RITENUTO IN FATTO
1.Le decisioni di merito emesse nei confronti di S.T.G. sono rappresentate dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Torino (in dibattimento) in data 20.04.2020 e dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Torino in data 23.06.2021.
Con dette decisioni, conformi negli esiti, è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio pluriaggravato in danno della zia A.G. e di rapina pluriaggravata in danno della medesima (fatto del (OMISSIS)), con condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi, oltre alle pene accessorie di legge.
2. La decisione di primo grado.
2.1 La signora A.G. (ultraottantenne al momento del fatto) venne ritrovata ancora in vita, ma gravemente ferita ed stato di coma, sul pavimento del soggiorno della propria abitazione, sita in (OMISSIS), poco dopo le ore 10:00 del (OMISSIS).
L'accesso all'appartamento fu reso possibile soltanto grazie all'opera dei Vigili del Fuoco, entrati da una porta finestra, poiché la porta dell'alloggio era chiusa a chiave. L'intervento dei soccorritori avvene in quanto la badante dell'anziana, G.A.M., non potendo accedere all'alloggio di cui non possedeva le chiavi, aveva avvisato (intorno alle 9.00) l'amministratore di sostegno che, a sua volta, aveva richiesto l'intervento del soccorso pubblico.
Già la sera precedente la G. era stata chiamata dal vicino di casa dell'anziana, B.K. che, intorno alle ore 20:00, mentre era intento a lavori di ristrutturazione dell'alloggio, aveva sentito della grida - e un pianto - della donna provenire dall'appartamento: non avendo avuto esito il suo tentativo di farsi aprire la porta alla quale aveva bussato, egli aveva allora avvisato la badante.
Accadeva con una certa frequenza che l'anziana si lamentasse, anche per i rumori, ma quella sera le urla erano più forti e alle stesse si aggiungeva un pianto.
La deposizione resa dal teste B. è riportata per stralcio alla pagina 6 della sentenza di primo grado.
La chiamata dal cellulare del B. verso quello della badante risulta avvenuta alle ore 20.14 del (OMISSIS).
2.2 Sul luogo gli operanti individuavano due elementi potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini: una mazza da baseball (ad un metro di distanza dal corpo della donna, sotto un termosifone) e segni di impronte di scarpa da ginnastica numero 42 che dal soggiorno andavano verso l'uscio. Si accertava inoltre la sparizione di un anello e della fede (che la A. indossava sempre) nonché di un borsellino nero che conteneva le chiavi della porta di ingresso della abitazione. La donna al momento dell'aggressione non aveva ancora consumato la cena (una pentola era poggiata sul fornello con all'interno della pasta).
La donna veniva trasportata in ospedale e moriva il 5 giugno successivo, permanendo lo stato di coma, per il peggioramento delle condizioni aggravate da un quadro di insufficienza clinica multiorgano e per la comparsa di infezione da MRSA, quest'ultima definita dal consulente tecnico del P.M. una evenienza del tutto ordinaria nell'ambito del ricovero ospedaliero di un soggetto anziano e in condizioni precarie e che dunque non integra una causa sopravvenuta - idonea ad interrompere il nesso di causalità rispetto ai fatti traumatici antecedenti che quel nesso hanno innescato.
Sul punto (persistenza del nesso causale) non vi è contestazione alcuna della difesa.
2.3 La Corte valuta l'assenza di oggetti (la borsa con le chiavi dell'abitazione e i due anelli d'oro) dall'abitazione della A. come indicativa dell'aggressione a scopo di rapina.
Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'aggressione la Corte di Assise ne evidenzia la "problematicità", dovuta al fatto che al momento del decesso (trascorsi più di trenta giorni) molte delle lesioni erano guarite.
Si compie, pertanto, riferimento alla diagnosi di ingresso presso il Pronto soccorso.
Di certo la donna aveva riportato un grave politrauma cranico da corpo contundente a superficie limitata (ecchimosi e ferite lacero-contuse al capo e al volto) nonché piccole ferite da punta e taglio al collo e una frattura in zona pubica. Su entrambe le mani vi erano segni di ecchimosi escoriate. Non sono stati rilevati (nella diagnosi di ingresso) segni di asfissia da strangolamento (con esclusione di tale condotta, pur oggetto di contestazione).
Il traumatismo cranico viene indicato come compatibile con l'utilizzo della mazza da baseball rinvenuta all'interno dell'appartamento.
Secondo la Corte di primo grado, dunque, le microferite al collo sarebbero frutto di una prima fase dell'azione (probabilmente finalizzata a costringere la vittima a riferire qualcosa), mentre i colpi al cranio, decisivi ad innescare la causalità omicidiaria (ne provocavano la caduta al suolo) sarebbero stati inferti in un secondo momento.
Sulla base delle complessive modalità dell'azione il dolo di omicidio viene qualificato in termini di dolo eventuale, con sicura accettazione del rischio, correlato anche alle precarie condizioni di salute della donna, rimasta in stato di coma e priva di assistenza.
2.4 Le indagini volte all'individuazione del responsabile si indirizzavano nei confronti del nipote della vittima, S. Tomas in ragione di più indicatori.
Di certo la vittima aveva aperto la porta di ingresso ed accolto la persona che la avrebbe poi aggredita e ciò restringe il campo a soggetti conosciuti, data la diffidenza della anziana, riportata da più fonti.
Inoltre Tomas (uno dei quattro nipoti della A.) frequentava l'abitazione ed aveva già effettuato, approfittando della delega ricevuta, operazioni anomale sul conto corrente della zia, fatti per i quali era stato avviato un procedimento per circonvenzione di incapace. Nel portafoglio della donna è stato rinvenuto un bigliettino diretto a sé medesima dal seguente tenore "non dire che mio nipote mi frega i soldi". Le condizioni economiche di S.T., classe (OMISSIS), erano precarie nonostante il sostegno dei genitori - e verosimilmente aggravate dal consumo, sia pure attualmente saltuario, di sostanze stupefacenti (già dipendente da eroina con in corso terapia metadonica).
