top of page

Sequestro preventivo annullato: Il GIP deve compiere un vaglio critico sulle deduzioni del PM.


Indice:



La massima

Cassazione penale sez. IV, 09/12/2021, (ud. 09/12/2021, dep. 17/12/2021), n.46176

Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è legittima qualora fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (giurisprudenza pacifica, da Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664 a Sez. 2, Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252).

Ciò posto, la radicale assenza di un vaglio critico in ordine alle deduzioni del P.M. rende il provvedimento di sequestro del tutto privo di motivazione (o, comunque, motivato in modo solo apparente), con conseguente censurabilità di tale vizio in quanto assimilabile alla violazione di legge.


La sentenza

Fatto e Diritto

1. L.J. ricorre avverso il decreto con il quale, in data 18 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, pur ravvisando l'insussistenza delle esigenze di prova sottese al sequestro probatorio originariamente disposto, ha disposto - in conformità alla richiesta di conversione avanzata dal P.M. - il sequestro preventivo di macchinari per le confezioni nell'ambito di un procedimento penale nel quale il L. è sottoposto a indagini per il delitto p. e p. dall'art. 603-bis c.p. e ritenuti cose servite per commettere il reato e come tali oggetto di confisca obbligatoria, in quanto utilizzati dai lavoratori vittime di sfruttamento.

Contemporaneamente lo stesso G.i.p. ha rigettato l'opposizione del L. avverso il rigetto del dissequestro dei predetti materiali in relazione al sequestro probatorio originariamente pendente sugli stessi: ciò in quanto, pur riconoscendo che la finalità probatoria del sequestro originariamente disposto fosse venuta meno, è stata ravvisata la necessità del mantenimento dei beni sotto vincolo cautelare in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro preventivo.

Nell'unico motivo di ricorso, articolato per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta, nell'essenziale, che il giudicante non abbia tenuto conto della carenza di fumus commissi delicti, dimostrata attraverso una memoria depositata in vista dell'udienza camerale avanti il G.i.p., da cui risulta che i lavoratori venivano retribuiti con somme non palesemente difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali ed avevano descritto come "buone" le loro condizioni di dimora; inoltre il deducente lamenta che non sia ravvisabile nella specie un non occasionale e strutturale nesso strumentale fra la res e il reato contestato: i materiali non potevano dirsi specificamente predisposti alla commissione del reato, tant'e' che il P.M. aveva autorizzato l'utilizzo dei materiali pur in pendenza del sequestro probatorio. Infine il deducente denuncia come carente il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, a fronte delle puntuali e specifiche deduzioni difensive.


2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.


3. Il ricorso, che va ritenuto inammissibile (per evidente carenza d'interesse del ricorrente) quanto alle statuizioni connesse al sequestro probatorio, di cui è stata rilevata l'insussistenza dei presupposti, risulta invece fondato quanto al disposto sequestro preventivo.

In proposito, è ben vero che le censure in termini di vizio di motivazione sono di regola inammissibili nei ricorsi avverso misure cautelari reali: è infatti noto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Napoli e altro, Rv. 239692; conf. Sez. U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Orbene, è necessario verificare se nella specie possa o meno parlarsi di motivazione apparente, tale da tracimare nella violazione di legge.

A tale quesito deve darsi risposta affermativa, sul rilievo che il supporto argomentativo alla decisione di sottoporre a sequestro preventivo i macchinari dell'azienda dell'odierno ricorrente è costituito unicamente dal fatto che, testualmente, il L. "risulta iscritto anche per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (sfruttamento lavorativo) in relazione al quale i macchinari utilizzati dai lavoratori vittime di sfruttamento rappresentano cose servite per commettere il reato e pertanto oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 603 bis c.p.".

In definitiva, a legittimare il sequestro sarebbe la mera iscrizione del L. in riferimento alla predetta ipotesi di reato, unitamente al fatto - sul quale la motivazione del provvedimento impugnato appare graficamente mancante - che i macchinari sequestrati sarebbero da considerare "cose servite per commettere il reato". Una spiegazione sostanzialmente tautologica, basata unicamente sulla formale qualificazione giuridica del fatto contestato e sulla mera iscrizione dell'indagato in relazione alla detta ipotesi di reato. Avuto poi riguardo alle ulteriori censure mosse dal ricorrente in termini di violazione di legge, deve constatarsi che, nell'ordinanza impugnata, non viene in alcun modo affrontato il profilo relativo al fumus commissi delicti, a fronte del fatto che quest'ultimo elemento, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, Sentenza n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152).

E' ben vero che il provvedimento impugnato, nel percorso argomentativo, fa un breve riferimento alle deduzioni del P.M., definite "accoglibili", con le quali veniva chiesta l'emissione del sequestro preventivo (al posto del sequestro probatorio originariamente disposto); ma tale riferimento, come si è già avuto modo di vedere, si rivela affatto apodittico ed immotivato, atteso che non risultano in alcun modo valutate ed illustrate le ragioni di adesione, da parte del giudicante, alle osservazioni e alle richieste del P.M..

Ora, versandosi in un'ipotesi di motivazione per relationem, deve constatarsene l'assoluta carenza, che si traduce anche sotto questo profilo in un percorso motivazionale affatto apparente. Ed invero, va rammentato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è legittima qualora, inter alla, fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (giurisprudenza pacifica, da Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664 a Sez. 2, Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252); nella specie, di contro, vi è la radicale assenza di un vaglio critico in ordine alle deduzioni del P.M.; di tal che, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si dimostra del tutto privo di motivazione (o, comunque, motivato in modo solo apparente), con conseguente censurabilità di tale vizio in quanto assimilabile alla violazione di legge e, nella specie, con conseguente fondatezza del ricorso.

4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, limitatamente al disposto sequestro preventivo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Prato in funzione di giudice del riesame, in base al principio generale affermato dall'art. 569 c.p.p., comma 4, in relazione alle impugnazioni proposte per saltum (tale dovendosi considerare anche il ricorso di che trattasi, in quanto proposto ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 2). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.


PQM

Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al disposto sequestro preventivo, e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Prato, in funzione di giudice del riesame. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
bottom of page