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Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà

Rapina

Cassazione penale , sez. II , 25/03/2022 , n. 35134

È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. V.M. impugna la sentenza in data 20/11/2020 della Corte di appello di Roma che -accogliendo l'appello del Procuratore generale- ha riformato la sentenza in data 9/2/2016 del Tribunale di Roma, riqualificando il fatto quale rapina aggravata e non come tentativo di rapina aggravata, per come ritenuto dal Tribunale. Deduce: 1.1. "Manifesta illogicità della motivazione - Violazione di legge in riferimento all'art. 628, c.p.". Violazione dell'art. 597 c.p.p., essendo stato violato sia il principio devolutivo, che le norme del giusto processo". Con l'unico motivo di ricorso si sostiene che la Corte di appello è incorsa nel vizio della violazione di legge là dove ha riqualificato il fatto come rapina impropria consumata. A tal proposito il ricorrente osserva che nel caso concreto in esame non c'e' stata sottrazione, con la conseguenza che il reato doveva ritenersi configurato nella forma tentata, visto che i beni non erano stati neanche individuati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. 1.1. Ai fini dell'esatto discrimine tra la fattispecie consumata e quella tentata della rapina impropria va richiamato il seguente principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite: "e' configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità", (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01). La Corte di appello, in realtà, aderisce a questo insegnamento, ma lo applica al caso concreto in maniera errata. I magistrati dell'appello, infatti, ritengono fondata la tesi d'accusa, evidenziando che "vi sono, pertanto, molteplici indizi che si coagulano attorno all'ipotesi ricostruttiva perorata dall'organo di accusa dimostrando che i ladri fecero ingresso nell'appartamento e, per un tempo apprezzabile, ebbero la disponibilità esclusiva dei beni che vi si trovavano custoditi all'interno". In tale brano di motivazione riassuntiva degli elementi a disposizione del giudicante - non si rintraccia, però, l'elemento della sottrazione, affatto necessario al fine di ritenere configurata la rapina impropria nella forma consumata. Esso, infatti, non può essere identificato - per come prospetta la Corte di appello - con il mero accesso del soggetto agente nell'immobile con intenzioni furtive, giacché tale evenienza si colloca nella fase degli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla sottrazione di beni, rimanendo - però - al di fuori della consumazione ove la sottrazione non sia effettivamente realizzata. E che la sottrazione non si sia realizzata è espressamente riconosciuto dalla stessa Corte di appello. Da ciò consegue che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di violazione di legge, ritenendo configurata l'ipotesi della rapina impropria consumata pur in assenza della sottrazione. La sentenza va, dunque, annullata sul punto, perché il fatto deve essere qualificato come tentativo di rapina impropria. L'annullamento, comunque, può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 2, lett. l), potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, che ha applicato il minimo della pena comminata per la rapina consumata. Si può pertanto partire dal minimo edittale della pena prevista per il tentativo di rapina, pari ad anni uno di reclusione ed Euro 700,00 di multa, ridotta per il rito prescelto alla pena finale di mesi otto di reclusione ed Euro 466,00 di multa. P.Q.M. riqualificato il fatto come tentata rapina impropria, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena in anni uno di reclusione ed Euro 900,00 di multa. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2022. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2022
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