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Fumus e gravi indizi: il sequestro preventivo va motivato anche dopo l’annullamento della misura personale (Cass. Pen. n. 11476/2025)

Con la sentenza n. 11476/2025, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato il sequestro preventivo su quote societarie, pur dopo l’annullamento della misura cautelare personale.

La Corte ribadisce che, se viene meno la gravità indiziaria, il giudice deve comunque motivare in modo concreto e specifico la persistenza del fumus delicti alla base del sequestro reale. L’omessa motivazione costituisce vizio di legittimità.


Il fatto

F. era sottoposto a sequestro preventivo su quote delle società G.s.r.l. e S. Trasporti s.r.l., nell’ambito di un procedimento per reati di traffico e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990).

La misura personale era stata annullata in sede di riesame, per mancanza di gravi indizi.

Tuttavia, il Tribunale del riesame aveva mantenuto il sequestro reale, ritenendo sufficiente l’astratta compatibilità tra il fumus delicti e la mancanza dei gravi indizi.

La difesa ha impugnato l’ordinanza rilevando che:

  • il sequestro si fondava per relationem sulla misura personale ormai annullata;

  • mancava una nuova e autonoma valutazione del fumus;

  • il Tribunale non aveva esaminato le prove documentali a sostegno della liceità degli acquisti delle quote;

  • la motivazione appariva generica e tautologica.


La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che:

  • il fumus commissi delicti, richiesto per il sequestro preventivo, non coincide con la gravità indiziaria necessaria per le misure personali, ma la loro coesistenza non è indifferente;

  • quando viene annullata la misura personale, il giudice deve rivalutare la tenuta del fumus, soprattutto se il sequestro si fonda su elementi ormai superati;

  • nel caso concreto, il Tribunale ha mancato del tutto una motivazione autonoma e concreta, limitandosi ad affermare l’astratta compatibilità tra i due presupposti;

  • anche la valutazione sulla sproporzione patrimoniale è risultata apparente, per mancanza di confronto con i dati documentali offerti dalla difesa.

L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.


Il principio di diritto

In tema di sequestro preventivo, l’annullamento della misura cautelare personale impone al giudice di riesame di verificare la persistente sussistenza del fumus delicti con motivazione autonoma, concreta e attuale.

Non è sufficiente richiamare l’astratta differenza tra i presupposti delle due misure. L’assenza di tale motivazione concreta integra vizio di violazione di legge.

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