top of page

Raccolta di scommesse senza licenza: l'insufficienza del contratto di affiliazione per la legalità dell'attività

raccolta-scommesse-senza-licenza-affiliazione-requisiti-legali

Tribunale Napoli sez. I, 28/01/2016, (ud. 20/01/2016, dep. 28/01/2016), n.1051

L’attività di raccolta e accettazione di scommesse, anche tramite affiliazione con società estere, richiede obbligatoriamente la licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell’art. 88 TULPS; in sua assenza, tale attività è configurabile come reato, non essendo sufficiente il mero contratto di affiliazione con una società straniera concessionaria.

Raccolta di scommesse senza licenza: l'insufficienza del contratto di affiliazione per la legalità dell'attività

Raccolta abusiva di scommesse: requisiti del reato e concessione di attenuanti generiche (Giudice Elena di Tommaso)

Raccolta abusiva di scommesse: responsabilità penale senza licenza di polizia e concessione statale (Giudice Marta di Stefano)

La sentenza integrale

SVOLGIMENNTO DEL PROCESSO
Con decreto a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, depositato il 8.03.13, Ca. Gi. e Ca. Ro., venivano tratti a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del remo di cui alla rubrica del presente procedimento.

All'udienza del 14.10.15 assenti gli imputati ex art. 420 bis c.p.p., il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame degli imputati e l'acquisizione del verbale di ispezione e sequestro del 8.08.12 oltre a noduli di richieste per giocate oltre a 2 ricevute di giocate, contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale, licenza commerciale rilasciata dal Comune di Qualiano a Ca. Gi., autorizzazione sanitaria contratto di affiliazione con la SP Betting e con la Ludika Fly srl, rilievi fotografici; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, l'esame degli imputati, come per legge.

Ammesse le prove, così come richieste dalle parti, il Giudice procedeva all'escussione del teste M.llo La. Mi., in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Giugliano in Campania. Il processo veniva rinviato per l'esame degli imputati e per la produzione di documentazione da parte della Difesa.

All'udienza del 20.01.16 Difensore depositava contratto di affiliazione con la SP Betting la tabella dei giochi proibiti, il certificato di agibilità, licenza commerciale.

All'esito di tale attività, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti, invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimenti questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Ca. Gi. Ca. Ro., rispettivamente nelle qualità di titolare e di gestore della sala giochi e scommesse, in relazione al reato a loro ascritto in ribrica.

Invero, il teste M.. La.- con una deposizione priva di contraddizioni e coerente con gli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare alla luce della qualifica di P.U da questi rivestita - riferiva che in data. 8.08.12 alle ore 12,00 circa, effettuava un sopraluogo presso l'esercizio commerciale sito in Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito n.62 avente insegna " Apertura conti scommesse - punto scommesse -sala slot machine" per effettuare un controllo relativo all'attività di accettazione di scommesse.

Ivi giunto, il teste identificava, Ca. Ro. (con C. I.) in qualità di gestore dell'attività di cui risultava titolare il fratello Ca. Gi..

Il Ca. Ro. a richiesta dei militari esibiva certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di commercio, il contratto di affiliazione con la società Ludika Fly srl, la licenza rilasciata al fratello dal Comune di Qualiano. l'autorizzazione sanitaria ed il contratto di locazione ad uso commerciale registrato tra il fratello Gi. ed il proprietario dell'immobile, mentre non esibiva agli operanti la password per accedere al computer e poter verificare le eventuali giocate.

Il teste riferiva, inoltre, che all'interno del locale vi era un bancone con n. 2 postazioni computer (muniti di stampanti termiche); nel locale vi erano installati dei monitor e sul bancone vi erano i palinsesti relativi agli incontri di calcio di squadre nazionali ed estere oltre a moduli in bianco per compilare la proposta eh scommessa; vi erano poi, 4 apparecchi elettronici tipo slot machine, (regolarmente installate).

Ancora, il teste riferiva che le postazioni dei due computer, posizionati sul bancone, fossero solo dal personale del locale e non anche dagli utenti e che in un cestino all'interno del locale venivano rinvenute due ricevute di scommesse (acquisite agli atti) della' importo di E 2,00 che venivano sequestrate.

Nessuna a autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS veniva esibita ai militari operanti.

