Tribunale Taranto sez. I, 31/08/2023, n.2172
La falsa testimonianza integra il reato previsto dall’art. 372 c.p. quando le dichiarazioni rese dal teste in un procedimento civile, essendo non veritiere, mirano ad alterare il regolare accertamento dei fatti e a favorire interessi personali o economici, configurando così la volontà di interferire nella corretta amministrazione della giustizia.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'udienza preliminare, tenutasi in data 6 novembre 2020, il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto ha disposto il rinvio a giudizio di TA.Gi. e TA.Al. per i reati loro in concorso contestati.
Alla prima udienza del 6 aprile 2021 la scrivente ha dichiarato l'assenza di entrambi gli imputati, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti, e dipoi ha ammesso i mezzi istruttori così come articolati dalle Parti, acquisendo la copiosa produzione documentale effettuata dalla pubblica accusa e dalla Parte Civile, in assenza di alcuna osservazione, consistente in:
copia atti del procedimento civile n. 753/2016 R.G. avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale di Taranto tra la Farmacia (…) e la società (…);
copia atti del procedimento civile n. 622/2015 R.G. iscritto innanzi al Giudice di Pace di Taranto tra (…) e la Farmacia (…);
atto di riconoscimento del debito, effettuato da TA.Fr. in data 11 dicembre 2014;
denuncia sporta da TA. in data 6 maggio 2015 contro il Gr. e provvedimento di archiviazione relativo alla stessa, emesso dal Tribunale di Taranto e datato 7 giugno 2017; - sentenza nr. 785/2019 emessa dal Tribunale di Lagonegro - Sezione Penale in data 12 novembre 2019 (priva di attestazione di irrevocabilità).
Alla successiva udienza dell'11 ottobre 2022 si è proceduto con l'escussione della Parte Civile, Gr., ed è stata acquisita l'ulteriore produzione documentale effettuata dal difensore della detta parte, in assenza di osservazioni, consistente in: - atto di scrittura privata redatta dal Gr. in data 12 maggio 2021.
All'udienza del 9 maggio 2023 sono stati acquisiti i documenti prodotti dal difensore di Parte Civile, stante il consenso manifestato dalle altre Parti, ovvero: - sentenza nr. 130/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto in data 15 marzo 2023 relativa al procedimento tra la (…) degli odierni imputati e la società (…) del Gr. (priva di attestazione di irrevocabilità); - sentenza nr. 801/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 16 dicembre 2022 nei confronti di TA. (priva di attestazione di irrevocabilità).
Alla stessa udienza il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitando le Parti a rassegnare le rispettive conclusioni.
All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale ha deciso come da dispositivo riportato in calce, riservando la stesura della motivazione nei termini di giorni novanta.
L'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere la colpevolezza certa degli odierni imputati in ordine al delitto di falsa testimonianza loro in concorso contestato e, pertanto, gli stessi vanno condannati alla pena di cui in dispositivo per le motivazioni qui di seguito riportate.
Occorre preliminarmente, seppure in via sommaria, ricostruire i fatti sottesi all'odierna vicenda processuale secondo il seguente schema: nell'anno 2014 TA. era titolare della Farmacia (…), allorquando il 25 marzo 2014 (come da dichiarazione sottoscritta acquisita agli atti) conferiva mandato al Gr. in qualità di mediatore al fine di valutare la possibilità di transigere o modulare il debito contratto dalla Farmacia di sua proprietà con la (…) per un importo pari a 500.000,00 euro.
In un atto privato di riconoscimento del debito, inoltre, il TA. in data 11 dicembre 2014 affermava espressamente di essere soddisfatto dall'operato prestato dalla Parte Civile e pertanto di essere debitore nei confronti del Gr. per la somma pari ad euro 51.000,00 più I.V.A., in considerazione delle attività di mediazione svolte; circostanza quest'ultima ulteriormente confermata dalla fattura datata 8 gennaio 2015, acquisita agli atti e anch'essa sottoscritta dal Ta.Gi.
Ebbene, i documenti appena analizzati confermano con certezza il rapporto debitorio sussistente tra la Farmacia (…) e l'odierna Parte Civile, atteso che è stato lo stesso imputato a riconoscere e sottoscrivere la bontà delle prestazioni professionali svolte dal Gr. e in considerazione del fatto che tutti gli atti sopra elencati sono atti fidefacenti, rispetto ai quali nessuna parte processuale ha mosso alcuna osservazione ovvero ha inteso proporre querela di falso.
