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Omissione di soccorso in incidente stradale: rilevanza del dolo generico nella responsabilità ex art. 189 CdS (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 04/07/2017, (ud. 04/07/2017, dep. 04/07/2017), n.7954

In caso di incidente stradale con feriti gravi, la condotta di allontanamento del conducente dal luogo del sinistro senza prestare assistenza integra il reato di omissione di soccorso ex art. 189, comma VII, del Codice della Strada, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di omettere il soccorso.

Omissione di soccorso in incidente stradale: rilevanza del dolo generico nella responsabilità ex art. 189 CdS (Giudice Cristiana Sirabella)

Esclusione del reato di omissione di soccorso in caso di sinistro lieve non percepito come lesivo

Lesioni stradali e omissione di soccorso: attendibilità della testimonianza e insufficienza di prove

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 13.09.13, D.F.F. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 30.06.15, assente l'imputato, costituita la parte civile, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti ad illustrare i mezzi di prova ed ammesse le richieste istruttorie, procedeva ad escutere il teste car. B.N., in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Villaricca.

All'udienza del 24.02.16, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste in atti e prestavano il consenso all'utilizzabilità dei mezzi di prova già acquisiti.

Il Giudice pronunciava declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori procedeva ad escutere il teste sovr. M.G., in servizio presso la Polizia Municipale di Villaricca e rinviava il processo per il prosieguo dell'istruttoria per escutere il teste del PM app. F. ed i testi della difesa.

All'udienza del 9.05.17, dopo numerosi rinvii per l'assenza dei testi (del Pm e della Difesa che rinunciava ad escutere i propri testi) si procedeva all'escussione dell'app. F.L., in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Villaricca.

All'udienza del 4.07.17 si procedeva all'esame dell'imputato, reso edotto delle sue facoltà ex art. 64 c.p.p.;

All'esito di tale attività il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità delle prove acquisite, dichiarava chiuso il dibattimento e invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, a parere dello scrivente non risulta raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della pena le responsabilità di D.F.F. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica al capo sub a) ed al capo sub b) limitatamente al reato p. e p. dall'art. 189 co. VI CdS perché il fatto non sussiste, dovendo emettere nei confronti del prevenuto una sentenza di assoluzione, sia pure con al formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

Di contro il Giudice ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità del D.F.F. in relazione al reato sub b) limitatamente all'art. 189 co. VII CdS.

In tal senso, il teste car. B. - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi ricoperta riferiva che in data 30.10.12 alle ore 15,40, su segnalazione del proprio ufficio, si recava i Villarica alla Via S. ove era stato segnalato un sinistro stradale.

Ivi giunto il militare si avvedeva che sul posto era già presente personale della Polizia Locale intento ad effettuare i rilievi dell'incidente.

Il teste riferiva, inoltre, che al suo arrivo sul luogo del sinistro, intercorso tra una autovettura ed un motociclo,rilevava che la vettura incidentata era ancora sul posto, mentre il conducente della stessa si era allontanato facendo perdere le proprie tracce; di contro i due giovani che viaggiavano a bordò dello scooter erano stati soccorsi con servizio 118 e portati presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano.

Il militare dalla carta di circolazione e dal numero; di targa della vettura risaliva all'intestatario della stessa, D.F.F., ed accertava che il prevenuto non si era recato presso il nosocomio; si recava, quindi, ben due volte presso l'abitazione del D.F.F. che risultava assente.

Solo dopo qualche ora il prevenuto si presentava con il proprio legale in caserma ove veniva identificato.

Il teste sovr. M.G. dichiarava di essersi recato in Villaricca alla Via S. alle ore 15,20 in quanto era stato segnalato un sinistro stradale; ivi giunto l'agente di PG riscontrava che l'incidente si era verificato tra la vettura Opel Astra tg. (omissis) ed un motociclo Piaggio Liberty tg. (omissis).

Al suo arrivo sul posto i due giovani che viaggiavano a bordo dello scooter erano stati trasportati presso l'ospedale di Giugliano, mentre il conducente del veicolo non era presente sul posto tanto che i carabinieri procedevano alla rilevazione del numero di targa ed attraverso questa all'identificazione del proprietario della vettura.

Il teste riferiva poi di aver così ricostruito la dinamica del sinistro: la vettura proveniente da Corso E. imboccava Via S. in direzione di Giugliano, mentre il motociclo proveniva nel senso di marcia opposto ed i mezzi impattavano tra loro, non essendo in grado di riferire in merito alla responsabilità del sinistro.

Il teste app. F. riferiva di essersi recato presso l'Ospedale di Giugliano ove erano giunti con servizio 118 M.F. ed E.A., mentre non era presente il D.F.F. che veniva raggiunto: presso la sua abitazione da cui risultava assente.

L'imputato dichiarava in udienza che il giorno del sinistro egli percorreva la Via S. in direzione Giugliano a bordo della propria vettura opel astra, quando un motociclo, proveniente nel senso di marcia opposto, a tutta velocità, impattava contro la sua vettura ed egli frenava la corsa ma non riusciva ad evitare lo scooter.

L'imputato dichiarava di essere sceso dall'auto e di aver provato a contattare il servizio 118 avendo visto i due ragazzi a terra non riuscendo; a comporre il numero per la paura chiedendo a due passanti di chiamare l'ambulanza.

