Tribunale Napoli sez. III, 28/04/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 28/04/2021), n.4044
L’esercizio abusivo di attività di raccolta di scommesse (art. 4, L. 401/1989) integra reato laddove sia accertata l’assenza di autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S., indipendentemente dalla connessione con bookmaker esteri. La configurabilità del reato presuppone una struttura organizzativa stabile e idonea, come accertata dagli strumenti e dalla documentazione sequestrati. Le attenuanti generiche possono essere riconosciute per limitare il trattamento sanzionatorio, considerando il limitato allarme sociale e l’assenza di precedenti penali.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura in sede in data 12.03.2015 veniva tratto a giudizio (...) innanzi a codesto Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica .
Dichiarata, all'udienza del 26.10.2016, l'assenza dell'imputato, il GM rinviava per assenza testi.
Dopo diversi rinvii per assenza testi, all'udienza del 21.11.2018, il processo veniva rinviato per astensione avvocati. All'udienza del 20.03.2019 e del 23.10.2019, il processo veniva nuovamente rinviato per astensione avvocati.
All'udienza del 18.11.2020, si procedeva all'apertura del dibattimento con ammissione dei mezzi di prova, meglio articolati in atti.
Escusso il verbalizzante (...), in servizio presso il Comando Guardia di Finanza di Pozzuoli, all'esito il PM rinunciava ai testi residuali ed il processo veniva rinviato per esame imputato.
All'udienza 24.03.2021, mutata la persona fisica del giudice, il processo veniva rinviato in prosieguo istruttoria.
All'odierna udienza, rinnovato i dibattimento, acquisito il consenso all'utilizzabilità degli atti dibattimentali, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, invitate le parti a concludere, il giudice dava lettura del dispositivo, con contestuale motivazione.
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice ritiene che sia emersa la penale responsabilità dell'odierna imputata (...) per il reato contestato in imputazione.
Tali profili di responsabilità penale emergono in modo pieno dalla deposizione del teste verbalizzante, (...), che ha proceduto ad effettuare le operazioni di perquisizioni e sequestro nei locali in uso all'odierno imputato.
Il teste ha infatti riferito che, in data 26.03.2014, nell'ambito di un controllo nel settore delle scommesse clandestine per via telematica, unitamente ad altri colleghi, operava un accesso presso l'esercizio pubblico con insegna "(...) cartoleria, ricarica conti giochi e sala slot", sito in via (...) in Pozzuoli, gestito in qualità di titolare dall'odierna imputata, (...).
L'interno del locale, di circa 40 mq, era predisposto prettamente all'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse, rilevato sulla scorta di obiettivi riscontri quale: l'insegna esterna, la presenza di quote ed palinsesti, la presenza all'interno del locale di una mensola di circa mt 2,00 lineare sulla quale risultavano poggiati vari moduli necessari per compilare la proposta della scommessa, nonché un mobile d'arredo munito di postazione PC a disposizione del pubblico per la navigazione ad internet ( con accesso alle piattaforme di gioco Online e alla partecipazione dei tornei di poker) . Inoltre, sempre all'interno del locale, vi era un bancone, ad uso esclusivo della (...), con postazione telematica composta da un computer collegato ad una stampante termica per la emissione di bollettini scommesse. All'atto del controllo, sullo schermo della predetta postazione telematica era visualizzato il "(...)" (...) "su cui stava operando l'odierna imputata..
In modo più dettagliato, il verbalizzante chiariva che il computer era collegato per via telematica con il sito telematico " www.(...).net relativo ad un bookmaker accessibile mediante password sul quale stava operando l'imputata, in assenza di qualsivoglia concessione da parte del Monopolio di Stato (v. verbale di sequestro in atti).
Invero, il verbalizzante chiariva che l'imputata ebbe a collaborare nel corso del controllo consegnando spontaneamente la password per l'accesso al conto gioco "(...) - facente capo alla società (...) registrata a Malta -registrato sul sito "www.(...).net"; che tramite la password della prevenuta era stato quindi possibile entrare nel conto madre per la stampa della movimentazione e dell'elenco clienti con relative giocate, nonché per la stampa di nr 16 promemoria di scommesse telematiche su pronostici sportivi (tutti effettuati nel periodo dal 25.03.2014 al 26.03.2014) . Infine, a riscontro di un'attività di raccolta scommesse, i militari rinvenivano, in un cestino, diverse ricevute di scommesse con intestazione "(...)".
A specifica richiesta, l'imputata non esibiva le prescritte autorizzazioni ed era del tutto sprovvisto di qualsivoglia concessione o licenza abilitante ad accettare e raccogliere scommesse sportive; né poi la (...) risultava essere titolare di concessione in Italia.
All'esito della operazione di p.g., i militari della Guardia di Finanza procedevano dunque al sequestro dell'attrezzatura rinvenuta, e, delle postazioni computer al momento funzionanti, delle stampanti termiche, e quant'altro connesso.
Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio la fondatezza della prospettazione accusatoria formulata in epigrafe e la riferibilità della stessa alla prevenuta.
A prescindere dal rilievo che (...) risulta titolare della cartoleria in oggetto, sta di fatto che la medesima non era risultata titolare della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., e che il bancone munito di attrezzature telematiche, trovate all'interno del locale dove ella in quel momento stava operando, depone per una destinazione stabile e strutturale all'esercizio di scommesse, in assenza di apposita concessione.
A tale riguardo, il teste del PM puntualizzava che gli avventori esercitavano scommesse avvalendosi delle credenziali della prevenuta la quale operava sul sito www.(...).net", in assenza del necessario rilascio della licenza ex art. 88 TULPS (nella fattispecie in esame carente, giova ribadirlo).
In base a tali risultanze istruttorie, ed in particolare alla luce della coerente e dettagliata deposizione del teste di Pg, attendibile per la sua qualità di pubblico ufficiale, sentito su attività inerenti il proprio Ufficio, senza che siano emersi motivi di risentimento personale nei confronti dell'odierna imputata, nonché della concordanza della deposizione con le circostanze indicate in verbale di sequestro, va ritenuta senz'altro raggiunta la prova della penale responsabilità della prevenuta in ordine al reato a lei contestato.
Va sul punto osservato che l'art.4 L.401/89 punisce, ora con la reclusione ora con l'arresto e l'ammenda; a) l'esercizio abusivo del gioco del lotto, di scommesse e concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario; b) l'esercizio abusivo di scommesse o pronostici su attività sportive gestite dal C.O.N.I. e dall'U.N.l.R.E; c) l'esercizio abusivo di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali o giochi di abilità; d) la vendita sul territorio nazionale, non autorizzata dall'A.A.M.S., di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di stati esteri; e) la partecipazione alle operazioni di cui alla lett. d) mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuata con qualunque mezzo di diffusione; f) la pubblicità data in qualsiasi modo all'esercizio delle scommesse, dei giochi, dei concorsi pronostici abusivi; g) la mera partecipazione alle scommesse, ai giochi e ai concorsi pronostici abusivamente gestiti.
Nel caso in esame, appare evidente l'organizzazione stabile predisposta dalla prevenuta per la raccolta di pubbliche scommesse in assenza delle necessarie autorizzazioni.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, già in base alla normativa testé citata, l'esercizio di pubbliche scommesse su competizioni sportive è sempre soggetto all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 t.u.l.p.s., sicché é punito come abusivo dall'art. 4 legge 401/1989 l'esercizio non autorizzato di scommesse su competizioni sportive; tanto vale anche se detto esercizio si svolge solo in parte in territorio italiano per conto di operatori stranieri (cfr. Sez. 3°, n. 1999 del 1.7.1999, (...), rv. 214220; Sez. 3° n. 1963 del 29.7.1999, (...), rv.214169; Sez. 3° n. 124 del 27.3.2000, (...), rv. 216223; Sez. 3°,n. 7764 del 4.7.2000, (...), rv. 216986, che fanno applicazione più o meno motivatamente dell'art. 6 c.p.).