Ciò detto, il rapporto debitorio appena analizzato e l'inerzia del TA. nell'adempiere portavano il Gr. a proporre ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 51.000,00 presso il Tribunale di Taranto e successivamente a notificare un atto di precetto datato 21 dicembre 2015. Ebbene, proprio nell'ambito del successivo giudizio civile, instauratosi in virtù delle prove orali richieste dal Ta. e dalle contestazioni mosse dallo stesso, si è realizzata la falsa testimonianza di cui al capo A) di imputazione.
Infatti, l'imputato Al.TA., escusso in qualità di testimone all'udienza del 17 maggio 2017 nel procedimento civile nr. 753/2016 R.G., ha affermato "E' vero quanto capitolato alla circostanza sub. N. 6 (capitolo di prova secondo. Uguale Gr. avrebbe preteso dal Dott. (…) il rilascio di n. 5 fogli in bianco sottoscritti). Tanto mi è stato riferito da mio padre (Ta.Gi. sebbene non fossi presente. Preciso, probabilmente ero presente in farmacia ma impegnato in altre attività".
In particolare, TA.Al. con la presente dichiarazione, pur essendo parte sensibilmente interessata alle sorti della vicenda (tanto che lo stesso nel corso degli anni è succeduto al padre nella gestione della Farmacia), ha inteso fornire delle dichiarazioni non veritiere per cercare di confermare la versione fornita da TA.Gi., secondo la quale i cinque assegni a copertura del debito per le prestazioni professionali svolte dal Gr. erano stati sottoscritti in bianco. Ad avviso di questo giudicante, la volontà dell'imputato di coartare la corretta ricostruzione della vicenda risiede sia nel fatto che lui stesso nei passi successivi della testimonianza ha precisato di non aver visto personalmente la detta circostanza sia nel fatto che con una successiva scrittura privata del 2021 lo stesso, ormai in qualità di gestore della Farmacia, dapprima ha riconosciuto espressamente il rapporto debitorio con il Gr. e successivamente si è impegnato ad adempiere a dei
versamenti mensili pur di estinguere la detta situazione debitoria e revocare la relativa istanza di fallimento presentata dalla Parte Civile.
Parimenti, può essere seguito lo stesso schema per quanto attiene alle vicende di cui al capo B) di imputazione ed al procedimento civile nr. 622/2015 R.G., che riguardava un ricorso presentato dall'avv. (…) avverso TA. al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 5,000,00 a titolo di onorario per l'attività professionale svolta dallo stesso con riferimento alla valutazione di una risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra la ditta (…) e la Farmacia (…). In particolare, nel ricorso viene rappresentato che il TA. non aveva provveduto a saldare la propria posizione debitoria in considerazione del fatto che, a suo avviso, l'incarico professionale era stato conferito all'avvocato da parte del Gr. senza alcun titolo e che pertanto sarebbe dovuto intervenire quest'ultimo nella corresponsione della somma richiesta.
Fatta tale premessa, il TA.Vi., anche in questo caso escusso in qualità di testimone, ha affermato all'udienza del 16 novembre 2016 in relazione ai presunti titoli di credito sottoscritti in bianco dal padre "con riferimento alla circostanza sub 3. (capitolo di prova secondo ii quale ii Dott. (…) aveva rilasciato al sig. Gr. alcuni fogli sottoscritti in calce in bianco) confermo quanto mi viene letto: preciso che quanto mi viene letto l'ho visto con i miei occhi perché ero presente in farmacia quando ciò avveniva: preciso che il sig. Gr. non forni alcuna spiegazione".
Ebbene, le dette dichiarazioni, analizzate in chiave sistematica rispetto a quanto sinora esposto ed in rapporto alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento civile nr. 753/2016 RG., evidenziano (…) una profonda discrasia, sintomatica della falsità delle dichiarazioni fornite dall'odierno imputato, in quanto in questa vicenda il TA.Al. afferma di essere stato presente al momento della consegna dei titoli in bianco e di averla notata personalmente mentre nell'altro caso era stato lui stesso a identificarsi come un testimone indiretto della consegna dei titoli.