Il D.F.F. riferiva poi che, nel frattempo si era creato un capannello di gente, pertanto egli decideva di allontanarsi dal luogo del sinistro, tenendosi ad una distanza di circa 100 metri e di essere rimasto sino all'arrivo dell'ambulanza per poi allontanarsi dal luogo del sinistro.

Tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale questo giudicante non ritiene raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità di D.F.F. in relazione al reato sub a) della rubrica in quanto non risulta raggiunta, con certezza, la prova in mento all'elemento materiale del fatto.

Al riguardo, infatti, il teste escussi, sovr. M., riferiva di aver effettuato i rilievi sul luogo del sinistro e di aver ricostruito la dinamica dell'incidente stradale non potendo, tuttavia, riferire in merito alla responsabilità circa la causa dell'evento dannoso, rilevando solo sull'asfalto seghi di frenata.

Ciò posto non è possibile affermare con certezza che D.F.F. alla guida della propria vettura, abbia in violazione delle regole in materia di circolazione stradale o comunque per colpa, consistita in negligenza o imprudenza, guidasse il veicolo ad una velocità; eccessiva atteso che la PG operante si limitava a riferire in merito alla posizione dei veicoli ed a ricostruire la loro traiettoria e la direzione degli stessi ma non anche a riferire in merito alla attribuibilità del sinistro al conducente della vettura ovvero al conducente del motociclo, magari evidenziando un sorpasso azzardato da parte di uno dei due utenti della strada.

Risulta altresì che l'imputato a seguito del forte impatto fermava la propria autovettura e non si allontanava a bordo della stessa tanto che all'arrivo dei militari il veicolo era ancora presente sul luogo dell'incidente.

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene di dover mandare assolto, sia pure con formula dubitativa, D.F.F. dal reato sub a) e dal reato sub b) limitatamente al comma VI dell'art. 189 CdS perché il fatto non sussiste.

Di contro, risulta accertata la penale responsabilità del D.F.F. in relazione al reato sub b) p. e p. dall'art. 189, comma VII CdS atteso che risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.

Quanto all'elemento materiale del reato infatti, D.F.F., a seguito dell'incidente stradale che vedeva coinvolta la sua autovettura opel astra ed uno scooter a bordo del quale viaggiavano due giovani, M.F. ed E.A., e nel corso del quale gli stessi rimanevano gravemente feriti, una volta fermata la propria vettura, si allontanava dal luogo del sinistro facendo perdere le proprie tracce omettendo, quindi, di prestare soccorso ai due giovani feriti e/o di attendere il servizio 118 che veniva contattato da altri utenti della strada.

In particolare, la circostanza che l'imputato si fosse allontanato dal luogo del sinistro è stata riferita in modo chiaro e coerente dai testi di PG F., B. e M. i quali riferivano che il conducente del veicolo si era allontanato dal luogo del sinistro facendo perdere le proprie tracce tanto da dover i militari risalire al proprietario della vettura attraverso il numero di targa della stessa ed accertavano anche che il conducente dell'auto non si era recato presso il nosocomio ove i giovani erano stati trasferiti.

In tal senso, il D.F.F. ometteva di prestare soccorso occorrente a M.F. ed ad E.A. che riportavano lesioni personali come da referto, a seguito del sinistro stradale in cui anch'egli veniva coinvolto.

Quanto all'elemento psicologico del reato, si osserva che lo stesso è da individuarsi nel dolo generico consistente nella coscienza e volontà del comportamento tenuto dal D.F.F. che si allontanava dal luogo del sinistro omettendo di prestare la dovuta assistenza pur constatando che i due giovani versassero in gravi condizioni.

Al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto ed in considerazione della circostanza che l'imputato, seppur successivamente, si recava presso la Caserma dei carabinieri, il Giudice ritiene di poter applicare in favore di D.F.F. le circostanze attenuanti genetiche.

Tutto ciò premesso, valutati tutti gli elementi di;cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare D.F.F. la pena di mesi otto di reclusione così determinata: pena base anni uno di reclusione (determinata nel minimo edittale), ridotta per le riconosciute attenuanti generiche a mesi otto di reclusione.

Per legge segue la sospensione della patente per anni uno e mesi sei.

Segue, infine, per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.

Questo giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di D.F.F. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p. previa effettuazione di lavori socialmente utili (da determinarsi in sede di esecuzione) cui l'imputato si rendeva disponibile ad effettuare, trattandosi di soggetto che ha già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Questo Giudicante condanna D.F.F. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, M.F., da liquidarsi in separata sede non essendo stato possibile accertare in sede penale il quantum debeatur; rigetta la richiesta di provvisionale in considerazione dell'impossibilità di quantificare il danno subito dalla parte civile.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 II co. c.p.p. assolve D.F.F. dai reati a lui ascritti al capo sub a) e sub b) limitatamente all'art. 189 comma VI CdS perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara D.F.F. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica al capo sub b) in relazione al reato p. e p. dall'art. 189 comma VII CdS e, ritenute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa subordinata all'effettuazione di lavori socialmente utili da determinarsi in sede di esecuzione. Dispone la sospensione della patente per anni uno e mesi sei.

Letto l'art. 544 c.p.p. condanna D.F.F. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, M.F., da liquidarsi in separata sede; rigetta la richiesta di provvisionale in considerazione dell'impossibilità di quantificare il danno subito dalla parte civile.

Napoli, 4 luglio 2017

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Cristiana Sirabella

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