Sequestro preventivo e confisca per equivalente: illegittimo mantenere il vincolo se il profitto è già integralmente ablato (Cass. Pen. n. 35404/25)
- Avvocato Del Giudice

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La massima
È illegittima la protrazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente quando risulti che il profitto del reato è già stato interamente ablato in altro procedimento o nei confronti di altro concorrente.
La misura cautelare reale, infatti, non può eccedere l’importo del prezzo o del profitto del reato, né può essere mantenuta in assenza del periculum in mora, una volta raggiunta la finalità confiscatoria.
In caso di accertata capienza della società e di sequestro già eseguito sui conti sociali per importi superiori al profitto illecito, deve disporsi la restituzione delle somme sequestrate al legale rappresentante persona fisica.
L’ordinanza che ometta di motivare sul punto è affetta da violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.p.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 21/10/2025, (ud. 21/10/2025, dep. 29/10/2025), n.35404
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso il provvedimento emesso in data 03/06/2025 dal Tribunale di Nocera inferiore che aveva rigettato l'istanza di dissequestro totale o comunque parziale delle somme oggetto di sequestro preventivo disposto in via diretta e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti di Co.Ci. con decreto del 07/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. - riduceva l'originario importo di Euro 657.496,75 ad Euro 128.439,75 con conseguente restituzione a Co.Ci. in proprio delle somme già sequestrate ed eccedenti tale importo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Co.Ci. articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 240, 322-ter e 640-quater cod. pen. nella parte in cui è stato disposto il mantenimento del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di una somma superiore a quella costituente il prezzo o il profitto del reato sub capo 65 addebitato a Co.Ci. nonché l'omessa motivazione in ordine alla principale richiesta difensiva di restituzione integrale delle somme sottoposte a sequestro.
Rileva in primo luogo la difesa ricorrente che l'atto di appello era stato proposto nell'interesse di Co.Ci. in proprio e in qualità di legale rappresentante della Fox Corporate Srl ed in tale duplice veste costui aveva rilasciato ai legali di fiducia procura speciale.
In secondo luogo, si deduce che il Tribunale ha ritenuto di operare una mera riduzione dell'importo sequestrato, pur dando atto che l'entità del prezzo/ profitto presumibilmente conseguito da Co.Ci. è pari ad Euro 128.439,75, che nel separato giudizio definito con patteggiamento nei confronti degli imputati concorrenti Cortese e Pastore era già stata disposta la confisca per equivalente dell'intero profitto di Euro 657.496,75 e che la polizia Giudiziaria, incaricata dell'esecuzione, aveva sottoposto a vincolo ulteriori Euro 297.450,84, sicchè l'importo totale oggetto di ablazione ammonta a oltre 950.000,00 Euro.
Tale statuizione è in aperto contrasto con le finalità della misura cautelare reale ed omette di scrutinare la richiesta difensiva che, in via principale aveva chiesto la restituzione integrale di tutto quanto appreso.
Ed invero, posto che nei confronti di Cataldo era già stata sottoposta a vincolo una somma (Euro 297.450,84) di gran lunga superiore al prezzo/profitto lucrato con riferimento al reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. (Euro 128.439,75) dovevano essere restituiti gli interi importi ancora in sequestro.
L'originario vincolo imposto sulla somma di Euro 657.496,84 era finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto di reato, tuttavia, una volta acclarato che il prezzo/profitto personale di Co.Ci. corrisponde a Euro 128.439,75 e che, allo stato, è stata già disposta confisca per una cifra corrispondente a più del doppio del lucro illecito (Euro 297.450,84) non è più configurabile il periculum in mora in quanto la finalità a cui era preordinato il sequestro è stata già conseguita. La protrazione del sequestro su un importo (Euro 128.439,75) che, sommato a quanto già confiscato (Euro 297.450,84) per i medesimi fatti, supera di ben tre volte il quantum confiscabile non è, dunque legittima. Allo stato, infatti, risultano ancora vincolate (parte in sequestro, parte in confisca) somme per un totale di 425.890,59 Euro ed il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla necessità di preservare ulteriormente il vincolo reale, pur a fronte dell'intervenuta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente dato conto che l'originaria istanza di revoca di sequestro preventivo proposta al giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore era stata avanzata da Co.Ci. in proprio ma anche in qualità di legale rappresentante della Fox Corporate Srl (si veda la procura speciale allegata a tale richiesta) ed in tale identica duplice veste costui proponeva poi appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., al Tribunale del riesame avverso il provvedimento di diniego.
Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è priva di argomentazioni con riferimento alla richiesta articolata in via principale da Co.Ci. di restituzione integrale delle somme a suo carico sottoposte a vincolo.
Con l'atto di gravame, l'odierno ricorrente aveva rappresentato che il prezzo o il profitto illecito lucrato dalla Fox Corporate Srl, da lui legalmente rappresentata, e dunque confluito nelle casse sociali di tale società corrispondeva ad Euro 128.439,75 ed aveva altresì evidenziato come nel separato giudizio definito con patteggiamento nei confronti degli imputati concorrenti Cortese e Pastore era già stata disposta la confisca per equivalente dell'intero profitto derivato dal reato ascritto al capo 65) pari ad Euro 657.496,75 e, in particolare, la polizia Giudiziaria, incaricata dell'esecuzione di detta confisca, aveva sottoposto a vincolo ulteriori Euro 297.450,84, di gran lunga superiore al profitto incamerato dalla società Fox Corporate.
Il collegio della cautela ha aderito all'impostazione difensiva con la quale si rappresentava che il profitto percepito dalla Fox Corporate Srl doveva essere limitato alla somma di Euro 128.439,75, cionondimeno ha ritenuto - senza spiegarne le ragioni - di mantenere il sequestro per equivalente in capo a Co.Ci., persona fisica, in misura corrispondente a tale importo, pur a fronte della accertata capienza della società nei confronti della quale, in sede di esecuzione della confisca disposta a seguito della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dei coimputati Pastore e Cortese, la Guardia di Finanza aveva sequestrato la maggior somma di Euro 297.45, 84 depositata sui conti correnti a questa intestati (si veda pag. 2 dell'ordinanza impugnata), così conseguendo, per la quota gravante sulla Fox Corporate, l'effetto ablatorio a cui era stato preordinato l'originario decreto di sequestro preventivo.
In definitiva, Il Tribunale del riesame ha omesso di confutare le ragioni esposte nell'atto di appello proposto da Co.Ci. non solo in proprio ma anche nella veste di legale rappresentante della società relativamente alla richiesta formulata in via principale di restituzione in suo favore, quale persona fisica, delle somme a lui sequestrate stante l'accertata capienza societaria.
Va ricordato che la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che l'apparenza o l'omissione totale di motivazione costituisce violazione di legge in quanto mancata applicazione, in particolare, della norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui le sentenze e le ordinanze debbono essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710-01, in tema di misure cautelari reali).
2. Alla luce delle superiori considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co.5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2025.