Ed ancora sul nastro adesivo che rivestita l'impugnatura della mazza da baseball è stata rinvenutà una "impronta palmare" della mano sinistra dell'imputato (destrimane). Pur non potendosi "datare" simile evidenza, la stessa viene ritenuta estremamente significativa del possibile utilizzo in occasione del delitto.
Il 30 aprile veniva effettuata una perquisizione sia presso l'abitazione di S. Tomas, con mancato rintraccio, sia presso l'abitazione dei genitori (con presenza dell'indagato) presso la quale si è proceduto al sequestro di un paio di scarpe da ginnastica di taglia analoga ma con profilo di suola diverso rispetto alla traccia rivenuta sul luogo del delitto.
2.5 Va peraltro evidenziato che il principale elemento indiziario è rappresentato dalle risultanze documentali (registrazioni video) che hanno consentito di identificare S.T. come il soggetto che si avvicinava alle ore 20.00 del 29 aprile al portone di ingresso dello stabile ove abitava la A. (con direzione perpendicolare al muro dello stabile) e che "ricompariva" nel medesimo punto di osservazione alle ore 20.20 (sempre in corrispondenza del portone e in direzione inversa).
L'imputato ha affermato, dopo una prima versione diversa, di essere solo transitato (per altre ragioni) nei pressi dello stabile ove abitava la zia e di aver provato a bussare al citofono senza ottenere risposta. Ha escluso di aver fatto ingresso nello stabile.
Su tale circostanza (l'avvenuto ingresso o meno all'interno dello stabile) la Corte di primo grado - sulla base delle evidenze disponibili - ha disposto un esperimento giudiziale. Le risultanze tecniche consentono di affermare che alle 20.20 l'imputato viene ripreso "in uscita" dallo stabile e non in mero transito. Si conclude, pertanto, per la certa presenza di S.T. all'interno dello stabile tra le ore 20.00 e le ore 20.20, periodo coincidente con l'aggressione portata alla A..
Inoltre dalle immagini video si rileva che nessuno degli indumenti indossati quel giorno dall'imputato è stato poi rinvenuto. Da qui la tesi del volontario abbandono, allo scopo di occultare elementi di prova a carico.
2.6 La Corte d'Assise ritiene convergenti gli indizi a carico e "del tutto fantasiose" le ipotesi alternative. Si afferma che il movente è legato alla precarietà economica ed allo stato di non risolta dipendenza dell'imputato.
Quanto alla circostanza aggravante del nesso teleologico tra omicidio e rapina (contestata in via alternativa, al fine di commettere il delitto di rapina e/o di assicurarsene l'impunità) la Corte di primo grado evidenzia che dalle pur scarse risultanze di generica può dedursi che l'omicidio non era programmato ab initio Si ipotizza pertanto che solo a fronte del rifiuto della A. di consegnare altro denaro, T. avrebbe prima "tagliuzzato" la donna (da qui le urla che attirarono l'attenzione del vicino, che provò persino a bussare) e che solo dopo l'impossessamento avrebbe utilizzato - per assicurarsi l'impunità - la mazza da baseball contro il capo della zia. Dunque si propende per la rapina impropria, con mantenimento del nesso teleologico nella parte in cui la norma regolatrice fa riferimento alla esigenza di assicurarsi l'impunità (..colpire la zia per ridurla al silenzio).
Si ritiene, altresì, sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, essendo il fatto commesso in danno di persona ottantaseienne, in condizioni di debolezza fisica e psichica.
Quanto al reato di rapina, sono state ritenute integrate le aggravanti di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, per il luogo in cui è avvenuto il fatto, 3quinquies per l'età della vittima ed, infine, al n. 1) del comma 3 essendo stata la violenza compiuta con l'utilizzo di armi.
L'imputato non è stato ritenuto meritevole delle circostanzi attenuanti generiche.
La pena è stata determinata in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi (non vi è determinazione in concreto della pena per il delitto concorrente di rapina).
3. Le doglianze proposte con l'atto di appello.
3.1 Con la proposizione dell'appello la difesa dell'imputato ha - in estrema sintesi dedotto quanto segue:
a) necessaria rinnovazione del dibattimento con esame della signora F.M., amica di Klodian B., al fine di ottenere più chiara narrazione dei fatti avvenuti durante la serata del (OMISSIS), nonché approfondimento della verifica peritale sui filmati;
b) contestazione della valenza dei pretesi indizi a carico. In particolare si contesta il rilievo attribuito al rinvenimento dell'impronta palmare dell'imputato sulla mazza da baseball, non potendosi datare il rilascio (peraltro trattasi della mano sinistra). Non vi è DNA dell'imputato sulla scena del crimine, né le tracce di sangue sulla mazza appartengono allo S.. Si contesta il rilievo del mancato rinvenimento degli abiti, dato che la seconda perquisizione è avvenuta a giugno. Si ritiene inoltre un elemento "di confutazione" la dichiarazione resa dal B., nella parte in cui costui ha affermato che dopo aver bussato alla porta della A. lasciò aperta la porta della propria abitazione, dati i lavori in corso, e non vide scendere alcuna persona nei minuti successivi. Solo alle 20.35 vide scendere una persona dal piano superiore. Si censura il rilievo attribuito alla diversità di versioni rese dall'imputato nel corso del procedimento.
c) in via subordinata, si contesta la qualificazione di omicidio volontario in quanto tra il ricovero ed il decesso sono intervenute cause di per sé tali da interrompere il nesso di causalità e di provocare autonomamente il decesso e si chiede, in estremo subordine, la qualificazione in omicidio preterintenzionale;
d) in ordine al reato di omicidio viene altresì richiesta l'esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico in quanto assorbita nel reato di rapina impropria. In ordine al reato di rapina viene richiesta l'esclusione dell'aggravante della minorata difesa, unitamente a quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3bis.
e) si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui lo S. sarebbe meritevole essendo egli incensurato e dato il suo comportamento processuale collaborativo.
