Cassazione penale sez. II, 10/10/2023, n.49940
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma 2, c.p. all'art. 628, ultimo comma, c.p. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 c.p. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art. 628, comma 5, c.p., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).