FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15/02/2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria in data 16/03/2021, appellata anche da V.C., ha rideterminato la pena confermando il giudizio di responsabilità penale per i reati di rapina aggravata in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, ricettazione.
2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo:
violazione dell'art. 110 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui alla L. n. 895 del 1976, artt. 2, 4 e 7 - capo b) - nonché carente ed erronea motivazione circa la consapevolezza della detenzione della pistola da parte degli esecutori materiali della rapina;
violazione dell'art. 648 c.p. in combinato disposto con l'art. 110 c.p. in ordine al capo c), relativo alla ricettazione della targa apposta sul motociclo utilizzato per la rapina, non essendo provato l'elemento soggettivo della responsabilità concorsuale ossia la consapevolezza dell'apposizione di una targa proveniente da un veicolo oggetto di denuncia di furto;
violazione della legge penale in ordine al concorso delle due circostanze aggravanti ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 unitamente all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, trattandosi di ipotesi poste in rapporto di specialità che, in ogni caso, non potevano dar luogo ad un duplice aumento di pena.
3. I primi due motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché attengono a censure di merito, a fronte della cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, basata su una lineare ricostruzione della condotta delittuosa alla stregua delle risultanze istruttorie, così come acquisite in ragione del rito scelto (in particolare, l'informativa della Questura di Reggio Calabria del (Omissis), le immagini del sistema di videosorveglianza, le dichiarazioni della persona offesa, i riscontri di polizia).
La Corte di Appello, richiamata la sentenza di primo grado, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha evidenziato come il compito svolto dal ricorrente non fosse stato solo quello di sopralluogo e vigilanza, ma anche di esecuzione materiale della rapina, bloccando il transito della vettura condotta dalla persona offesa, consentendo l'intervento armato dei due complici a bordo del motociclo, e come la rapina fosse stata programmata con largo anticipo, con suddivisione precisa di compiti e ruoli (pagine da 90 a 94 della sentenza impugnata).
In tale contesto, il concorso nel delitto di porto di arma da sparo è stato giustificato dalla ideazione, pianificazione ed esecuzione dell'azione violenta, con conseguente consapevolezza di tutti i partecipanti dell'utilizzo dell'arma, necessaria per commettere il delitto; ugualmente, il concorso nella ricettazione della targa apposta sul motoveicolo utilizzato dai due complici, si inserisce nella programmazione dell'impresa criminosa e delle sue modalità concrete di realizzazione, dovendosi necessariamente prevedere la disponibilità di un veicolo non identificabile e non riconducibile agli autori della rapina.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La corte territoriale, premesso che risultava provato che il fatto era stato commesso da più persone riunite, due delle quali con volto travisato da caschi integrali, e con l'uso di un'arma da sparo, ha ritenuto che con le aggravanti dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, concorresse quella di cui all'art. 112 c.p., n. 1 essendo risultati i correi in numero di cinque (pagine 94 e 95 - p. Le circostanze. Art. 628 c.p., comma 3 e art. 112 c.p.).
4.1 Sebbene la questione non risulti definita in termini uniformi dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio di aderire all'opzione ermeneutica già fatta propria da questa sezione, secondo cui, in tema di rapina, l'aggravante speciale delle più persone riunite ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1, non esclude l'applicazione della aggravante comune di cui all'art. 112 c.p., n. 1, prevista per le ipotesi di concorso nel reato, escludendosi la sussistenza di un rapporto di continenza tra le due fattispecie, così come pure affermato anche di recente (sez. 1, sent. n. 43376 del 24/06/2022, D'Acunzo, Rv. 283741) sul presupposto che l'aggravante della rapina, da un lato, già prevede l'applicabilità del relativo e assai rilevante aumento di pena nel caso in cui i soggetti agenti siano cinque o più e, dall'altro, contiene l'ulteriore elemento specializzante della simultanea presenza dei correi al momento e nel luogo di realizzazione delle condotte tipiche.
Le circostanze in oggetto possono, invece, concorrere in quanto prendono in considerazione aspetti diversi della condotta criminosa, al fine di prevedere una sanzione maggiormente afflittiva con riferimento a parametri differenti.
In particolare, la circostanza aggravante dell'essere i correi in numero pari o superiori a cinque punisce più gravemente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una quantità di persone tale da determinare una più incisiva manifestazione di capacità criminale, anche sotto il profilo della riunione e dell'organizzazione, a prescindere dalla presenza sulla scena criminosa di tutti i correi. La circostanza aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, sanziona, invece, più gravemente la maggiore pericolosità e la maggiore forza intimidatrice - cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima derivante della violenza e della minaccia portata simultaneamente da più persone, compresenti all'azione (sez. 2, n. 20217 del 06/05/2016, Di Donato, Rv. 266893; sez. 2, n. 42738 del 20/10/2015, Bidognetti, rv 264816; sez. 2, n. 36243 del 26/06/2009, Drago, rv. 245595; da ultimo, sez. 7, ord. n. 39947 dell'08/7/2022 n. m.).
4.2. La conclusione che precede trova preciso riscontro in una pronuncia delle Sezioni Unite che, esaminando la ratio del notevole inasprimento delle pene previste per la fattispecie del reato-base del delitto di estorsione nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone, ha richiamato anche le altre ipotesi di aggravamento previste dall'art. 628 c.p., comma 3 (violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; posta in essere da persone che fanno parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p.) - evidenziando come tutte siano riconducibili ad una identica logica, avendo voluto il legislatore sanzionare più gravemente le condotte che creino maggiore intimidazione e riducano le possibilità di difesa della vittima, posta in stato di incapacità di volere ed agire.
Proprio per tale ragione, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, se è vero che la ratio dell'aggravamento di pena consiste nel maggiore effetto intimidatorio e nella minorata difesa della vittima, è pure vero, però, che essa è ravvisabile soltanto, quanto alla aggravante delle più persone riunite, nella compresenza nel luogo e nel momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia di più soggetti agenti; soltanto in tal caso, infatti, la vittima, trovandosi di fronte non ad un singolo, ma ad un gruppo, sarà più intimidita ed incapace di reagire efficacemente.
Si è escluso, di conseguenza, che la ragione dell'aggravamento di pena vada ravvisata nella maggiore pericolosità intrinseca del fatto commesso da più persone, in quanto la maggiore oggettiva pericolosità dell'azione criminosa posta in essere da più persone è esattamente la ratio dell'aggravamento di pena previsto dall'art. 112 c.p., n. 1, norma che prevede un inasprimento delle pene quando i concorrenti nel reato siano cinque o più persone (in termini, in motivazione, Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518).
4.3. Le due aggravanti, pertanto, possono concorrere, proprio per la diversa connotazione dell'azione criminosa, sotto il medesimo profilo del numero dei concorrenti nel reato, per la duplice, maggiore gravità della condotta dei rapinatori, volta a porre la vittima in uno stato di particolare soggezione psicologica e, al tempo stesso, caratterizzata da uno specifico coefficiente di pericolosità, derivante dalla organizzazione con finalità delittuosa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2023