4. la sentenza di secondo grado.
4.1. Circa il primo motivo di gravame, la Corte di Assise di Appello ritiene che tale istanza sia meramente esplorativa per le seguenti ragioni:
a) il B. e la G. (badante) sono stati escussi in dibattimento nel pieno contraddittorio e non viene avanzata alcuna valida riserva in ordine alla loro pretesa inattendibilità circa la telefonata avvenuta alle ore 20:14 tra i due né circa le dichiarazioni fornite dal B. su chi abbia visto scendere dalle scale del palazzo in quell'orario. Anche le verifiche peritali sui filmati sono state del tutto esaustive.
4.2 Anche il secondo motivo viene ritenuto dalla Corte di Assise di Appello infondato.
4.2.1. L'impronta palmare dell'imputato sulla mazza da baseball, secondo il Giudice di appello, non è un dato neutro essendo stata la traccia rinvenuta su quella che, con elevatissimo grado di probabilità, è stata l'arma del delitto. A nulla rileva che si tratti di impronta della mano sinistra e che S. sia destrimane, giacché è regola di comune esperienza che una mazza possa essere impugnata con entrambe le mani, non senza rilevare che l'impronta avrebbe potuto essere stata lasciata al momento in cui la mazza venne gettata sotto il termosifone, ove venne rinvenuta.
4.2.2. Secondo la Corte di Assise di Appello è privo di fondamento il rilievo circa la mancanza di accertamenti di presenza di DNA dell'imputato sugli oggetti presenti nell'alloggio, tenuto conto della frequentazione abituale dell'appartamento della zia da parte dello S..
4.2.3 Circa la mancata corrispondenza delle impronte di scarpe ritrovate sulla scena del delitto con quelle sequestrate all'imputato non costituisce, secondo la Corte di Assise di Appello, elemento a favore dell'imputato, giacché nessuno degli indumenti che egli indossava la sera del fatto è stato rinvenuto, essendosene l'imputato successivamente disfatto. Dato certo ed indiziante è la corrispondenza del numero (42) che è il medesimo per l'impronta e per le scarpe portate dall'imputato.
4.2.4. La Corte di Assise di Appello ritiene ben ricostruita dai primi giudici la scansione temporale del fatto: B.K. è stato ben preciso nel ricordare che quella sera l'atteggiamento della signora A. da lui udito fosse diverso dalle altre volte.
Non rileva il fatto che il B. non abbia sentito voci di uomo ed anzi si tratti di circostanza assolutamente logica dal momento che, avendo egli bussato alla porta, l'aggressore venne messo sull'avviso ed aveva tutto l'interesse a non far avvertire la sua presenza e sentire la propria voce.
Ne' deve essere enfatizzato il fatto che il B. non abbia sentito sbattimento di porta e non abbia visto nessuno scendere dalle scale giacché egli stava svolgendo lavori di pulizia all'interno dell'alloggio e non stazionava come sentinella sul pianerottolo.
4.2.5 Secondo la Corte di Appello non possono trarsi significative deduzioni dal fatto che l'atteggiamento dello S. non evidenti differenze nell'immagini che lo ritraggono all'entrata e all'uscita dall'abitazione della zia in quanto le reazioni soggettive non sono generalizzabili.
4.2.6. Quanto alle dichiarazioni dello S., è emerso in tutta evidenza che quest'ultimo abbia mentito fornendo nel primo interrogatorio il falso alibi dell'essersi trovato in casa dei genitori dalle ore 18:00 alle ore 21:00, ed è principio pacifico che il falso alibi integri un chiaro indizio di colpevolezza. Il secondo alibi fornito dallo S. - di essersi recato a casa della zia e, non avendo ricevuto risposta al citofono, di essersi recato prima a comprare dell'hashish, pagando con i 20 Euro elargitigli dal padre, e poi di essersi appartato per circa un quarto d'ora con una prostituta, pagando con i 15 Euro che solo in un secondo momento dice di aver sempre avuto nel portafoglio, per poi fare rientro a casa dei genitori intorno alle ore 21:00 - è stato smentito, a parere della Corte di Appello dalle immagini riprese dalle videocamere, validate dalle verifiche successive.
4.2.7. La Corte di Assise di Appello ritiene correttamente ricostruito da parte dei Giudici di prime cure il movente: la riprova che lo S. fosse in costante ricerca di denaro emerge:
dai prelievi effettuati da lui effettuati sui conti della zia dalle conseguenti indagini nei suoi confronti per circonvenzione di incapace dal biglietto manoscritto della zia in cui espressamente si parla di nipote che "frega i soldi" dalle dichiarazioni della badante in ordine alle confidenze fattele dalla A..
4.2.8. Circa l'orario dell'aggressione, la Corte di Assise di Appello rileva anzitutto che il fatto che il B. teneva la porta dell'alloggio, presso il quale stava eseguendo lavori di ristrutturazione, continuamente aperta non comporta necessariamente che egli abbia potuto tenere costantemente sotto controllo la porta dell'abitazione della vittima, avendo egli precisato che stava facendo lavori di pulizia e che era anche uscito a portare via delle macerie. La Corte di Assise di Appello ritiene, contrariamente alla prospettazione difensiva, che il teste abbia qualificato in "circa dieci minuti" la complessiva sua percezione delle urla della A. e ciò consente di ritenere perfettamente compatibile l'aggressione da parte dello S. iniziata poco dopo le 20:00 e terminata alle 20:20.
