Tribunale La Spezia, 31/10/2024, (ud. 29/10/2024, dep. 31/10/2024), n.1222
In caso di incidente stradale, ai fini dell'integrazione del reato di omissione di soccorso o di mancata assistenza ex art. 189 commi 6 e 7 del Codice della Strada, è necessario che il conducente sia consapevole delle conseguenze del sinistro in termini di danni o lesioni riportate dai coinvolti. Qualora emerga un ragionevole dubbio sulla percezione dell'incidente come evento lieve e senza conseguenze per le persone, il reato non può ritenersi integrato (art. 530 c.p.p.).
Il Pubblico Ministero emetteva decreto di a giudizio di M.L. quale imputato dei reati descritti in epigrafe (artt. 189 commi 6 e 7 codice strada).
All'udienza predibattimentale, l'imputato avanzava istanza di rito abbreviato.
Il Giudice ammetteva il rito alternativo ed invitava le parti alla discussione.
Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.
All'esito questo Giudice assolveva l'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.
Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti emerse le seguenti circostanze.
F. B. denunciava che, mentre era alla guida della sua autovettura, un'altra vettura, marciante in senso contrario, scontrava la sua autovettura. In particolare si scontravano i due specchietti retrovisori lato guidatore. Riferiva che il conducente dell'altra autovettura non si fermava, nonostante egli avesse riportato lesioni personali.
Le indagini effettuate dalla polizia giudiziaria, consistite nell'esame dei numeri di matricola del pezzo dell'autovettura (specchietto retrovisore) dell'altro soggetto coinvolto, rimasto sul luogo, consentivano di risalire all'odierno imputato.
Deve tuttavia rilevarsi in primo luogo che l'autovettura è di proprietà del padre dell'odierno imputato, che ammetteva il proprio coinvolgimento nel sinistro con dichiarazioni spontanee rese senza l'assistenza del difensore.
Deve poi rilevarsi come la descrizione fatta dal B. in denuncia delle lesioni subite (diffuso sanguinamento dovuto a pezzi dello specchietto retrovisore che gli si conficcavano sulla faccia) non corrisponda minimamente a quanto oggettivamente riscontrato al Pronto Soccorso, ove gli veniva diagnosticato solo trauma distrattivo cervicale e contusione alla mano destra.
Anche le fotografie in atti dello specchietto retrovisore lo mostrano sì rotto, ma con i vari frantumi del vetro ancora attaccati.
Appare pertanto dubbia la ricostruzione della parte offesa, e vi sono elementi per ritenere che l'imputato abbia ritenuto trattarsi di sinistro di importanza del tutto lieve, senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte.
Alla luce di tali considerazioni, l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Visti gli artt.442, 530 c.p.p.,
assolve l'imputato M. L. dai reati ascritti, perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,
fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in La Spezia in data 29/10/2024