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Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova

Cassazione penale sez. IV, 11/10/2023, (ud. 11/10/2023, dep. 18/10/2023), n.42460

Il travisamento della prova (utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o omessa valutazione di una prova decisiva), postula l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco, trattandosi altrimenti di un'attività valutativa che, come tale, resta imprescindibilmente riservata al potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile se questi abbia dato esauriente e logica illustrazione delle modalità del suo esercizio.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Piacenza del 19.05.22, resa all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80 perché in concorso con G.R., giudicato separatamente, deteneva al fine di spaccio 40 panetti di cocaina del peso complessivo di Kg 43,716 (contenenti gr 80,49 % di principio attivo pari a kg 34,140 equivalenti a 230.738 dosi medie singole), trasportati su trattore stradale con rimorchio guidato dal correo e occultati in un cassettone rivestito di materiale bituminoso e di alluminio ricavato mediante modifica della struttura originale del rimorchio medesimo. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sopra citata ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, l'odierno ricorrente deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermata responsabilità in relazione alla modifica strutturale del semirimorchio ove era occultata la sostanza stupefacente sulla base della carica formale rivestita, omettendo la valutazione concreta del coinvolgimento di altri soggetti ben individuati che, oltre l'autista, avevano la gestione del rimorchio durante gli spostamenti, senza alcun controllo da parte della compagine aziendale della FGM. II) violazione di legge e vizio di motivazione laddove si è ritenuto che l'acquisto del mezzo e l'assunzione dell'autista poi arrestato faceva parte del piano criminoso posto in essere dalla ditta dell'imputato per la consumazione del reato attribuitogli. III) violazione di legge e travisamento della prova quanto alla giustificazione resa dall'imputato in relazione alla ragione dell'intervento personale il 14.12.2020, teso al recupero personale del mezzo, posteggiato a (Omissis), per far fronte ad un nuovo trasporto previsto per il martedì successivo. La Corte erroneamente ha ritenuto che il nuovo viaggio era previsto per il fine settimana e che il mezzo non aveva bisogno di riparazioni e che quindi non vi erano ragioni per il recupero diretto e urgente da parte del titolare. IV) violazione di legge e travisamento della prova in ordine alla omessa valutazione della prova decisiva relativa alla dichiarazione resa dall'imputato di essersi volontariamente fermato all'autogrill lungo la strada verso Forlì senza alcun timore connesso alla consapevolezza di trasportare un carico illecito; V) violazione di legge e travisamento della prova con riferimento all'annotazione della PG in cui venivano descritti una serie di passaggi sospetti del G. davanti al mezzo, che non tenevano conto delle dichiarazioni dei testimoni che giustificavano i passaggi dell'imputato in quanto finalizzati a rinvenire documenti necessari per il recupero della merce rimasta a Susa dopo il primo controllo della PG. VI) vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce del comportamento leale e collaborativo tenuto dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta a sostegno della richiesta di inammissibilità Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.Va premesso che siamo difronte ad una doppia conforme di affermazione di responsabilità, e che quindi le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come nel caso della sentenza impugnata, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.2 n. 1309 del 22 novembre 1993 rv. 197250; Sez.3, n. 13926 10 dicembre 2011. rv 252615). 1.2.1 motivi da uno a cinque di ricorso che possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili: sostanzialmente tendono ad una ricostruzione alternativa dei fatti a fronte di un percorso logico coerente e rigoroso del quadro probatorio svolto dalla Corte territoriale che ha evidenziato elementi concreti e reiterano i motivi di appello cui la Corte distrettuale ha fornito puntuale risposta comportamenti oggettivi che suffragano la piena responsabilità dell'imputato unitamente al G. nell'operazione di carico dello stupefacente. In specie è stato evidenziato che: -il rimorchio era stato modificato con un intervento di alta professionalità che consentiva di occultare l'ingente carico di cocaina; proveniva dal Belgio ed era condotto da G.R., persona di fiducia del ricorrente che non aveva fatto alcun carico ufficiale ed aveva lasciato in sosta il mezzo per oltre 4 ore successive, con una serie di insoliti microspostamenti registrati dal GPS (fol1.10,11 sentenza impugnata). L'autista dopo i primi controlli avvenuti a Susa, anziché riportare il mezzo alla sede della FGM, si era fermato al casello di (Omissis) e si era allontanato a bordo della autovettura che lo seguiva