4.2.9. Costituiscono elementi che consento di escludere che l'aggressione sia stata operata da un estraneo il fatto che la A., come ricordato dai testi B. e G., era persona diffidente che non avrebbe certamente aperto la porta - che non presentava alcun segno di forzatura - ad uno sconosciuto, specie in tarda ora serale.
4.2.10. La Corte di Assise di Appello, infine, non ritiene derimente l'osservazione circa il fatto che nelle immagini che riprendono lo S. all'uscita dello stabile non si individui la borsa sottratta o quantomeno un rigonfiamento sotto il giubbotto da lui indossato, ben potendosi trattare di piccola borsa agevolmente occultabile.
4.2.11. In ultimo, per quanto riguarda l'assunto difensivo secondo cui difetterebbe la prova che sia stato sottratto alcunché dall'abitazione della vittima non essendo state riscontrate le dichiarazioni della G., la Corte di Appello rileva che, secondo i principi dell'ordinamento processuale, laddove non emerga alcun elemento di dubbio circa l'attendibilità di un testimone, le dichiarazioni di quest'ultimo non necessitano di riscontro alcuno.
4.3. La Corte di Assise di Appello ritiene infondato il motivo di appello circa la qualificazione giuridica dell'omicidio: sulla scorta delle conclusioni del consulente del P.M., non contestata dal medico legale consulente della difesa, la Corte di primo grado ha giustamente ritenuto provato il nesso di causalità tra l'azione lesiva ed il decesso della vittima. Avendo l'imputato avuto l'accortezza di sottrarre le chiavi e di richiudere la porta impedendo l'accesso di potenziali soccorritori, non può escludersi la rappresentazione da parte dell'imputato dell'esito letale, tenuto conto delle modalità dell'azione condotta, delle lesioni provocate e delle condizioni in cui lasciava la vittima.
4.4. La Corte di secondo grado ritiene infondata la richiesta di esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico, fondata sull'errato presupposto del preteso assorbimento nel reato di rapina impropria, posto che si versa in ipotesi di rapina propria essendo stata la violenza il mezzo per conseguire il profitto. In particolare si ritiene che la violenza sia stata esercitata tanto per impossessarsi dei beni che per assicurarsi l'impunità. In ogni caso, rispetto all'assunto della difesa si richiamano arresti giurisprudenziali che anche in caso di rapina "impropria" tengono ferma la circostanza aggravante del nesso teleologico, lì dove la violenza risulti "esorbitante" rispetto a quella necessaria alla consumazione del delitto di rapina. Ciò, a maggior ragione, si estende alla ipotesi di rapina propria. Del pari la Corte ritiene infondata è la censura riguardante l'aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis.
4.5. La Corte di Assise di Appello ritiene corretta la negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche operata dai giudici di prime cure data la efferatezza non usuale che ha connotato il fatto compiuto da parte di un soggetto che, abbondantemente ultraquarantenne, continuava a condurre un esistenza da parassita, sperperando il denaro ricevuto dai congiunti in stupefacenti e prostitute, in assenza di situazioni di disagio personale e familiare che possano minimamente giustificare una tale degenerazione.
5. Il ricorso.
5.1 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - S.T.G.. Il ricorso è affidato a tre motivi.
5.1.1 Al primo motivo si deduce - in riferimento alla avvenuta affermazione di responsabilità - mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento ai canoni normativi di valutazione della prova indiziaria, travisamento della prova ed erronea applicazione di legge processuale con riferimento all'art. 603 c.p.p..
Si sostiene che la Corte di secondo grado abbia meramente riprodotto le argomentazioni della Corte di Assise, senza realizzare un effettivo apprezzamento delle doglianze. In particolare, si ripropongono i punti argomentativi che seguono.
5.1.1. La difesa sottolinea la mancanza gravità e precisione dell'indizio dell'impronta palmare rinvenuta sulla mazza da baseball non potendosi affermare "quando" la stessa sia stata lasciata come affermato anche della medesima sentenza impugnata. Si tratta, dunque, di un dato privo di efficacia indiziante.
5.1.2 La difesa censura come incomprensibile il giudizio di irrilevanza avanzato dalla Corte di Appello circa l'indagine della presenza di DNA dell'imputato sugli oggetti presenti nella casa della A..
5.1.3. Quanto all'impronta di scarpa ritrovata nell'appartamento la difesa rileva che sia un indizio tutt'altro che preciso, posto che si tratta di una comune scarpa sportiva con un numero non particolare (42) e comunque non coincidente con l'impronta della suola della scarpa sequestrata allo S.. Eccepisce, inoltre, che la Corte di Appello ritiene provato che il mancato ritrovamento delle scarpe indossate dall'imputato sia dovuto al fatto che quest'ultimo se ne sia disfatto, ma di tale segmento del fatto non vi è prova.
5.1.4. Circa la valutazione operata dalla Corte di Appello dell'identico atteggiamento avuto dallo S. nel momento di ingresso e in quello di uscita dall'immobile ove abitava la zia, la difesa eccepisce l'assertività della motivazione addotta dalla Corte - e cioè che le reazioni soggettive "non sono generalizzabili" - non essendovi alcun elemento che suffraghi la freddezza dell'atteggiamento di S..
5.1.5. A proposito della sottrazione della borsa, la difesa rileva che il Giudice di Appello risponde alle doglianze difensive con ipotesi non dimostrate, ovvero ritenendo che la borsa sottratta fosse di piccole dimensioni e quindi tale da essere facilmente occultata. A parere della difesa sarebbe stato sufficiente procedere ad una nuova audizione della G. sul punto.
5.1.6. La difesa contesta la erroneità dell'affermazione circa la sussistenza di falso alibi sostenuta dalla Corte. Dalla lettura integrale dell'esame dell'udienza del 15.01.2020 si può costare che nessuna contestazione è stata effettuata dal P.M. circa la falsità dell'alibi, in quanto fu il padre di S. a dichiarare che il figlio si trovava presso l'abitazione dei genitori tra le 18:00 e le 21:00 del (OMISSIS).
La difesa evidenzia che non risulta da alcun atto processuale che S. abbia, nel primo interrogatorio, affermato di essersi trovato a casa dei genitori tra le 18:00 e le 21:00 ed inoltre che talune imperfezioni, omissioni e/o imprecisioni nelle dichiarazioni rese dall'imputato sono pienamente giustificabili dal grave stato di agitazione in cui versava in quei momenti.
5.1.7. La difesa censura la ricostruzione della Corte di Assise di Appello circa la durata dell'aggressione: nello specifico la difesa ritiene apodittica ed incoerente con la complessiva scansione temporale la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che il teste B. abbia qualificato in "circa dieci minuti" la complessiva sua percezione delle urla della A.. La difesa rileva che, posto che la telefonata tra il B. e la G. è avvenuta alle 20:14 con durata di 2 min e 14 sec, il B. non può essersi recato all'abitazione dell' A. per bussare alla porta prima delle 20:17 e aver fatto rientro nella sua abitazione non prima delle 20:18 lasciando la porta aperta e non percependo "nessuna apertura di porta o sbattimento o cose del genere" ma continuando a sentire urla per alcuni minuti. Prima ancora che il teste B. bussasse alla porta erano passati almeno 16/17 minuti da quanto aveva percepito le urla della A., intorno alle 20:00: conseguentemente, la durata delle grida aveva giù superato i dieci minuti. Dieci minuti non può essere, quindi, la durata complessiva delle urla ma solo di quelle che egli sentì dopo essere rientrato presso la propria abitazione. La difesa evidenzia, inoltre, che se S. fosse uscito dalla abitazione della A. dopo le 20:17/18 e prima delle ore 20:20, B. lo avrebbe visto così come avvenne con l'inquilino del terzo piano.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2.
La difesa si duole in primis della formulazione, in modo non definito, della stessa imputazione. Si tratta di imputazione alternativa, che andava precisata e definita in sede di decisione, così come avvenuto in primo grado (ove si è ritenuta la fattispecie di rapina impropria).
In modo del tutto apodittico la Corte di secondo grado propende, di contro, per la rapina propria. Ciò porterebbe a ritenere sussistente l'aggravante finalistica sotto diverso profilo (omicidio commesso ‘per eseguire' la rapina e non già al fine di assicurarsi l'impunità, come ritenuto in primo grado). Si contesta, pertanto, la mutazione di assetto fattuale e giuridico, avvenuta senza argomentazione alcuna.
Con motivazione aggiuntiva la Corte di secondo grado precisa che - in ogni caso - la giurisprudenza più recente ammette la sussistenza della suddetta circostanza laddove la violenza successiva sia da considerarsi esorbitante rispetto alla necessità di assicurarsi l'impunità.
Ma tale assetto, peraltro contestato in diritto dalla difesa, si riferisce alla sola rapina impropria.
La difesa ritiene quindi che la motivazione sia censurabile sotto due profili: anzitutto il concetto di violenza esorbitante, ai fini della sussistenza dell'aggravante, non è applicabile al reato di rapina propria ma pur volendolo ritenere applicabile deve essere dimostrata e motivata l'esorbitanza della violenza ed, inoltre, il giudizio circa la proporzionalità della condotta violenta deve essere condotto sulla base delle circostanze fattuali del caso concreto e alla luce dell'effettivo svolgimento della condotta criminosa, elementi che, nel caso di specie, non possono essere presi in considerazione in quanto non noti con sufficiente precisione, come precisato nella decisione di primo grado. Il punto, in sintesi, non avrebbe trovato trattazione adeguata né in fatto né in diritto.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 62 bis c.p., nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri adottati per la commisurazione della pena e al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Nel caso di specie gli elementi posti a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche sono basati su circostanze che non possono dirsi provate atteso che sono riferibili ad un contesto accusatorio che è puramente di natura indiziaria ed inoltre la motivazione di diniego del beneficio invocato è sostenuto dall'aver imputato condotto "un'esistenza da parassita", spiegazione che merita ferma ed assoluta censura costituendo valutazione della persona dell'imputato ai limiti dell'offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato - al secondo motivo - e per il resto va dichiarato inammissibile.
2. Al primo motivo il ricorrente deduce vizi ricollegabili alla pretesa "deviazione" della decisione dal corretto modello argomentativo della prova indiziaria, con incursioni nella nozione di travisamento di talune risultanze istruttorie.
Nella esposizione delle doglianze, tuttavia, si finisce in larga misura con il proporre una valutazione alternativa di talune emergenze istruttorie, il che risulta incompatibile con la fisionomia ontologica e normativa del giudizio di legittimità.
Trattandosi di un ragionamento probatorio basato su indizi, vanno tuttavia premesse alcune coordinate concettuali e metodologiche, circa l'ambito del controllo spettante alla Corte di legittimità sulla motivazione della sentenza basata su detta tipologia di evidenze.
2.1 Va dunque ricordato - in termini generali - che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di "correlazione" tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e "fatti secondari" capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale "corrispondenza al vero" dell'enunciato introdotto nella imputazione.
La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro "idoneità rappresentativa" rispetto al fatto da provare.
Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra "classe" di elementi), bensì il rapporto esistente tra la "capacità dimostrativa, del singolo elemento considerato, ed il "fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.
