Sequestro preventivo e profitto nei reati associativi: legittimo il sequestro integrale in fase cautelare (Cass. Pen. n. 11908/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 3 apr
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Con la sentenza n. 11908/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Z., ribadendo che, nella fase cautelare, è legittimo disporre il sequestro preventivo dell’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente in un reato associativo, quando non sia possibile determinare con precisione la quota individuale.
La decisione conferma il principio di solidarietà interna tra i compartecipi all’associazione.
Il fatto
Il GIP del Tribunale di Macerata, con decreto del 16 settembre 2024, aveva disposto il sequestro preventivo di denaro e beni nei confronti di Z., nell’ambito di un procedimento per reati associativi.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 15 novembre 2024, rigettava l’istanza di riesame.
La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando:
che il sequestro era stato disposto per l’intero importo del profitto dell’associazione, senza distinguere la quota riferibile a Z., al quale non erano neppure contestati i reati tributari da cui parte del profitto derivava;
l’illogicità e contraddittorietà della motivazione del riesame in merito alla presunta attività di custodia e alla partecipazione all’associazione;
la violazione dell’art. 125 c.p.p., per carenza motivazionale su circostanze decisive sollevate nella memoria difensiva.
La decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che:
secondo le Sezioni Unite Fisia Impianti, in sede cautelare è legittimo disporre il sequestro dell’intero profitto nei confronti di ciascun indagato, quando non sia individuabile la singola quota, nel rispetto della solidarietà interna tra i concorrenti;
la doglianza difensiva sul punto è infondata, poiché l’individuazione della quota individuale è questione rimandata al giudizio di merito;
i motivi inerenti alla carenza di motivazione e alla logicità del provvedimento non possono essere valutati in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia del tutto apparente, il che nel caso di specie non ricorre.
La Corte ha pertanto confermato il sequestro e condannato Z. al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso colposamente inammissibile.
Il principio di diritto
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, qualora non sia possibile determinare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, è legittimo disporre il sequestro per l’intero importo nei confronti di tutti i partecipi, nel rispetto della solidarietà interna.
Le censure attinenti alla tenuta logica della motivazione del provvedimento sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente.