RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, l'imputato avanzava istanza di rito abbreviato. Ammesso il rito, le parti discutevano, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura dell'allegato dispositivo. Come emerge dalla CNR in data 18.5.2023 a cura della Questura di Torino, emerge che la persona offesa, tale Ro.Ag., il 26.4.2023 alle ore 16 si trovava a Torino in via (…); in tale frangente, dopo aver superato l'angolo con via (…), veniva avvicinata da un soggetto di circa 25/30 anni, di carnagione olivastra, statura media, corporatura robusta; l'uomo le strappava la borsa e, dopo essere salito a bordo di una Fiat 500, si dava alla fuga; dopo alcuni istanti, probabilmente perché ostacolata nella marcia da altri veicoli in sosta, l'auto tornava indietro in retromarcia; nel tentativo di fermare il mezzo e recuperare la borsa, la donna si aggrappava a un tergicristallo del veicolo; l'uomo alla guida, incurante della presenza della persona offesa, continuava nella marcia e la trascinava per un tratto fino a scaraventarla a terra, dopo che il tergicristallo si staccava dalla carrozzeria. Nella caduta, la donna riportava lesioni personali gravi consistite nella frattura del femore destro con prognosi di giorni sessanta s.c. Sul posto, era presente un soggetto, tale Pi.Lu., che aveva assistito all'episodio criminoso. Questi riferiva che il 26.4.2023, mentre alle ore 16, si trovava davanti alla propria abitazione sita a Torino in via (…) n. 27, la sua attenzione veniva attirata dalle urla di una donna, che chiedeva aiuto, proveniente dalla vicina via (…); in tale frangente, egli notava una Fiat 500 di colore nero, che, con una manovra spericolata, invertiva il senso di marcia e si dava alla fuga. Egli aveva modo di registrare il numero di targa: (…); subito dopo prestava soccorso a una donna anziana, che si trovava a terra, nel frattempo assistita da alcuni passanti; qui apprendeva che la donna era stata dapprima derubata e poi "trascinata via dal veicolo" nel tentativo di recuperare la refurtiva.
La P.G. acquisiva i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle zone limitrofe ai luoghi in cui si erano consumati i fatti, ricostruendoli in maniera esattamente corrispondente a quanto denunciato. Veniva altresì individuato il veicolo, con targa corrispondente alla serie alfanumerica riferita da Pi.. Il veicolo veniva osservato dai filmati nei momenti precedenti al fatto. Sulla base di quanto emerge dall'analisi dei fotogrammi acquisiti, l'automobile aveva entrambi i tergicristalli intatti, aveva al suo interno un profumatore per abitacolo di colore giallo, non aveva la maniglia della portiera lato passeggero e presentava una ammaccatura sulla portiera destra. Sulla base degli accertamenti sulla proprietà del veicolo, in occasione di un servizio di osservazione predisposto dalla P.G. il 28.4.2023, il mezzo veniva rinvenuto in sosta nei pressi del domicilio di Sa., a Torino in via (…) n. 21. II veicolo risulta di proprietà dello stesso imputato, che era stato più volte controllato a bordo dello stesso. Nel corso del servizio di osservazione, gli operanti notavano anche la mancanza di un tergicristallo che la persona offesa riferisce di aver strappato nel vano tentativo di fermare la corsa del veicolo. Acquisita la fotografia dell'imputato, la persona offesa, sottoposta a individuazione fotografica, riconosceva nella relativa effigie, una "discreta somiglianza" con l'autore dell'aggressione. Dall'analisi dei tabulati telefonici, emergeva che il dispositivo in uso all'imputato aveva agganciato celle telefoniche compatibili con il luogo in cui era avvenuto il fatto e in orari con esso parimenti compatibili. Sottoposto a misura cautelare, il Sa., nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ammetteva l'addebito, riferendo di aver agito in un momento di fragilità legato all'uso di cocaina.