In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo intellettivo e logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).
L'indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consente esclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'accusato.
2.2 E' proprio in ragione di tale "deficit strutturale" di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192, comma 2) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678: poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto).
Il singolo indizio, inteso pertanto come dato con contenuto informativo tale da ‘concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va sottoposto a verifica al fine di individuarne il "grado di persuasività" (si veda, sul tema, Sez. I n. 42750 del 9.11.2011, rv 251502) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di ‘gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto usuale nell'ambito della descritta valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, o di smentita).
2.3 II diverso "grado" di gravità del singolo indizio influisce dunque sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, di recente, da Sez. V n. 16397 del 21.2.2014, rv 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.
Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un "raccordo logico" tra un fatto "secondario" e il "fatto da provare".
La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso "significati intermedi", tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze.
Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle "modalità realizzative" del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio; così Sez. I n. 17921 del 3.3.2010, rv 247449).
2.4 Operate tali precisazioni di carattere generale, va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato teconologico..) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio ‘criticò da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 6992 del 30.1.1992 ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 non ha inteso introdurre alcuna "gerarchia di valore" nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva, nonché, tra le altre, Sez. I n. 8511 del 6.7.1992, ric. Russo rv 191509).
3. Nel caso in esame il raccordo logico tra più circostanze indizianti, offerto nella decisione impugnata, non soffre di errori percettivi o di illogicità.
3.1 Ciò perché nei profili di critica il ricorrente tende a realizzare una impropria parcellizzazione di segmenti del fatto, perdendo di vista la necessaria valutazione unitaria e globale dei dati concorrenti. Peraltro, i pretesi spunti di falsificazione non hanno una reale portata di ‘disarticolazioné del ragionamento probatorio e non sono idonei a concretizzare, sul piano processuale, una reale ipotesi alternativa di esplicazione del fatto.
Va precisato, quanto al tema della ipotesi alternativa, che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da portare ad una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello "ragionevole" e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n. 3282 del 2012 del 17.11.2011). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato - tra le altre - da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, tra le altre, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile).
L'affermazione che precede implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la "valenza indicativa" ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. VI n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.
Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.
3.2 In particolare, andando all'esame dei singoli profili di doglianza, va rilevato che al di là della evidente ‘parcellizzazioné dei dati indizianti, il ricorrente non affronta in modo adeguato il nodo essenziale della ricostruzione probatoria, rappresentato dalla prova (tramite le registrazioni video) di un suo ingresso nello stabile alle ore 20.00 del (OMISSIS) e di una sua uscita alle ore 20.20, cercando di neutralizzare la valenza di aspetti che, seppur meno dotati del carattere di gravità, legittimamente concorrono alla complessiva ricostruzione del fatto.
Si è detto, in precedenza, che la connotazione indiziante di un elemento di prova può essere più o meno intensa, senza che ciò escluda l'elemento "meno grave" dalla valutazione globale e unitaria.
Così e', nel caso di specie, per quanto riguarda i punti della impronta palmare dell'imputato sulla mazza da baseball e della misura delle scarpe che hanno lasciato le impronte dal luogo in cui la vittima giaceva a terra verso l'uscita.
E' evidente che si tratta di elementi che - senza il supporto ulteriore rappresentato dalla prova di un ingresso dello S. nello stabile in periodo comprendente il "trambusto" nell'appartamento ascoltato dal teste Klodian - avrebbero una valenza dimostrativa meno intensa (e magari non decisiva), ma la necessaria valutazione congiunta ne esalta, al contrario, la rilevanza dimostrativa.
Ciò perché sul piano logico, come si è rilevato in sede di merito, la mazza da baseball è stata ritenuta lo strumento utilizzato per il segmento violento dell'azione ed è stata rinvenuta a poco più di un metro dalla vittima. La rilevazione dell'impronta palmare sinistra è peraltro indicativa di un utilizzo a mò di clava, corrispondente con la dinamica produttiva delle lesioni. Ciò basta a ritenere corretto, sul piano del metodo, il suo utilizzo in termini di dato indiziante a carico dello S., posto che sono proprio le circostanze di contesto a rendere significativa l'impronta.
Analogamente, che l'aggressore sia un soggetto calzante lo stesso numero di scarpa dello S., in simile contesto, accresce la valenza informativa dei dati raccolti, sempre nella necessaria ottica tesa alla valutazione globale e congiunta dei singoli frammenti.
3.3 Ma soprattutto, pur ritenendosi le ulteriori considerazioni probatorie espresse in sede di merito non decisive e meramente rafforzative, il ricorrente ipotizza un diverso svolgimento del fatto (con aggressione avvenuta dopo le 20.20) in modo del tutto apodittico, attraverso una impropria rilettura - in sede di legittimità - delle risultanze istruttorie. La A. non aveva ancora consumato la cena (come risulta dalla decisione di primo grado) e tale dato di contesto porta a convalidare la tesi dell'aggressione avvenuta subito dopo le ore 20.00. Inoltre, la A., come pure rilevato in sede di merito, avrebbe aperto la porta di ingresso ad un soggetto non conosciuto, contrariamente alle sue rigide abitudini.