Quanto al rapporto tra l'attività svolta dall'imputata e il bookmakers di riferimento, è appena il caso di osservare che è la stessa previsione legislativa ad affermare che la raccolta delle puntate, la riscossione delle poste ed il pagamento delle vincite in territorio italiano integra il reato in esame anche nell'ipotersi in cui i responsabili operano tramite una società straniera, e ciò, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, c. p., della territorialità temperata, secondo il quale un reato si considera commesso in Italia anche se l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta solo in parte nel nostro paese (cfr. Cass sez. III 8/03/1997, n. 519).
E' sufficiente, in altri termini, che sia avvenuta in Italia anche una minima parte dell'azione o della omissione, intesa questa in senso naturalistico come momento dell'iter criminoso, come anello della catena comportamentale che configura la condotta tipica dei reato perché trovino applicazione le norme di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. e di cui all'art. 4 legge 13.12.1989 n. 401 (la giurisprudenza e la stessa dottrina sono costanti al riguardo. Ex pluribus cfr. Cass. Sez. VI, n. 7455 del 26.6.1992, ud. 23.4.1992, rv. 190897; Cass. Sez. II, n. 667 dell'l 1.6.1963, ud. 20.3.1963, rv. 098997; anche Cass. Sez. Ili, n. 519 dell'8.3.1997, c.c. 13.2.1997, p.m. in proc. (...) e altri, rv. 207288, sul tema confinante della pubblicità in Italia di concorsi pronostici gestiti all'estero).
Calando i principi enunciati nella concreta vicenda per cui è processo alcun dubbio residua che l'imputata gestiva e stesse svolgendo un'attività di raccolta delle scommesse in forma organizzata - attraverso la predisposizione di mezzi tecnici e materiali idonei allo scopo - diretta verso eventi sportivi nazionali ed esteri: la presenza di diverse ricevute e i palinsesti degli eventi oggetto di scommessa con l'indicazione delle varie quotazioni di gioco, la presenza di postazioni telematiche complete (cioè da un computer completo di schermo, tastiera alla quale stava operando l'imputato, mouse, stampante e centrale telematica) la documentazione sequestrata (tagliandi e scontrini di giocate riportanti le ricevute delle quote giocate ) ed, infine, il collegamento in atto del computer con il bookmakers ( da ritenersi essere la società "(...)" come da logo riportato sulle stesse ricevute di gioco poste in sequestro) e le modalità di accesso analiticamente registrate non lasciano dubbi che l'attività fosse destinata alla fruizione pubblica; per l'esercizio appunto di detta attività.
Va, pertanto, affermata la penale responsabilità dell'odierna imputata in relazione al reato a lei ascritto in rubrica.
Relativamente alla determinazione del "quantum" della pena, vanno riconosciute all'imputata le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del fatto, dell'intensità del dolo ed il limitato allarme sociale che dal fatto consegue al fine di meglio perequare la pena all'effettivo disvalore del fatto-reato.
Alla stregua dei criteri direttivi indicati dall'art. 133 c.p., la pena può essere congruamente fissata nella misura di mesi quattro di reclusione; pena così determinata ; P.B. mesi sei di reclusione ridotta per la concessione ex art 62 bis delle circostanze attenuanti generiche alla pena in concreto irrogata.
Alla pronuncia di colpevolezza consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena e non menzione in quanto la incensuratezza della stessa porta ad una prognosi favorevole sulla sua futura astensione da ulteriori condotte delittuose .
Va disposto il dissequestro del locale e la restituzione all'avente diritto se non altrimenti già eseguita.
Va infine disposta la confisca di computer e relative stampanti.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara colpevole del reato a lui ascritto, concesse le (...) attenuanti generiche, Io condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre spese processuali.
Pena sospesa e non menzione
Va disposto il dissequestro del locale e la restituzione all'avente diritto se non altrimenti già eseguita.
Va infine disposta la confisca di computer e relative stampanti.
Così deciso in Napoli il 28 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2021.