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Violenza privata: la prospettazione di danni al registratore di cassa deve avere una valenza intimidatoria

Violenza privata

Cassazione penale sez. II, 15/02/2022, n.12460

In tema di violenza privata, integra l'elemento della violenza anche l'energia fisica esercitata su una cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la prospettazione, al dipendente di un esercizio pubblico, di danni al registratore di cassa avesse una valenza intimidatoria tale da incidere sulla volontà del destinatario).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO S.M. ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/05/2020 che, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di tentata estorsione, furto (così riqualificata l'ipotesi di rapina aggravata), lesioni e violenza privata. 1. Con due motivi, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione ai delitti di violenza privata e di tentata estorsione, rispettivamente contestati ai capi D) ed A) della rubrica. Per entrambi i reati, la difesa assume l'inidoneità delle minacce addebitate all'imputato a coartare le due diverse persone offese (tradottesi rispettivamente nella minaccia di sversare un bicchiere d'acqua e nella richiesta di una sigaretta accompagnata dal gesto di alzare una mano), tenuto anche conto dell'influenza sull'elemento soggettivo dello stato di ubriachezza in cui versava l'imputato. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 28/01/2022, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. Le censure, infatti, risultano ripetitive e tese a sollecitare alla Corte di legittimità un sindacato di merito involgente lo svolgimento dei fatti non consentito in questa sede. Inoltre, risultano manifestamente infondate, in quanto i giudici di merito, sul punto in modo convergente, sulla scorta di una lettura unitaria degli eventi accaduti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, hanno ritenuto che le urla, il comportamento aggressivo dell'imputato e la prospettazione, al dipendente dell'esercizio pubblico T.F., di danni alle cose (diretti contro il registratore di cassa), se avesse avvertito le forze dell'ordine, la minaccia di schiaffeggiarlo rivolta all'avventore R.M., accompagnata dal gesto conseguente della mano alzata se non gli avesse dato una sigaretta e dei soldi (gesto che pertanto si accompagnava senza soluzione di continuità alla minaccia di prenderlo a schiaffi se non avesse acconsentito al comando espresso dall'imputato), ancorché vanificata dalla reazione della persona offesa (che scatenerà l'ulteriore condotta aggressiva di lesioni di cui al capo C, non censurata coi motivi di ricorso), fossero tutti atti connotati da valenza intimidatoria tali da incidere sulla volontà dei destinatari, con esito "positivo" nel primo caso stante l'avvenuta consumazione del reato (nel senso che integra l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, anche l'energia fisica esercitata su una cosa, ex multis Sez. 5, n. 21559 del 09/03/2010, Rv. 247757). Quanto, poi, alla sussistenza del tentativo di estorsione, la circostanza che il R. non avesse acconsentito alla pretesa non incide sulla idoneità a coartare l'altrui capacità di autodeterminazione e sulla qualificazione giuridica ritenuta dai giudici di merito proprio perché, in ossequio all'orientamento di questa Corte, deve aversi riguardo ad un giudizio formulato ex ante (in termini, Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032). Peraltro, non può sottacersi, quale corretta chiave di lettura operata dai giudici di merito anche in punto di dolo, contesto di fatto in cui maturarono le condotte - sfociate anche nelle ripetute lesioni cagionate al R., colpito con ripetuti calci e pugni, tanto da determinare ai suoi danni una prognosi di giorni venti - che dà ragionevolmente conto di come i comandi, le intimazioni e le minacce profferite fossero dettate da spiccata serietà e, dunque, assunsero piena idoneità intimidatoria. Quanto allo stato di ubriachezza, infine, correttamente ne è stato escluso qualsiasi rilievo ai fini dell'esclusione del dolo, non essendo di tipo accidentale o cronico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende a titolo di sanzione pecuniaria in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 5. La natura non complessa delle questioni e l'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PQM P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2022
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