Ne' l'istruttoria ha consentito di acquisire reali spunti di falsificazione dell'assunto accusatorio. Resta ferma, infatti, la valenza indiziante a carico della deposizione resa dal teste B.K., nonostante le deduzioni difensive. La condotta tenuta dal teste, come risulta dagli atti, è stata narrata con una sequenza che colloca "temporalmente" le urla della A. poco dopo le 20.00 e tale dato è confermato dal fatto che la telefonata alla badante avvenne - ovviamente in virtù della persistenza del trambusto - alle 20.14 (come da tabulato). Questo è l'unico dato non soggettivo, che conferisce la dovuta certezza alla collocazione temporale dell'aggressione nel range di presenza dello S. (secondo l'analisi delle videoriprese) nello stabile. Le restanti informazioni fornite dal teste (tempo intercorso tra la "bussata" alla porta e fine dei rumori, alfine quantificato in circa cinque minuti), sono - per forza di cose, soggettive e non possono determinare la costruzione di una reale ipotesi alternativa, così come il fatto che il teste non abbia notato - in discesa - lo S. ha trovato logica spiegazione nelle decisioni di merito, posto che Klodian era intento a realizzare, per conto della sorella, lavori di sistemazione dell'appartamento e non stazionava sul pianerottolo.
In conclusione, il motivo si presenta come meramente rivalutativo e non si confronta in modo adeguato con l'obbligo di valutazione congiunta dei dati indizianti, sì da ricadere nella inammissibilità (in parte) per manifesta infondatezza e (in parte perché non consentito)....
4. Il secondo motivo è fondato, per le ragioni che seguono.
4.1 Il primo profilo, su cui occorre soffermarsi, è quello relativo alla ricostruzione cronologica della sequenza delle condotte poste in essere dallo S., in rapporto alla formulazione della imputazione.
4.1.1 La Corte di primo grado, nelle sue argomentazioni, parte da una ricognizione del contenuto espressivo della imputazione che risulta - a parere del Collegio- corretta, nel senso che la circostanza aggravante (riferita al delitto di omicidio) di cui all'art. 61 c.p., comma 1. n. 2 è stata chiaramente contestata in forma alternativa
Si compie riferimento tanto all'omicidio inteso come reato-mezzo (per eseguire la posteriore rapina) che all'omicidio commesso dopo la consumazione della rapina ed al fine di assicurarsi l'impunità.
Si tratta di due ipotesi distinte, ferma restando l'esistenza di un nesso funzionale tra le due condotte illecite realizzate (qui una rapina e un omicidio).
Non a caso, la previsione di legge di cui all'art. 576, comma 1, n. 1 fa riferimento a ‘taluna delle circostanze' indicate nell'art. 61, n. 2.
Ora, la contestazione alternativa, sempre possibile ove le fonti di prova raccolte durante la fase delle indagini non consentano, per profili di ambiguità, di rappresentare con nettezza uno degli elementi tipici del reato (tra cui le aggravanti, la cui ricorrenza va parimenti dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio) spinge l'istruttoria ad un chiarimento e deve essere "sciolta" nella decisione a cognizione piena.
Si veda, sul tema, quanto affermato, tra le altre, da Sez. III n. 7623 del 22.5.1998, rv 211430, secondo cui: anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento della attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. Tale metodo risponde ad una esigenza della difesa, atteso che l'incolpato da un lato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento. e dall'altro non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione.
4.1.2 La Corte di primo grado, dunque, con diffuse argomentazioni (assenza di visibile programmazione dell'omicidio, difficoltà ricostruttive correlate al periodo di ricovero della A. che ha impedito di realizzare una rilevazione accurata delle lesioni) ha "sciolto il tema" con netta affermazione di una violenza scatenatasi dopo la rapina (ferma restando la mera possibilità di un inizio di minaccia o violenza antecedente) allo scopo di assicurarsi l'impunità per la condotta tenuta.
In tal modo, ad essere stata "applicata" è la porzione espressiva della aggravante che vede il delitto di omicidio (azione violenta sostenuta da dolo eventuale) commesso per assicurarsi l'impunità per la sottrazione di oggetti già avvenuta ed in ciò ha qualificato la rapina di cui al capo b) come rapina impropria (la violenza sarebbe stata essenzialmente posta in essere dopo la sottrazione e al fine al fine di assicurarsi l'impunità).
Da qui la doglianza difensiva circa il possibile "assorbimento" del disvalore dell'aggravante in parola nella fattispecie di rapina impropria, data la coincidenza parziale di elemento costitutivo (il finalismo di assicurarsi l'impunità è radice tanto della rapina impropria che della aggravante) e la comune modalità di commissione (tramite violenza alla persona).
In altre parole, ferma restando la avvenuta consumazione dei due reati distinti (la rapina impropria e l'omicidio), in ragione della diversità di evento, non potrebbe ritenersi sussistente - quanto all'omicidio - l'aggrante finalistica, trattandosi di un elemento già ricompreso nella figura di reato concorrente (art. 84 c.p., limitato alla circostanza aggravante, da elidere al fine di evitare la duplicazione di effetti sanzionatori).
4.1.3 Posta di fronte alla doglianza difensiva, mossa su simile quadro, la Corte di secondo grado ha in primis variato - senza adeguato supporto dimostrativo e senza puntuale critica della prima decisione - il profilo fattuale, ritenendo certo che la violenza fu, almeno in parte, esercitata già al fine di commettere la rapina, che pertanto sarebbe da ritenersi rapina "propria".
Si è poi diffusa in una motivazione "alternativa", nel senso che si è affermato che anche in ipotesi di rapina impropria la connotazione della violenza "esorbitante" avrebbe - secondo recenti arresti interpretativi - sorretto la particolare aggravante finalistica.
4.2 Simile modus procedendi va ritenuto viziato, sia in fatto che in diritto, per le ragioni che seguono.
Va premesso che - in diritto - l'aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina andrebbe di certo mantenuta in ipotesi di rapina ‘proprià, commessa immediatamente dopo l'omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso ‘per eseguire' la rapina ad esso posteriore. In simile evenienza, l'unico profilo di potenziale ‘assorbimentò riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente) ma ciò che rileva ai fini dell'aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l'aver previamente deliberato l'omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell'aggravante.
