quella sera avevano bevuto entrambi parecchio e che si erano poi separati una volta usciti dal locale, che si trova a brevissima distanza da quello ove si sono svolti i fatti. 3) Le dichiarazioni dell'imputato. Ga.Gi. ha premesso che, la sera dei fatti, era molto ubriaco atteso che aveva trascorso la serata ad un concerto e poi presso il locale (…) ove aveva bevuto alcolici. Si era poi diretto in salita pollaioli e, davanti al locale (…) aveva iniziato a litigare con un suo conoscente, tale Di.Cl. Durante la lite, onde evitare che trascendesse, era entrato nel locale ma Di. lo aveva seguito all'interno: l'imputato aveva pertanto scelto di posare il marsupio ed un sacchetto con alcuni vestiti nuovi acquistati nel pomeriggio sul bancone del locale per avere le mani libere per difendersi in caso di aggressione. I due erano quindi nuovamente usciti dal locale; avevano quindi nuovamente iniziato a litigare e l'imputato aveva estratto un cutter, che di solito utilizzava sul lavoro e che portava con sé per difesa; Dimitri lo aveva invece minacciato con una bottiglia rotta ed era poi fuggito. L'imputato aveva quindi fatto rientro nel locale ove non aveva più trovato nè marsupio né sacchetto con i vestiti, ragione per la quale aveva iniziato a urlare di restituirgli la roba ed il denaro, ritenendo che all'interno del marsupio vi fosse custodito anche il portafoglio ed il telefono. Ha riferito di avere subito detto alla polizia mentre lo stavano pertanto in commissariato della sparizione di entrambi e di non avere comunque rinvenuto detto marsupio. In merito al possesso (non contestato) del cutter, ha riferito di essere un operaio specializzato, di terminare l'orario di lavoro alle 18 e di avere tenuto con sé il cutter a scopo di difesa. 4) La verifica dell'impostazione accusatoria. Si ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, non possa essere affermata al di là di ogni ragionevole dubbio del reato di cui al capo a). La versione dell'imputato, che sostanzialmente nega di avere posto in essere un tentativo di rapina, avendo agito unicamente per recuperare il marsupio (al cui interno riteneva di avere riposto il telefono cellulare) ed il sacchetto con i vestiti lasciato in prossimità del bancone e non più rinvenuti all'interno del locale, trova effettivamente conferma in numerosi elementi, pacificamente emersi dall'istruttoria svolta e riassumibili come segue. L'imputato subito prima dei fatti aveva con sé un marsupio, come confermato dalla teste indicata dalla difesa e come emerge dalle foto rammostrate a dibattimento, scattate poco prima dei fatti. La donna conferma inoltre che il marsupio era un oggetto molto caro all'imputato, che non ne separava mai; conferma inoltre che l'amico era molto ubriaco. Trova inoltre conferma dagli stessi testi indicati dal PM la circostanza che l'imputato abbia avuto una violenta lite con un conoscente, all'esterno del locale (…), (la parte offesa ricorda che l'imputato litigava con un soggetto fuori dal locale; il teste M. ricorda che vi erano cocci di bottiglia per terra). Risulta infine provato dalla stessa deposizione della parte offesa che Ga. sia entrato ed uscito dal locale due volte e che la seconda volta abbia danneggiato il bancone e proferito le parole (dammi la roba, dammi i soldi"). Tale frase è peraltro assolutamente compatibile con la versione dei fatti esposta dall'imputato che, lungi dal volere commettere una rapina ai danni della parte offesa, non trovando più il marsupio ed il sacchetto ne chiedeva la restituzione in modo minaccioso. La ricostruzione suddetta è peraltro quella che meglio spiega sia il tenore delle richieste (e in special modo la frase "dammi la roba", coerente con la richiesta di restituzione dei propri effetti personali e meno con la richiesta di denaro) sia la permanenza nel locale anche dopo che era stata chiamata la polizia, sia quanto riferito a quest'ultima nell'immediatezza dell'arresto. E' infatti scarsamente credibile che l'autore di una tentata rapina, subito prima di essa stazioni nanzi il locale prescelto a litigare ed è altrettanto inverosimile pur dopo la chiamata della polizia e l'invito della parte offesa ad andarsene, permanga ed attenda le forze dell'ordine, invece che scappare e far perdere le proprie tracce; d'altra parte quanto riferito nell'immediatezza dei fatti e lo stesso stato di agitazione in cui l'imputato verteva, confermano la sua versione. A tali elementi, complessivamente considerati, si aggiunte il fatto che l'imputato non ha precedenti a base violenta e che lavora regolarmente, circostanza che rende difficile pensare che abbia agito per un impellente bisogno di danaro. Tanto premesso si ritiene che il fatto, così come ricostruito sulla base dell'istruttoria, non possa essere qualificato come tentata rapina, del quale difetta del tutto l'elemento soggettivo, ma vada necessariamente qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p. L'imputato ha infatti agito non già per ottenere con minaccia il denaro o un bene della parte offesa ma al chiaro fine di recuperare il marsupio che assumeva (a torto o a ragione) essergli stato rubato. La circostanza che non vi sia prova della sottrazione dello stesso da parte della parte offesa ma che tale circostanza sia stata solo (erroneamente) supposta non rileva; come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qui condivisa: "per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto". (Cass. 6387/98). In sostanza si ritiene che l'imputato abbia agito con certamente immotivata condotta minacciosa ma nella ragionevole opinione di esercitare il diritto alla restituzione del marsupio che aveva lasciato nel locale (o che riteneva di avere ivi lasciato) e non già con il fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto nella certezza che il bene preteso appartenga ad altri. Va quindi riqualificato il fatto ex art. 521 c.p.p. come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. Va invece affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge 110/75. L'imputato infatti aveva con sé un cutter, ovvero uno strumento pacificamente atto ad offendere, fuori dalla propria abitazione, per il porto del quale non ha fornito alcuna giustificazione atta ad integrare il "giustificato motivo" di cui alla norma citata. La circostanza che l'imputato sia un operaio che lavori con un cutter durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro non lo legittima certamente a portare al di fuori del luogo e dell'orario lavorativo detto strumento; lo stesso imputato ha sostanzialmente reso dichiarazioni confessorie laddove ha dichiarato di avere portato con sé il cutter per eventuale strumento di difesa, con ciò ammettendo di averlo portato per ragioni del tutto avulse da motivi di lavoro. L'imputato va quindi condannato per il reato di cui all'art. 4 legge 110/75. La tipologia di strumento (ovvero un normale cutter da lavoro) consente di ritenere applicabile l'art. 4 c. 3 seconda parte, ovvero di ritenere il fatto di lieve entità, con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria. All'imputato che comunque non ha compreso il disvalore della propria condotta ed ha comunque usato in modo minaccioso lo strumento portato fuori dall'abitazione non possono essere concesse le attenuanti generiche; per tale ragione inoltre la pena non può essere contenuta nei minimi edittali. Valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. si stima equa la pena dell'ammenda per Euro 3.000,00 cui segue ex lege il pagamento delle spese processuali. Va fine disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica; visti gli artt. 521, 531 c.p.p. DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE Nei confronti di GA.GI. in ordine al reato di cui all'art. 392 c.p., così diversamente qualificato il fatto di cui al capo 1) per mancanza di querela. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., DICHIARA GA.GI. Responsabile del reato di cui al capo 2 e, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, lo condanna alla pena dell'ammenda per Euro 3.000,00 oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 240 c.p., dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro. Così deciso in Genova il 21 novembre 2023. Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023.
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