Alla luce di tali divergenze, la volontà dell'imputato, dunque, è stata evidentemente quella di sostenere in ogni modo possibile le pretese formulate nelle due diverse sedi processuali dal padre, pur di agevolare la situazione economica della Farmacia già abbastanza precaria, tenuto conto che un'eventuale dimostrata falsità della sottoscrizione dei titoli di credito ben avrebbe potuto rendere vane le pretese di ottenere il pagamento del proprio credito certo, liquido ed esigibile da parte del Gr.
L'intera vicenda processuale odierna ruota, dunque, attorno all'assegno di euro 51.000,00 summenzionato, in quanto gli imputati hanno affermato in due diversi procedimenti civili, aventi oggetti differenti ma sottesi alle medesime dinamiche, che il Gr. riceveva da TA.Fr. nr. 5 fogli firmati in bianco sottoscritti.
Partendo, pertanto, dalla ricostruzione finora effettuata in relazione alla gestione della Farmacia (…), dall'analisi della documentazione acquisita e dalle parole riferite dalla Parte Civile in sede di esame testimoniale è emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la falsità delle dichiarazioni fornite da TA. nell'ambito dei due procedimenti civili di cui all'imputazione, in totale accordo con il padre TA.Fr.
Evidentemente, sussiste l'elemento oggettiva del reato di falsa testimonianza e la lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 372 c.p. dato che, prescindendo dagli esiti dei due giudizi civili richiamati in precedenza, le ricostruzioni fornite da TA. sono state finalizzate a deviare ed ostacolare una corretta ricostruzione dell'accaduto, inducendo parallelamente in errore il giudice civile. Infatti, risulta completamente falsa la versione che vede l'odierno imputato assistere alla compilazione e alla sottoscrizione di titoli di credito in bianco in favore del Gr.
Difatti, Io stesso Gr. ha riferito che la somma di euro 51.000,00 a titolo di compenso per l'attività di mediazione era stata concordata sin dal momento del conferimento del suo mandato, avvenuto nel marzo del 2014, e d'altronde Io stesso imputato TA. con scrittura privata di riconoscimento del debito, datata dicembre 2014, aveva confermato l'importo suddetto esprimendo al contempo piena soddisfazione per l'attività professionale svolta dall'odierna Parte Civile.
A tal riguardo, considerato il vaglio particolarmente rigido demandato al giudice penale sull'attendibilità delle circostanze rappresentate dalla Parte Civile, tutte le dichiarazioni rese dal Gr. hanno trovato conferma nella copiosa documentazione acquisita agli atti, sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare e rispetto alle quali la Difesa non ha mosso alcuna contestazione. Infatti, come già esposto in precedenza, la sussistenza e la veridicità del rapporto debitorio sono emerse senza alcun'ombra di dubbio dalla scrittura privata del dicembre 2014 e dalla fattura del gennaio 2015 ed hanno trovato ulteriore conferma estrinseca nel saldo di tutta la posizione debitoria effettuata da TA.Al. soltanto nel 2021 e finalizzata ad evitare il fallimento della Farmacia in seguito all'istanza presentata proprio dal Gr.
D'altronde, la prima contestazione mossa da TA. in relazione al compenso del Gr. è stata effettuata soltanto nel momento in cui la Parte Civile, vedendo che l'assegno consegnatoli era stato protestato dalla banca in ragione della mancanza di liquidità sul conto corrente di riferimento, aveva chiesto dapprima spiegazioni e successivamente aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo innanzi all'Autorità Giudiziaria competente. Ebbene, proprio in tale ottica devono anche essere considerati i diversi procedimenti giudiziari sussistenti tra le odierne parti processuali, tenuto conto che tra le diverse sentenze prodotte vi è un procedimento per calunnia a carico di TA. riguardante il presunto smarrimento del medesimo titolo di credito di cui all'odierna imputazione.
Le condotte tenute dal TA. devono, pertanto, essere interpretate esclusivamente come condotte strumentali e propedeutiche a far decadere le pretese creditorie avanzate dal Gr. e devono essere direttamente collegate alle parole riferite da TA. nell'ambito dei procedimenti civili di cui all'odierna imputazione. Infatti, dalla lettura delle diverse sentenze emerge chiaramente come tutte le pretese mosse dal TA. siano state del tutto vane e dunque le circostanze rappresentate da TA. in relazione alla sottoscrizione in bianco dei titoli di credito nell'ambito dei due procedimenti civili deve essere letta come l'ennesimo tentativo di salvaguardare in maniera artificiosa la situazione economica della farmacia, tenuto conto anche che da diversi elementi processuali è emerso chiaramente che a partire dal 2014 la gestione di fatto dell'azienda familiare era stata demandata proprio al TA.