Ben diverso è il caso dell'omicidio commesso "immediatamente dopo" l'impossessamento (rapina impropria) ed al fine di assicurarsi l'impunità.
In detta seconda ipotesi ad essere in parte coincidenti (tra il reato concorrente e l'aggravante dell'omicidio) non sono solo le modalità commissive (la violenza) ma soprattutto il finalismo dell'azione (violenza per assicurarsi l'impunità), aspetto che finisce con essere incriminato due volte, la prima quale elemento costitutivo della rapina impropria, la seconda come elemento che caratterizza l'aggravante del delitto di omicidio.
Circa tale aspetto, pur consapevole di opnioni diverse nel cui ambito si utilizza il parametro del quantum di violenza esercitata (Sez. I n. 18116 del 21.3.2017, rv 270703; Sez. I n. 21730 del 5.2.2019, rv 276333), il Collegio - nel caso in esame intende riportarsi ai precedenti che in simile evenienza escludono che (ferma restando la ricorrenza di entrambi i delitti) il delitto di omicidio possa ritenersi aggravato dalla previsione di legge di cui all'art. 61 c.p., comma 1,n. 2.
Sul tema, l'insegnamento espresso da Sez. I n. 42371 del 16.11.2006, rv 235570 (di recente ripreso da Sez. I n. 51457 del 21.6.2017, rv 271593) appare del tutto condivisibile. In tale decisione si è precisato che (..) coglie nel segno la censura esposta nel terzo motivo, che rettamente denunzia la violazione dell'art. 15 c.p., dell'art. 61c.p., n. 2 e degli artt. 576 e 628 c.p. commessa dalla impugnata sentenza che, richiamando una recente, isolata, pronuncia di questa Corte (Cass. sent. n. 26435/05), dopo aver ricondotto la rapina commessa dal Timis alla ipotesi di cui all'art. 628 c.p., 1 cpv. (commissione della violenza per assicurarsi il possesso del denaro sottratto e l'impunità dal delitto), ha negato che l'aggravante teleologica dell'omicidio dovesse ritenersi esclusa, per l'assorbimento (della violenza alla persona, elemento costitutivo della rapina impropria) imposto dalla applicazione del principio di specialità. Il fermo indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 5189/06 12359/90 - 6247/89 - 10708/82), contrastato con una mera affermazione di non condivisione dalla richiamata sentenza del 2005, rende infatti operativo, in termini di inapplicabilità per "assorbimento" dello stesso fatto, il principio di specialità: e ciò sull'esatto assunto che nella rapina impropria l'elemento intenzionale (la volontà di recare violenza per assicurarsi il prodotto del delitto o l'impunità per esso) viene già valutato come dolo specifico nel mentre nell'omicidio aggravato ex art. 61 c.p., n. 2, esso verrebbe (nuovamente) valutato come circostanza aggravante.
E tale indirizzo appare del tutto condivisibile là dove si articola in argomentazioni del tutto coerenti con la prevalente natura soggettiva della aggravante teleologica (posta infatti a censurare la maggior riprovevolezza etica e la più alta pericolosità sociale di chi agisca delittuosamente in rapporto finalistico con ulteriore delitto), imponendo di affermare che una volta che la volontà del soggetto (di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità dalle sue conseguenze) sia stata assunta come elemento costitutivo del delitto di rapina impropria, tale volontà non può essere nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmente commesso (..).
Risulta, a parere del Collegio, preferibile la interpretazione che valorizza la coincidenza - tra le due disposizioni in rilievo - tanto della modalità commissiva (uso di violenza) che soprattutto del finalismo (assicurarsi l'impunità), posta la natura soggettiva dell'aggravante, che andrebbe, ove applicata, a duplicare un effetto sanzionatorio già compreso nel delitto di rapina impropria - in modo non consentito (bis in idem sostanziale).
La tesi diversa, a parere del Collegio (con mantenimento dell'aggravante finalistica dell'omicidio anche lì dove il delitto concorrente sia la rapina impropria) introduce una variabile (la esorbitanza della violenza) non espressamente prevista dalla legge, che si limita ad aggravare il delitto di omicidio in presenza del particolare nesso finalistico, nesso che nel caso in esame è elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso.
4.3 Dalle superiori considerazioni emerge, per più ragioni (sia processuali che sostanziali), la necessaria rivisitazione dei profili in fatto, previo annullamento - in tale parte - della decisione impugnata. Ciò perché la incertezza ricostruttiva, quanto alle fasi realizzative dei due delitti contestati e alla qualificazione della aggravante - sotto il profilo della agevolazione esecutiva o del finalismo di assicurarsi l'impunità-, non può permanere in sede di decisione. In tale ambito ricostruttivo, il giudice del rinvio libero di determinarsi in fatto - sarà vincolato dal principio di diritto sin qui espresso, nel senso che nella sola ipotesi di qualificazione della rapina in termini di rapina impropria (con violenza posta in essere al fine di assicurarsi l'impunità) ciò dovrà determinare la esclusione dal quadro sanzionatorio della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2, fermo restando il concorso delle due autonome figure di reato (omicidio e rapina).
5. Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, restando aperto - per converso - il punto della commisurazione della pena, per quanto detto sopra.
5.1 Quanto al profilo delle circostanze attenuanti generiche, nessun vizio è ravvisabile nella decisione impugnata.
In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.
L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un "aspetto" del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 c.p. il principale ‘serbatoiò di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.
In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841).
Le linee-guida della "gravità del reato" (art. 133 comma 1) e della "capacità a delinquere del colpevole" (art. 133 comma 2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis c.p..
Nel caso in esame le caratteristiche di particolare efferatezza e gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi sulla personalità (non potendosi ritenere tale la mera condizione di incensuratezza) hanno legittimamente comportato la negazione della richiesta attenuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise d'Appello di Torino.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2022