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Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi

Rapina

Cassazione penale sez. II, 04/02/2022, n.8324

In tema di rapina impropria, ricorre l'aggravante delle più persone riunite - circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa - in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di rapina impropria aggravata dal'avere usato come armi dei cocci di vetro e dal fatto di essere stata consumata in più persone riunite. Il K. si era impossessato del giubbotto della vittima e si era dato alla fuga mentre la complice D.N. aggrediva l'offeso colpendolo con schiaffi e minacciandolo con dei cocci di vetro al fine di impedire la sua reazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante delle più persone riunite, che sarebbe stata ritenuta sulla base dell'errata valutazione della sussistenza della "contestualità" dell'aggressione della coimputata D.N. rispetto alla fuga del ricorrente. Si deduceva che le due azioni non sarebbero state contestuali, ma si sarebbero succedute, in quanto si era verificata prima la fuga e poi l'aggressione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma: l'estemporaneità della aggressione "armata" posta in essere dalla coimputata osterebbe al riconoscimento dell'elemento soggettivo (consapevolezza o colpevole ignoranza) che deve supportare l'elemento circostanziale affinché ne sia ritenuta la sussistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente deduce che il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite richiede che il contributo concorsuale sia "contestuale" all'azione criminosa e che, nel caso di specie, tale circostanza non si sarebbe verificata, dato che il K. si sarebbe allontanato correndo prima che la complice ponesse in essere l'aggressione ai danni della vittima. Il collegio ribadisce che, al fine del riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, è necessaria la compresenza degli autori sul luogo del delitto durante il suo svolgimento, circostanza che "potenzia" l'efficacia dell'azione criminosa; non è invece necessario che gli stessi agiscano "contestualmente" il medesimo segmento di condotta tipica. Si riafferma in via preliminare che il concorso di persone viene integrato anche da contributi "atipici", sempre che gli stessi siano causalmente efficienti rispetto alla consumazione del reato. E che la circostanza delle più persone riunite si riferisce sempre ad azioni "concorsuali" - dunque in ipotesi anche atipiche - e prevede un aggravio di pena nel caso in cui si accerti la "compresenza" dei concorrenti sul luogo del delitto, evento che rafforza intrisecamente l'efficacia dell'azione. Quando il reato prevede, come nel caso della rapina impropria, una successione diacronica tra condotte criminose (prima sottrazione e poi violenza), l'aggravante sussiste anche se uno dei correi agisce la sottrazione e l'altro la violenza, non essendo necessario, ai sensi dell'art. 110 c.p. il contestuale ed omogeno impegno dei concorrenti nella consumazione del medesimo segmento di condotta tipica. Sul punto sia il Tribunale che la Corte di appello ricostruiscono la vicenda attribuendo al K. la condotta sottrattiva ed alla D.N. la azione violenta: il Tribunale rilevava come l'aggressione fisica veniva effettuata "subito dopo la sottrazione per assicurare al K. la fuga" (pag. 3 della sentenza di primo grado); la Corte di appello rilevava che "mentre" il K. iniziava ad allontanarsi, la D.N. "lo minacciava con cocci di bottiglia, impedendogli di rincorrere il complice" (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta - a ben guardare - di una ricostruzione omogenea che vede una sinergia di azioni: il K. si impossessava del giubbotto e la D.N. aggrediva la vittima subito dopo l'impossessamento, al fine di impedire che la stessa rincorresse il complice. Tale ricostruzione evidenzia con chiarezza la sussistenza dell'evento circostanziale contestato, ovvero la "compresenza" sul luogo della rapina impropria - delitto a fisiologico sviluppo diacronico - di entrambi i concorrenti. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 1.2.1. In materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti il collegio ritiene che lo stesso debba essere identificato sulla base di quanto prevede l'art. 59 c.p., comma 2; e che il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Si ritiene peraltro che il criterio di imputazione previsto dall'art. 59 c.p., comma 2 sia operativo anche nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza sia di natura oggettiva e, dunque, sia estensibile ai concorrenti (art. 118 c.p.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile. Infatti l'art. 118 c.p., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 c.p.. Conferma tale approdo ermeneutico il fatto che le circostanze sottratte all'estensione, ovvero quelle che ineriscono la persona del colpevole (recidiva), i rapporti tra colpevole ed offeso (aggravante della parentela), i motivi a delinquere (ragioni abiette o futili), l'intensità del dolo (premeditazione) sono ontologicamente coperte dalla volontà della persona cui sono attribuite, sicché - a ben guardare - non si rinviene alcuna eccezione alla regola della imputabilità soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato. In coerenza con tali indicazioni si è condivisibilmente deciso che l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 2, Sentenza n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463). 1.2.2. Nel caso di specie il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante oggettiva dell'uso dell'arma in capo al concorrente non armato - il K. - risulta sicuramente integrato, dato che i cocci di bottiglia utilizzati come arma impropria si trovavano sul luogo del delitto ed il loro utilizzo a fini offensivi era ampiamente prevedibile da parte del K., in capo al quale, dal percorso motivazionale della sentenza impugnata, si evince con chiarezza la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 59 c.p., comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2022
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