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La calunnia come strumento di offesa: dolo specifico e consapevolezza della falsità dell'accusa

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Tribunale Gorizia, 29/02/2024, n.1103

Integra il reato di calunnia ex art. 368 c.p. la condotta di chi, con dichiarazioni rilasciate consapevolmente alla Pubblica Autorità, accusa una persona innocente di un reato, con la consapevolezza dell'infondatezza dell'accusa e con il dolo specifico di arrecare un danno o una ritorsione alla vittima. La recidiva, anche se relativa a reati afferenti a beni giuridici diversi, può essere valutata quale circostanza aggravante ove emerga una continuità comportamentale lesiva. Non può considerarsi esercizio del diritto di difesa l'attribuzione di condotte illecite alla persona offesa senza fondato motivo, al solo scopo di nuocere all'immagine o alla reputazione della stessa.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. in sede l'imputato veniva tratto dinanzi all'intestato Tribunale per rispondere del reato ascrittogli in rubrica. All'udienza dell'8.7.2022, celebratasi alla presenza dell'imputato, veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti.

L'udienza del 9.6.23 veniva rinviata per l'impedimento legittimo del difensore fiduciario sino all'8.9.2023.

All'udienza dell'8.9.2023, dato atto del mutamento del giudice titolare del fascicolo, si procedeva all'audizione della p.o. del reato Po.El.

Di seguito si procedeva altresì all'esame dell'imputato. Veniva quindi prodotta documentazione inerente all'archiviazione del fascicolo RGNR 970/2019 iscritto nei confronti della Po.El. in ragione delle dichiarazioni rese dall'imputato. Venivano anche prodotti i verbali di perquisizione e sequestro del procedimento n. 2117/2017 iscritto nei confronti dell'odierno imputato per i reati di cui agli artt. 175 e 176 D.lgs. 42/2004.

La difesa produceva inoltre la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Trieste nei confronti di Tr.Fa. per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. ai danni dell'odierna p.o.

All'udienza del 01 dicembre 2023, dichiarata conclusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo, si procedeva alla discussione del procedimento e le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

All'esito il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, allegato al verbale d'udienza (in atti).

Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene l'imputato penalmente responsabile del reato ascrittogli per le ragioni che si vanno ad esporre.

La persona offesa del reato ha riferito che, a seguito delle sommarie informazioni rese nell'ambito di un procedimento iscritto a carico del Tr. per i reati di cui agli artt. 175 e 176 Cod. Beni culturali egli l'aveva denunciata sostenendo che anch'ella detenesse reperti bellici archeologici. Emergeva inoltre che l'imputato e l'odierna p.o. avessero intrattenuto una relazione sentimentale durata un paio d'anni e interrottasi almeno dieci anni or sono a seguito della quale la Po. aveva sporto diverse querele per il reato di atti persecutori nei confronti del Tr.

In sede d'esame l'imputato riferiva che la relazione con la Po. era durata sette anni e che nel corso di tale reazione i due avevano spesso frequentato assieme mercatini in tutta Europa essendo appassionati di oggettistica antica. Nel 2017 l'imputato subiva una perquisizione domiciliare per il reato di cui all'art. 175 e 176 Cod. Beni culturali. Nell'ambito di tale perquisizione venivano ritrovati presso l'abitazione di Tr. all'incirca un centinaio di oggetti che venivano successivamente sequestrati. Quindi, egli veniva a conoscenza del fatto che la Po. aveva reso delle dichiarazioni nei suoi confronti riguardante la detenzione di beni archeologici e bellici. In data 4 maggio 2019 egli, recatosi in Questura a distanza di circa un anno e mezzo dalla perquisizione domiciliare, riferiva che la Po. lo avesse accusato ingiustamente per vendicarsi di aver riferito al suo attuale compagno Da.Pa. che ella lo aveva tradito, accusandola di aver detto il falso e precisando che anche la Po., essendosi spesso recata con l'imputato ai mercatini di antiquariato acquistava i medesimi beni che lui aveva acquistato (rinvenuto nel corso della citata perquisizione) che deteneva anch'ella presso le varie abitazioni. Richiesto specificatamente di chiarire le ragioni per le quali egli avesse ritenuto di riferire un tanto egli affermava di averlo fatto per proteggersi, avendo ritenuto di essere stato ingiustamente accusato dalla donna.

La notizia di reato nei confronti della Po., appresa dalle dichiarazioni dell'odierno imputato, risultava infondata in ragione dell'esito negativo delle perquisizioni, mentre con riferimento al reato di cui agli art. 175 e 176 Cod. Beni culturali, a seguito del rinvenimento dei reperti oggetto di sequestro, risulta che il procedimento nei confronti del Tr. sia ancora in corso.

Così sinteticamente riassunti i fatti di cui a processo, non vi è dubbio che il Tr. abbia agito a scopo di ritorsione nei confronti della Po., ben sapendola innocente, accusandola di reati che a lui stesso venivano addebitati.

Le dichiarazioni rese a giustificazione dall'imputato sono risultate estremamente generiche poiché anche a voler credere che la Po. lo accompagnasse ai mercatini ciò non corrisponde al fatto che ella avesse acquistato o detenuto reperti bellici o archeologici, atteso che, come ammesso dallo stesso imputato, si trattava di una sua personale passione.

Del resto l'imputato non si è neppure limitato a respingere le accuse a lui rivolte per difendersi, andando ben oltre al suo legittimo diritto di difesa e argomentando in ordine alla volontà ritorsiva della Po., per ragioni asseritamente legate alla relazione sentimentale della donna. Ad avviso del Tribunale è del tutto evidente che il presente procedimento costituisce un ulteriore strascico dei rapporti logorati tra le parti, fermo restando che le dichiarazioni della Po. sono state da costei rese in sede di S.I.T., in tale sede assumendosi l'obbligo di dire la verità, e non invece oggetto di denuncia da lei resa d'iniziativa, sicché non vi è alcuna evidenza di intento ritorsivo ai danni del Tr. anche perché lo stesse so o apparse veritiere ed hanno trovato riscontro negli esiti della perquisizione svolta nei confronti dell'imputato. Per le ragioni addotte, si valuta sussistano tutti gli elementi costitutivi del delitto ipotizzato, avendo il Tr. agito allo scopo di danneggiare la p.o., accusandola di fatti dei quali lui ben sapeva che ella era innocente e solo per vendicarsi di quanto da ella affermato nei confronti della Pg, peraltro.

Sussiste inoltre la contestata recidiva, alla luce dei precedenti penali dell'imputato, tra cui due precedenti per atti persecutori, reato che pur afferendo a bene giuridico diverso si pone in continuità con la condotta lesiva assunta dall'imputato ai danni della ex compagna. Sussistono i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, al preminente scopo di adeguare la sanzione penale all'effettiva portata offensiva del fatto.

Per le ragioni esposte pena equa si valuta quella di anni due di reclusione.

Non si ravvisano i presupposti per sostituire la pena detentiva con altra sanzione sostitutiva, tenuto conto che non è stato prestato il consenso per l'applicazione dei lavori di pubblica utilità e considerati i plurimi precedenti penali dell'imputato che non inducono a ritenere adeguata l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali. La motivazione viene riservata nel termine di giorni novanta per ragioni di natura organizzativa, tenuto conto del carico di lavoro da evadere nell'ufficio di provenienza.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

FA.TR. responsabile del reato a lui ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva lo condanna alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Così deciso in Gorizia l'1 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024.

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