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Sequestro preventivo e buona fede del terzo: inammissibile il ricorso se manca la violazione di legge (Cass. Pen. n. 10316/2025)

Con la sentenza n. 10316/2025, la Corte di Cassazione conferma che il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge.

Laddove la censura attenga alla motivazione o alla valutazione del merito da parte del giudice del riesame, il ricorso è inammissibile.

Il caso riguarda la mancata restituzione di un’autovettura Alfa Romeo Giulia, oggetto di passaggi sospetti legati a un contesto associativo criminoso.


Il fatto

T. aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che, a sua volta, aveva confermato il rigetto della richiesta di restituzione dell’autovettura Alfa Romeo Giulia, sequestrata nell’ambito di un’indagine su un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico e al riciclaggio di auto di provenienza illecita.

T., che aveva acquistato l’auto per 11.000 euro dal B. — presunto prestanome dell’organizzazione criminale — aveva rivendicato la propria buona fede.

Tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto il prezzo sproporzionato rispetto al valore reale (41.000 euro), evidenziando criticità nella catena di passaggi di proprietà e l’anomalia dell’intera operazione, anche per via delle condizioni dell’auto (non marciante, con riparazioni stimate in 26.000 euro).


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile:

  • Ha ribadito che in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprendente errores in iudicando e vizi radicali della motivazione, tali da rendere incomprensibile la decisione.

  • Ha escluso che nella specie vi fosse una motivazione apparente o assente, ritenendo invece il provvedimento del Tribunale sufficientemente articolato e logico.

  • Ha evidenziato che la difesa aveva in realtà contestato la valutazione di merito, tentando di veicolare le censure sotto la veste di violazione di legge, ma in modo improprio.


Il principio di diritto

In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per violazione di legge, da intendersi come errore di diritto o vizio radicale della motivazione.

Non è consentito sollevare vizi attinenti alla congruità o logicità della motivazione, salvo che non siano tali da renderla del tutto mancante o incomprensibile.

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