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Riesame: sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e non verbalizzate

Riesame

Cassazione penale sez. VI, 06/11/2017, n.56995

Sono inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p.p. (Fattispecie relativa ad utilizzazione delle dichiarazioni in sede cautelare in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che anche nel caso in cui il dichiarante, non ancora raggiunto da indizi di reità, sia una persona informata sui fatti, l'omessa verbalizzazione delle sue dichiarazioni ne determina l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., per violazione del divieto implicito stabilito dalla legge di acquisirle in assenza di formale verbalizzazione) .

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato quella emessa il 06/04/2017 dal GIP del medesimo Tribunale che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di R.G. in relazione all'accusa provvisoria di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1), aggravata dalla recidiva reiterata specifica infra - quinquennale, reato commesso in una cd. piazza di spaccio con la fattiva collaborazione di un complice in funzione di vedetta per l'eventualità di controlli di polizia e datosi alla fuga all'arrivo degli operanti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, reiterando la doglianza già formulata dinanzi al Tribunale del Riesame, deduce la violazione degli artt. 63,191,350 e 357 c.p.p. e la nullità delle dichiarazioni rese da I.F., sorpreso in sua compagnia all'interno dello stabile dove la Polizia Giudiziaria riteneva si stesse spacciando droga e che fin dall'inizio avrebbe dovuto assumere la qualità d'indagato, come tale impossibilitato a rendere dichiarazioni etero accusatorie verso terzi. Deduce, infatti, il ricorrente che al momento del fermo di P.G. l' I. non poteva non essere considerato a tutti gli effetti un indagato, visto che in quel momento la sua posizione processuale era apparentemente identica alla propria. Deduce, inoltre, che le dichiarazioni rese dall' I. non possono neppure essere ricondotte nell'alveo dell'art. 350 c.p.p., comma 7, dal momento che gli stessi verbalizzanti non le indicano come "spontanee". Ulteriore profilo di censura è costituto dal fatto che quelle dichiarazioni non sono state nè verbalizzate ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p., nè sottoscritte dal dichiarante, ma semplicemente riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria, come tali dovendo, perciò, considerarsi acquisite in violazione di un divieto di legge da ricondurre alle ipotesi di inutilizzabilità patologica di cui all'art. 191 c.p.p., rilevante anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. A fronte delle doglianze sopra indicate, come anzidetto già formulate in sede di riesame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dallo I., sebbene non verbalizzate e semplicemente riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357 c.p.p., comma 1, in quanto al rifiuto dello interessato di verbalizzarle e sottoscriverle, la Polizia Giudiziaria aveva compilato l'annotazione stessa nel "fisiologico espletamento di compiti istituzionali", costituendo la stessa "unica forma possibile e in concreto praticabile" di documentazione dell'attività d'istituto svolta. Tale motivazione rappresenta, tuttavia, una mera tautologia perchè, anche a ritenere il dichiarante persona non raggiunta da indizi di reità ma semplicemente in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p., comma 1), l'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c), imponeva la verbalizzazione delle informazioni così acquisite e la relativa omissione non può non comportarne l'inutilizzabilità per violazione del divieto, implicito ma incontestabilmente disposto dalla legge, di acquisirle in assenza di formale verbalizzazione e quindi in violazione dell'art. 191 c.p.p.. Sarebbe, invero, sicuramente molto agevole ai fini della pronta documentazione dell'attività investigativa svolta, ma obiettivamente contrastante con la necessità di consentire il vaglio delle fonti di prova dichiarative in tutte le successive fasi processuali, l'acquisizione sommaria o per sintesi delle fonti stesse mediante la semplice redazione dell'annotazione di cui all'art. 357 c.p.p., comma 1, e senza le formalità che, invece, proprio ai predetti fini, la legge impone mediante il rispetto delle modalità di documentazione di cui all'art. 373 c.p.p.. Tale profilo, che risulta evidentemente assorbente rispetto a quello riferito alla violazione dell'art. 63 c.p.p., comporta la scomparsa di ogni altro elemento indiziario a carico del ricorrente, atteso che l'accusa provvisoria di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti poggia, come da ordinanza, unicamente sulle dichiarazioni rese dall' I. di avere da lui acquistato una dose di cocaina al prezzo di 20 Euro. 3. L'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio al pari di quella cautelare genetica del GIP del Tribunale di Napoli, dalla prima confermata, con la conseguente immediata remissione in libertà del ricorrente. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè quella in data 06/04/2017 del GIP del Tribunale di Napoli e ordina l'immediata liberazione di R.G. se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2017. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017
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