Sequestro preventivo e beni di terzi: è nullo il provvedimento senza motivazione sul periculum in mora (Cass. Pen. n. 11909/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 3 apr
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Con la sentenza n. 11909/2025, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Livorno aveva rigettato il riesame di un sequestro preventivo, ribadendo che, in caso di beni intestati a terzi estranei al reato, il giudice ha l’obbligo di motivare specificamente sul periculum in mora.
In mancanza di tale motivazione, la misura è viziata e va annullata.
Il fatto
Il GIP di Livorno, con decreto del 13 dicembre 2024, aveva disposto il sequestro preventivo di un’autovettura Alfa Romeo Stelvio, intestata a K., ma ritenuta corpo del reato di riciclaggio commesso da G.
Il difensore di K. aveva presentato istanza di riesame, integrata da motivi aggiunti, sostenendo:
la mancanza di motivazione sul requisito del periculum in mora, ovvero sulle ragioni per cui la libera disponibilità del bene avrebbe potuto pregiudicarne la confisca;
la qualità di terzo in buona fede dell’intestatario del veicolo.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 15 gennaio 2025, aveva rigettato il ricorso senza motivare sul secondo motivo e trattando il periculum con formule generiche.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato.
Ha ricordato che:
il terzo intestatario del bene sequestrato ha pieno titolo per contestare la misura anche sul piano del periculum in mora;
in tali casi, il giudice deve motivare specificamente sul collegamento tra il bene e il reato, dimostrando almeno in termini probabilistici la disponibilità effettiva del bene da parte dell’indagato o il carattere fittizio dell’intestazione;
l’omessa motivazione su tale aspetto integra un vizio di legittimità che impone l’annullamento dell’ordinanza.
Nel caso in esame, il Tribunale di Livorno non ha speso alcuna parola sul punto, nonostante l’esplicita doglianza formulata con i motivi aggiunti, incorrendo così in una violazione dell’art. 324, comma 5, c.p.p..
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Il principio di diritto
In tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni intestati a terzi estranei al reato, il giudice ha l’obbligo di motivare in ordine al periculum in mora, ossia alla concreta possibilità che la libera disponibilità del bene comprometta la futura confisca. L’omessa motivazione comporta l’annullamento dell’ordinanza.