Una simile circostanza, ad avviso di questo giudicante, è senza dubbio idonea a far emergere l'accordo criminoso sussistente tra i due imputati. Difatti, il TA. ha richiesto espressamente al giudice civile la testimonianza orale del figlio al fine di contestare la veridicità del credito vantato dal Gr. nei suoi confronti ed era conscio dell'esito positivo che avrebbe potuto ottenere laddove fosse stata accolta la versione relativa alla sottoscrizione in bianco degli assegni consegnati. Sempre a tal riguardo, TA. non può essere considerato come soggetto avulso e spontaneo, in considerazione del fatto che lo stesso era coinvolto a pieno titolo nella gestione della Farmacia e quindi conosceva perfettamente la delicata situazione economica del momento. Non può, dunque, essere accolta la versione fornita dalla Difesa, secondo la quale il TA. non ha in alcun modo interferito nella testimonianza resa dal figlio, tenendo conto appunto della gestione condivisa della Farmacia sopra richiamata e in ragione della mancata indicazione di TA. quale teste presente al momento del dialogo con il Gr. nell'ambito di tutti gli altri procedimenti antecedenti sussistenti tra le parti.
Quanto, invece, all'elemento soggettivo la norma di specie richiede esclusivamente il dolo generico, rappresentato nel caso odiernamente in esame dalla volontà manifesta degli imputati di fornire dei dettagli non veritieri e falsati della dinamica della consegna dei titoli di credito, consapevoli degli effetti favorevoli che si sarebbero verificati per la Farmacia (…) in caso di accoglimento da parte del giudice civile della versione dei fatti fornita dagli stessi.
In relazione al delitto di cui all'art 368 c.p. contestato ai capi A) e B) di imputazione entrambi gli imputati devono diversamente essere mandati assolti perché il fatto non sussiste.
Ed invero, il reato di calunnia sopra richiamato riguarda l'aver accusato ingiustamente il Gr. per la truffa effettuata con la consegna dei titoli di credito in bianco e dunque viene richiamata una fattispecie di reato procedibile a querela di parte. Dall'analisi dell'intero compendio probatorio, però, non risulta la presentazione di alcuna querela da parte degli odierni imputati per queste circostanze e pertanto, essendo la calunnia un reato di pericolo che si consuma con l'insorgere della astratta possibilità che si instauri un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, non sussiste alcuna possibilità di dar vita ad un nuovo procedimento innanzi all'autorità giudiziaria (si veda, tra le altre. Cassazione Sez. VI, sent. nr. 7729 del 10/02/2016).
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio, per il delitto di falsa testimonianza gli odierni imputati e, pertanto, passando al trattamento sanzionatorio, in ossequio all'art 27 Cost ed all'art 133 c.p., pena congrua può stimarsi in anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, determinata secondo il seguente schema: P.B. anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 372 c.p. contestato al capo A) di imputazione; ridotta alla pena di anni uno e quattro di reclusione ex art 62-bis c.p., ritenute in favore di entrambi gli imputati al fine di modulare la pena alla gravità effettiva del caso di specie; -aumentata alla pena di cui in dispositivo, ex art. 81 c.p., in ragione dell'evidente medesimo disegno criminoso in cui sono state perpetrate le due condotte di falsa testimonianza in sede civile.
Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali per quanto di rispettiva ragione oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla Parte Civile - che possono essere liquidate nella somma di euro 1.710,00 oltre oneri di legge.
Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di entrambi gli imputati, in ragione del loro stato di incensuratezza.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e ss. c.p.p.,
dichiara TA.Gi. e TA.Al. colpevoli del reato di cui all'art. 372 c.p. loro in concorso ascritto ai capi A) e B), e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i fatti per continuazione, li condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali per quanto di rispettiva ragione.
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,
condanna i predetti in solido al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, Pi.Gr., da liquidarsi in separata sede.
Condanna, altresì, i predetti TA.Gi. e TA. alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla detta parte civile che liquida in euro 1.710,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Pena sospesa nei termini e alle condizioni di legge.
Letti gli artt. 530 c.p.p., assolve TA.Gi. e TA.Al. dal delitto di cui all'art 368 c.p. loro contestato ai capi A) e B) d'imputazione perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni novanta.
Così deciso in Taranto il 6 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2023.