guidata dalla figlia verso Milano, abbandonando il mezzo pesante chiuso a chiave nel parcheggio; il monitoraggio effettuato dalla Squadra Mobile di (Omissis) aveva consentito di verificare che il 14.12.2020 alle 17,00 circa era sopraggiunto l'imputato che si avvicinava al veicolo e poi si era posto alla guida direzione Bologna; fermato all'altezza di (Omissis) in provincia di Parma il mezzo veniva di nuovo sottoposto a perquisizione che non dava esiti positivi; il trattore stradale con rimorchio rimaneva parcheggiato e il giorno dopo è stato condotto agli Uffici delle Dogane di Ravenna per un controllo più accurato; in quella sede l'imputato aveva insistito per recuperare il semirimorchio che serviva a suo dire per le attività del ditta e ciò aveva attirato ulteriormente l'attenzione degli operanti che avevano notato delle difformità del pavimento in metallo e legno; rimossi i pannelli constatavano la presenza di un cassettone rivestito da materiale bituminoso e alluminio al cui interno vi erano tre grosse buste in plastica con i 40 panetti di cocaina. Dagli accertamenti risultava che il rimorchio era stato acquistato il 8.09.2020 dalla IEMT s.a.s e la motrice noleggiata il 9.09.2020; F.S., titolare della IEMT s.a.s e formale proprietario del rimorchio, aveva riferito che era stato acquistato nell'ambito dell'accordo commerciale con la FGM di cui era titolare il ricorrente che, non solo gli propose l'acquisto dell'automezzo, ma lo aveva finanziato, effettuando addirittura il bonifico per il rimorchio e versando la cauzione del noleggio; il complesso veicolare era stato guidato dal G. dipendente della IEMT, ma assunto su precisa indicazione di G. il 29.09.2020, e che aveva effettuato viaggi per conto della FGM, presso la cui sede il mezzo era stato di fatto ricoverato e gestito in piena autonomia. Era evidenziato che solo il semirimorchio utilizzato dal G. presentava il nascondiglio in cui era stata occultata la droga e nessun altro mezzo in uso alla FMG e che per il recupero di quel semirimorchio il G. si era personalmente interessato recandosi prima Lodi a recuperare le chiavi del mezzo e poi a (Omissis) dove era stato lasciato parcheggiato; G. era a capo della società FGM, che di fatto utilizzava la motrice e il semirimorchio guidato dall'autista di fiducia, G., intestato formalmente alla IEMT s.a.s. (di cui era titolare F.S., amico del ricorrente), ma di fatto gestito dalla società dell'imputato. Sono proposti, in definitiva, motivi solo apparentemente incentrati nel censurare il costrutto logico-argomentativo della sentenza di appello nella valutazione del fatto, ma in realtà volti a riproporre una diversa valutazione del fatto in sé, come un disinteressato recupero dell'autoarticolato da parte del ricorrente, obliterando le ulteriori evenienze accusatorie su cui la Corte attentamente si sofferma con considerazioni affatto illogiche. Va ribadito che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento della prova (utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o omessa valutazione di una prova decisiva), postula l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco, trattandosi altrimenti di un'attività valutativa che, come tale, resta imprescindibilmente riservata al potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile se questi abbia dato esauriente e logica illustrazione delle modalità del suo esercizio. Con l'ulteriore precisazione che, comunque, in caso di "doppia conforme", e cioè di doppia pronuncia di eguale segno, il vizio del travisamento della prova potrebbe essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sezione IV, 19 febbraio 2015- 29 aprile 2015 n. 18073 1.3.Manifestamente infondato è anche il sesto motivo attinente al diniego delle generiche e al mancato riconoscimento del comportamento leale e collaborativo: la Corte territoriale sul punto ha evidenziato con una valutazione di merito non censurabile che il contributo fornito alle indagini era stato irrisorio in quanto le dichiarazioni rese si erano limitate a quanto già emergente dalle risultanze istruttorie e che nonostante l'incensuratezza la condotta era connotata da elevatissima gravità anche per le modalità di realizzazione in quanto il mezzo preordinato era stato realizzato con metodi di altissima professionalità tali da superare anche i controlli di polizia mediante le unità cinofile e non risultavano elementi di valenza positiva tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche (fol 15),anzi comportamenti di elevata pericolosità in considerazione dell'utilizzo disinvolto di risorse umane e di strumenti giuridici di per sé leciti, strumentalizzati per il traffico internazionale di stupefacenti. La Corte ha evidenziato l'ininfluenza dell'unico elemento favorevole addotto dalla difesa, ossia la collaborazione processuale, a fronte di un quadro probatorio compiutamente acquisito sulla base di altre risultanze, nell'ambito quindi di una valutazione correttamente argomentata e come tale non sindacabile in sede di legittimità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2023
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