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Senza nuova verifica della pericolosità sociale, la misura di prevenzione è inefficace (Cass. Pen. n. 7227/2025)


detenuto

Con la sentenza n. 7227/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di misure di prevenzione e valutazione della pericolosità sociale.

Secondo la Corte, la nuova verifica della pericolosità sociale è condizione di efficacia della misura di prevenzione, e la sua omissione determina l’impossibilità di contestare il reato di violazione della sorveglianza speciale (art. 75 D.lgs. 159/2011).


Il caso: la violazione della sorveglianza speciale senza nuova verifica della pericolosità

L’imputato era stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, non facendosi trovare presso l’abitazione in orario serale, come imposto dalla misura di prevenzione.

Tuttavia, la difesa ha contestato la legittimità della misura, evidenziando che:

  • la misura era stata disposta nel 2012, ma sospesa a partire da settembre 2012, a seguito dell’arresto dell’imputato per altra causa.

  • dopo anni di detenzione, l’imputato era stato risottoposto alla misura nel 2014, senza che vi fosse stata una nuova valutazione della sua pericolosità sociale.

La giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiede che, dopo una sospensione per detenzione, sia effettuata una verifica aggiornata della pericolosità sociale prima di ripristinare la misura.

La Corte d’Appello di Napoli, confermando la condanna, aveva ignorato tale questione, portando la difesa a proporre ricorso per Cassazione.


Il principio di diritto

La Suprema Corte ha annullato la sentenza accogliendo il ricorso, sulla base di un principio ormai consolidato: la verifica della pericolosità sociale è un passaggio obbligato.

Dopo una sospensione della misura di prevenzione dovuta alla detenzione dell’interessato, il giudice deve valutare nuovamente la persistenza della pericolosità.

Senza questa verifica, la misura non è efficace e la sua violazione non è penalmente rilevante.

La decisione della Corte Costituzionale n. 162/2024 rafforza questo principio.

La sentenza ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 2-ter, D.lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede che la nuova valutazione sia necessaria solo dopo almeno due anni di detenzione.

In altre parole, la verifica deve essere fatta sempre, indipendentemente dalla durata della detenzione.


L’assenza della rivalutazione rende nullo il giudizio di colpevolezza

La Cassazione ha chiarito che, in assenza della verifica, non si può ritenere valida la misura di prevenzione, e quindi non sussiste il reato di violazione della sorveglianza speciale.


Un errore di motivazione che inficia l’intero processo

Le sentenze di merito non avevano nemmeno affrontato la questione della verifica della pericolosità, rendendo la loro motivazione carenza assoluta di logica giuridica.

Questo vizio, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ha portato la Cassazione ad annullare il verdetto con rinvio.


Conclusioni

Con questa sentenza si rafforza la tutela dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, che non possono essere rinnovate automaticamente dopo una detenzione.

Le Corti d’Appello devono motivare espressamente l’esistenza di una nuova verifica della pericolosità, altrimenti il provvedimento è inefficace.

Pertanto, le Procure dovranno adottare maggiore attenzione in tema di misure di prevenzione, evitando contestazioni automatiche della violazione della sorveglianza speciale.

In altri termini, la sentenza n. 7227/2025 della Cassazione stabilisce un principio chiaro: la misura di prevenzione non può essere riattivata dopo una detenzione senza una nuova valutazione della pericolosità sociale.

Se questa verifica non viene effettuata, la misura è inefficace e il soggetto non può essere condannato per averla violata.


La sentenza integrale



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