
Tribunale Nola, 05/05/2021, n.981
La configurabilità del reato di molestie (art. 660 c.p.) richiede una condotta petulante o mossa da biasimevole motivo, idonea a interferire significativamente nella sfera personale della vittima. Tale reato si distingue dagli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) per l'assenza di conseguenze gravi e perduranti, come un grave stato d’ansia o l’alterazione delle abitudini di vita. La reiterazione delle molestie, anche se avvenute in breve arco temporale, può escludere l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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