Alla stregua di tali risultanze, tenuto conto della confessione resa necessitata dalla concludenza degli altri elementi emersi (tabulati telefonici; dichiarazioni di Pi.; individuazione del veicolo risultato di proprietà dell'imputato; immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso gli spostamenti di quel veicolo, attestandone la presenza in circostanze del tutto sovrapponibili con la realizzazione dell'atto predatorio), può affermarsi la penale responsabilità del Sa. per i reati a lui contestati. Attese le pacifiche modalità esecutive, descritte dalla persona offesa, e che trovano riscontro nelle dichiarazioni del teste Pi., il fatto predatorio non può essere qualificato come furto con destrezza, in quanto l'imputato esercitava violenza nei confronti della persona offesa quando aveva già sottratto la borsa. La condotta, consistita nel trascinamento della vittima che si era aggrappata al tergicristallo del veicolo nel tentativo di arrestarne la corsa, integra ipotesi di violenza esercitata immediatamente dopo la sottrazione al fine di conseguire il possesso della cosa ovvero di procurarsi la impunità. Il che consente di ritenere la fattispecie di rapina impropria consumata. Trattasi di fatto aggravato a termini di contestazione, essendo credibile che l'imputato avesse diretto l'azione predatoria nei confronti di un soggetto che, data la età avanzata (classe 1937), si trovava assai verosimilmente in condizione di fragilità da lui stesso direttamente constatata e di cui egli ha inteso profittare. Sussiste poi la fattispecie di lesioni personali gravi in considerazione delle conseguenze procurate e della durata della malattia, non dubitandosi, avuto riguardo alle relative modalità esecutive, che l'imputato si fosse rappresentato ed avesse voluto la manovra del veicolo come diretta ed idonea ad attentare alla integrità fisica della vittima. Egli, per conseguire il profitto del fatto predatorio, non si è fatto scrupolo alcuno nel realizzare una manovra di guida certamente pericolosa, rappresentandosi e volendo le lesioni derivate come conseguenza della sua azione violenta. La particolare spregiudicatezza della manovra di guida consente di ritenere che egli si fosse rappresentato ed avesse voluto che dalla sua condotta derivassero importanti conseguenze lesive in capo alla persona offesa tali da creare una inabilità superiore ai quaranta giorni (donde la fattispecie aggravata di cui all'art. 583 c.p.).
Quanto al trattamento sanzionatorio, i fatti risultano avvinti dalla continuazione, in quanto commessi nello stesso contesto temporale e pertanto in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Più grave è il fatto di cui al capo 1. Valutato il recente precedente per reato a base violenta, sussiste la recidiva contestata, potendosi ritenere i fatti per cui si procede sintomatici di una maggior riprovevolezza desumibile da quel precedente. Tenuto conto del leale contegno processuale e delle verosimili precarie condizioni di vita, sì reputa l'imputato meritevole della concessione delle attenuanti generiche che, in considerazione della confessione e valutato il non rilevante "peso" della recidiva (annoverando egli un solo precedente), possono essere riconosciute con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e recidiva, non nella massima estensione in assenza del risarcimento del danno. Valutata la particolare cruenza della violenza esercitata (che provocava il trascinamento a terra della persona offesa esposta a rilevanti conseguenze lesive) e tenuto conto della peculiare natura della condotta realizzata in danno di soggetto anziano e come tale, più vulnerabile, si stima equo determinare la pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, in anni sei di reclusione ed Euro 1200 di multa. In considerazione dell'operare delle circostanze attenuanti generiche, non nella massima estensione, la pena viene ridotta ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 900 di multa. Avuto riguardo alla particolare gravità delle conseguenze lesive procurate (la persona offesa riportava frattura, che richiedeva una lunga degenza ospedaliera), la pena viene aumentata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 2 ad anni cinque di reclusione ed Euro 1200 di multa. Operata la riduzione per il rito, la pena viene determinata in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 800 di multa. Segue l'applicazione delle pene accessorie di legge, oltre che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere. Atteso il titolo di reato (art. 628 comma 3 c.p.), l'imputato non è nelle condizioni per poter fruire delle pene sostitutive, trattandosi di fattispecie ex lege ostativa alla loro applicazione. Le cose in sequestro, in quanto non suscettibili di confisca, debbono essere restituite all'imputato. Il carico di lavoro e la natura delle questioni trattate impongono la fissazione di un termine per la redazione dei motivi in pendenza del quale si dispone ex lege la sospensione del termine di custodia cautelare.
P.Q.M.
visti gli artt. 442 e 533 e ss. c.p.p.,
dichiara Sa.Ac. colpevole dei reati a lui ascritti unificati dal vincolo della continuazione, ritenuta violazione più grave quella di cui al capo 1, concesse le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravante e recidiva, lo condanna alla pena già ridotta per il rito di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere
visto l'art. 29 c.p.,
applica a Sa.Ac. la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
ordina il dissequestro e la restituzione all'imputato del contratto e delle schede telefoniche in sequestro
visto l'art. 544 c.p.p.
indica in giorni quaranta il termine di deposito della motivazione visto l'art. 304 c.p.p.
dichiara sospeso il termine di durata della misura cautelare in pendenza del suddetto termine.
Così deciso in Torino il 13 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2023.