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Violenza privata: condannato l'imputato che si barrica in casa impedendo al convivente di accedervi

Violenza privata

Cassazione penale sez. V, 14/12/2022, n.3991

In tema di violenza privata, l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione. (Fattispecie relativa a imputato che si era barricato in casa, impedendo al convivente di accedervi) .

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha confermato il provvedimento del GIP di Lamezia Terme del 7.4.2022, con cui è stata disposta a carico di C.C. l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di frequentare il centro di salute mentale di (Omissis), per il reato di violenza privata commesso a danno della madre il (Omissis). L'indagato ha una storia di patologie psichiatriche molto serie (risulta affetto da "psicosi schizofrenica e paranoide cronica; disturbo paranoide"), che hanno richiesto, nel corso degli anni, trattamenti sanitari obbligatori, ricoveri psichiatrici, interventi della polizia giudiziaria e che sono alla base, verosimilmente, delle condotte in relazione alle quali ha riportato condanne per reati commessi con violenza - tra questi quello di maltrattamenti ai danni, ancora una volta, della madre, delitto che ha già determinato la sua precedente sottoposizione a misura di sicurezza - fino alla violenza privata commessa il (Omissis), quando si è barricato nella casa dove vive con la madre, impendendo a quest'ultima di entrare, minacciandola; solo l'intervento delle forze di polizia ha consentito di sbloccare la situazione e di applicare un nuovo trattamento sanitario obbligatorio a C.. 2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo quattro diversi motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove, in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di violenza privata. La remissione di querela messa in atto dalla madre dell'indagato, vittima del reato, rappresenta come all'origine della denuncia e, quindi, della contestazione, vi sia un equivoco: la vittima ha dichiarato di aver erroneamente interpretato azioni e parole del figlio. D'altra parte, mancherebbe, a giudizio del ricorrente, la stessa possibilità di configurazione del reato, tenuto conto della fattispecie concreta e della giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo chiarito come "la violenza" che costituisce un carattere essenziale del reato deve atteggiarsi a mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore; un diverso "pati" cui la persona offesa viene costretta; in altre parole, il reato di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato. La violenza e la costrizione, infatti, nel caso di specie coincidono; l'essersi barricato nell'abitazione familiare è l'unico comportamento tipico. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge rispetto alla contestazione di reato ritenuta sussistente: sin dall'inizio sarebbe stata data all'indagato la diversa indicazione del reato di minaccia, poi modificata in violenza privata durante l'interrogatorio di garanzia, con l'irrituale forma della correzione di errore materiale, modifica "salvata" dal Riesame, sostenendo che l'erroneo riferimento all'art. 612 c.p., antecedente alla modifica, sarebbe un evidente refuso. La tesi del ricorrente è che sia valida soltanto la prima contestazione, in relazione alla quale manca la condizione di procedibilità, poiché la vittima ha rimesso la querela. 2.3. La terza eccezione deduce violazione degli artt. 202 c.p. e 313 c.p.p., in relazione al comma 3 dell'art. 25 della Costituzione. L'ordinanza genetica e, poi, il provvedimento di sua conferma impugnato, non hanno disposto ed eseguito un accertamento sulla pericolosità sociale dell'indagato, previsto dall'art. 313 c.p.p.. In un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata, invece, non può esservi presunzione di pericolosità sociale dell'autore di un fatto di reato, qualora non venga accertata effettivamente detta pericolosità nel momento in cui viene applicata la misura di sicurezza, tanto più quando questo, come non caso di specie, sia distante dalla data del commesso reato. Allo stesso modo, non può essere una disposta una misura di sicurezza se non sia possibile configurare affatto un reato. La mancanza di attualità per l'applicazione della misura di sicurezza deriva anche dalla perizia in atti, datata 2018, a firma del Dott. Stranieri, con cui si è esclusa già in quell'anno, la sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato (insufficiente poiché troppo risalente, viceversa, la relazione psichiatrica del 2016 posi:a a base dell'ordinanza genetica). Inoltre, la difesa rappresenta la positiva evoluzione della personalità dell'indagato, attestata dalla consulenza del 6.12.2021 del Dott. V., posta alla base del provvedimento del giudice tutelare di (Omissis) del 10.2.2022, con cui si è revocata la statuizione di pericolosità sociale e la conseguente applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (all'epoca in atto); sempre sulla stessa base, il giudice tutelare di (Omissis) ha revocato l'amministrazione di sostegno nei confronti del ricorrente. Tale più recente accertamento medico è stato ingiustificatamente sottovalutato, laddove, invece, avrebbe dovuto prevalere rispetto a quelli precedenti e datati, che non "coprono" il requisito dell'attualità. A riprova della non pericolosità sociale, il ricorso eccepisce, infine, che la stessa misura di sicurezza provvisoria in atto è stata applicata nel luogo di residenza ove l'indagato vive con la madre. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso, infine, eccepisce violazione di legge e dei diritti fondamentali della persona, tra i quali il diritto alla salute ex art. 32 Cost., nonché vizio di motivazione quanto alla compressione della libertà ingiustificata derivata dall'applicazione della misura di sicurezza provvisoria nei confronti dell'indagato con un collegato trattamento sanitario, piuttosto gravoso. Il mancato accertamento medico-sanitario sull'attualità della pericolosità sociale e della patologia psichiatrica del ricorrente determina l'illegittimità della misura di sicurezza. 3. Il PG Perla Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore dell'indagato ha depositato conclusioni scritte con le quali, dedotta l'ammissibilità del ricorso, insiste nell'accoglimento dei motivi e nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che l'unica misura adeguata a far fronte alla situazione cautelare che tocca la posizione soggettiva del ricorrente, sia la misura di sicurezza in atto, rimedio utile ad impedire che la pericolosità sociale dell'indagato determini conseguenze per l'incolumità della vittima del reato; si è sottolineato, altresì, che l'applicazione di essa costituisce anche presidio alla stessa salute di C.C.. In linea generale, è bene ricordare che il presupposto per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza e', in ossequio a quanto disposto dall'art. 202 c.p., la pericolosità sociale della persona cui viene attribuita la commissione di un fatto-reato e la prognosi che, all'esito del processo, possa essere applicata in via definitiva una delle misure menzionate dall'art. 206 c.p.. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente, che denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove, in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di violenza privata, evidenzia, anzitutto, la volontà di rimettere querela da parte della madre dell'indagato, vittima del reato: e tuttavia - a prescindere da qualsiasi valutazione o verifica relative al mutato regime di procedibilità, sopravvenuto alla decisione del Collegio, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 - la remissione di querela necessita dell'accettazione da parte del querelato, atto che non ricorre nel caso di specie, come è stato espressamente sottolineato dal provvedimento impugnato. In un'ottica eminentemente ermeneutica, poi, il motivo di ricorso deduce l'inconfigurabilità del reato previsto dall'art. 610 c.p. nel caso di specie, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo che vuole l'elemento oggettivo del reato di violenza privata costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza; in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata, sicché il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile, qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "patì" cui la persona offesa sia costretta (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507; Sez. 5, n. 10132 del 5/2/2018, Ippolito, Rv. 272796; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoe', Rv. 268405; Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 2015, Calignano, Rv. 261743; Sez. 5, n. 2480 del 18/04/2000, Ciardo, Rv. 216545). Anche le Sezioni unite hanno avvertito che la coincidenza tra violenza e l'evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p. (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009, Giulini, in motivazione). Nel caso del ricorrente, tuttavia, risulta di immediata percezione la diversità ontologica tra la condotta realizzata e la costrizione della libertà ricaduta sulla vittima a seguito di tale condotta: da un lato, il barricarsi in casa dell'imputato e le minacce; dall'altro, la costrizione indotta nella madre, che non ha potuto rientrare in casa sua fin quando l'intervento di terzi non ha posto fine ad un'azione che, evidentemente, non è coincidente con il "patì" subito dalla persona offesa. Invero, la fattispecie appare analoga, dal punto di vista della dinamica del rapporto tra azione e costrizione, a quella di colui il quale parcheggi l'auto in maniera da ostruire l'ingresso ad un garage o ad un fabbricato, impedendone l'ingresso alla persona offesa e rifiutandosi di rimuovere l'ostacolo; ed infatti, i/ requisito della violenza, richiesto dall'art. 610 c.p. a fini di configurabilità del reato, può identificarsi in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (ex multis, nella casistica richiamata, Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668; Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013, dep. 2014, Iovino, Rv. 259052; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322). In generale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sinora integrare il delitto di violenza privata qualsiasi comportamento violento o minaccioso idoneo a privare coattivamente l'offeso dalla libertà di determinazione e di azione, ancorché costituito dal frapporsi, da parte dell'agente, quale ostacolo alla fruizione o all'esercizio di un diritto o di una prerogativa personale, lavorativa o attinente alla sfera privata individuale della vittima (cfr., nella stessa linea delle sentenze già richiamate, Sez. 5, n. 48369 del 13/4/2017, Ciartano, Rv. 271267). Deve affermarsi, conclusivamente, che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui il quale si barrichi in casa, impedendo l'accesso alla persona offesa, titolare anch'ella del diritto abitativo sull'immobile, minacciandola, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. Infine, in punto di fatto, l'ordinanza impugnata, evidenzia, altresì, i plurimi elementi dai quali ha tratto il convincimento della configurabilità del reato di violenza privata (che non si esauriscono, dunque, come vorrebbe la difesa, nella denuncia-querela della madre "vittima", ma si concretizzano nel diretto accertamento della polizia giudiziaria presso l'abitazione familiare dell'indagato, teatro dei fatti, e nel TSO praticatogli subito dopo essi. 3. Il secondo argomento di censura deduce, in parte, nuovamente, la questione relativa all'improcedibilità del reato in contestazione, per remissione della querela, chiedendo che la circostanza processuale venga valutata per verificare l'illegittimità della misura di sicurezza in atto nei confronti del ricorrente; in proposito, basterà richiamare le considerazioni già svolte nel paragrafo precedente in merito alla manifesta infondatezza della questione. Quanto alla denuncia di violazione di legge che sarebbe derivata dalla modifica sopravvenuta del capo di imputazione provvisoria nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il motivo è meramente reiterativo di argomenti già proposti e ampiamente superati dall'ordinanza del Riesame, che ha chiarito che l'originaria indicazione invocata dall'indagato e relativa alla contestazione del reato di cui all'art. 612 c.p. era frutto di un evidente ed irrilevante errore materiale, rimediato in sede di interrogatorio di garanzia, del tutto comprensibile dal riferimento nelle pagine successive all'esatto reato di violenza privata. 4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono anch'essi manifestamente infondati, reiterativi e generici, dunque inammissibili. Il provvedimento impugnato ha evidenziato come non possa essere dato rilievo alla circostanza che, nell'ambito del procedimento per l'amministrazione di sostegno, l'indagato sia stato ritenuto non pericoloso socialmente, considerata la differenza tra i presupposti di quell'istituto e le esigenze cautelaci legate alla commissione di un reato (sull'autonomia valutativa tra amministrazione di sostegno e capacità di intendere e di volere cfr. Sez. 3, n. 3659 del 14/11/2017, dep. 2018, P., Rv. 272576), nonché tenuto conto che le conclusioni degli accertamenti medici citati dal ricorrente sono antecedenti alle manifestazioni violente del (Omissis) e del luglio 2021 (quest'ultimo episodio sempre relativo a minacce alla madre). Tali condotte costituiscono innegabili smentite alla tesi difensiva, così come confermano l'impostazione del provvedimento impugnato le stesse conclusioni del consulente di parte, che ha ritenuto C. un soggetto "conclamato psicotico schizofrenico paranoide cronico", sicché gli episodi di reato predetti costituiscono manifestazioni di tale patologia. Del resto, è stata valutata dal Riesame anche la certificazione medica dell'ASP di Catanzaro del 22.4.2022, da cui emerge che C. necessita di un "inserimento in struttura residenziale psichiatrica riabilitativa considerando l'assenza di consapevolezza di malattia e la scarsa compliance alla terapia farmacologica". Il Tribunale di Catanzaro ha ricostruito la pericolosità sociale del ricorrente anche alla luce delle condotte precedenti, trattandosi di soggetto già condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti della madre e già in passato sottoposto a misure di sicurezza e ricovero per un TSO. Dall'insieme di tali elementi il Riesame deduce che il ricorrente "non è in grado di autogestirsi e che quindi può ancora essere molto pericoloso per gli altri (oltre che per sé stesso)". Da qui, la mancanza di pregio di qualsiasi ragione difensiva relativa alla violazione del diritto alla salute del ricorrente e dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, che si rivela necessaria a salvaguardare le esigenze cautelari, del tutto logicamente riscontrate nel pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle in contestazione, con la finalità di evitare "conseguenze ulteriori per l'incolumità della vittima", e, al tempo stesso, idonea a contemperare istanze di salvaguardia individuale della condizione psicopatologica del ricorrente, che ha manifestato più volte il proprio rifiuto a seguire le opportune terapie farmacologiche. Si deve sottolineare, altresì, la non essenzialità, ai fini dell'accertamento di pericolosità sociale attuale, di una perizia psichiatrica appositamente disposta, potendo trarre il giudice il proprio convincimento al riguardo da elementi di fatto utili, così come accaduto nel caso di specie, ferma restando la necessità della verifica di attualità, con la correlata, eventuale rivalutazione periodica, che rimane l'unica garanzia avverso la protrazione senza limiti di tempo di misure limitative della libertà personale (in tema, Sez. 6, n. 12608 del 16/12/2020, dep. 2021, Morisciano, Rv. 281514, con importanti precisazioni in motivazione ed il richiamo alla sentenza n. 228 del 1999, Corte Cost.; nonché, sebbene in altro ambito, cfr. Sez. 6, n. 31662 del 26/2/2008, Nereo, Rv. 241105; Sez. 2, n. 33098 del 19/4/2019, Cecchin, Rv. 276983). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. 5.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2023
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