Da quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale risulta pienamente provata la penale responsabilità di Ca. Gi. e Ca. Ro. in relazione al reato a loro; ascritto in rubrica, essendo presenti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta prevista e punito ai sensi dell'atta 4 bis L. 401/89; l'elemento materiale è integrato dal fatto che Ca. Gi. e Ca. Ro., nella rispettiva qualità di titolare e gestore del centro scommesse in assenza di qualsiasi autorizzazione e assenso comunque denominato, svolgevano un'attività organizzata volta a raccogliere - in via telematica, mediante collegamento ai siti internet di scommesse calcistiche relative ad incontri nazionali ed esteri; la prova della attività di scommesse risulta fornita dacie ricevute di giocate rinvenute all'interno del locale; dall'esposizione dei palinsesti con gli eventi calcistici del giorno e delle indicazioni delle quote delle vincite, dai moduli di scommessa (cd. promemoria), non essendo sufficiente al fine dell'esercizio di tele attività il mero contratto di affiliazione con società estere di raccolta scommesse.

In tal senso, la giurisprudenza, in senso restrittivo, ha recente affermato che “....il soggetto che, pur non gestendo direttamente l'attività di scommesse, svolta un'attività collaborativa per esempio fornendo indicazioni sulle quote o si moduli necessari per trasmettere le scommesse on line ovvero favorisca in qualunque modo, anche attraverso la fornitura di linee telematiche ovvero attraverso altre modalità, sia l'attività di accettazione che l'attività di raccolta delle scommesse, risponde del reato di cui all'art. 4 della L. 401/89. Difetti colui il quale è preposto alla raccolta delle scommesse per terzi anche per via telematica e risulti sprovvisto della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S., opera di fatto da intermediario, perché mette a disposizione il proprio conto scommesse mediante l'accesso a internet, così incorrendo nella valutazione dell'art. 4 della L.401/89 ...”(Cass. III sez. 10.10.2013 n. 41773 Pres. Squassoni, est. Grillo) precisando la Suprema Corte che tale assunto di desume proprio della lettera della citata norma nella parte in cui essa prevede l'applicazione della sansione” ... a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza... svolta in Italia qualsiasi attività o l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere...” dovendosi interpretare” ...l'espressione “favorite” in senso estensivo globale come attività di messa a disposizione a terzi scommettitori di strutture o apparecchiature o strumenti di supporto tecnico...” (Cass. III sez. 10.10.13 n.41773) non essendo, pertando, sufficiente il mero contratto di affiliazione tra il gestore dell'esercizio di raccolta di scommesse e la società straniera concessionaria,occorrendo, necessariamente, anche la licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.

Quanto all'elemento psicologico si individua nella colpa generica consistente nella negligenza da parte degli imputati nell'aver posto in essere un'attività volta alla raccolta di scommesse in assenza cella prescritta autorizzazione richiesta ai, sensi dell'art. 88 TULM

A poco rileva che gli imputati stipulavano con le società Ludika Fy srl, SP betting ed altre un contratto di (affiliazione) per ricevitoria di scommesse, atteso che al momento ad opera del personale di PG, i prevenuti risultavano sforniti di qualsiasi autorizzazione a svolgere detta attività, che, pertanto esercitavano in modo del tutto abusivo. Gli stessi proprio per la loro qualifica non potevano non essere a conoscenza della necessità dell'autorizzazione da richiedere al Questore ai fini della regolare attività di esercizio di raccolta e di accettazione di scommesse.

Questo Giudicante, alla luce delle modalità concrete con cui si sono svolti i fatti, in considerazione del fatto che venivano rinvenute solo n. 2 ricciute di scommesse giocate, al fune di adeguare la pena in concreto irrogata ai disvalore del fatto, ritiene di poter riconoscere in favore di Ca. Gi. e Ca. Ro. le circostanze attenuanti generiche.

Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp, questo Giudicante stima equo irrogare a Ca. Gi. e Ca. Ro., la pena di mesi tre di arresto ed E 400,00 di ammenda, ciascuno; pena così determinata: pena base, mesi quattro e giorni quindi di arresto ed euro 600,00 di ammenda ciascuno, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di mesi tre di arresto ed euro 400.00 di ammenda ciascuno.

Questo Giudicante preso atto dello stato di incensuratezza di Ca. Gi. esprime un giudizio di prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del prevenuto ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp,; non sussistono i presupposti per l'applicazione del medesimo beneficio in favore di Ca. Ro. ostando in tal senso, il certificato, penale.

PQM
Letti gli artt.: 533 e 535 cpp. dichiara Ca. Gi. e. CASTELLANO ROSARIO} responsabili dei reati ascritto e, ritenute per entrambi e attenuanti generiche li condanna alla pena di mesi tre di arresto ed E 400,00 di ammenda ciascuno oltre le spese processuali. Pena sospesa per Ca. Gi..

Napoli, 20 gennaio 2016

Depositata in Cancelleria il 28/01/2016

bottom of page