Sequestro preventivo e periculum in mora: motivazione sintetica sufficiente in fase cautelare (Cass. Pen. n. 11907/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 3 apr
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Con la sentenza n. 11907/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da D., confermando che, in sede di sequestro preventivo, è sufficiente una motivazione sintetica sul periculum in mora, purché idonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice. Le censure meramente motivazionali non sono deducibili in sede di legittimità.
Il fatto
D. era stato sottoposto a sequestro preventivo avente ad oggetto denaro contante, carte di pagamento e carta di credito, nell’ambito di un procedimento per reati associativi, riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari (artt. 416, 512-bis, 648-bis, 648-ter.1 c.p., e vari articoli del d.lgs. n. 74/2000).
Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 15 novembre 2024, aveva rigettato l’istanza di riesame proposta dalla difesa.
Il ricorso per Cassazione sollevava le seguenti doglianze:
assenza di attualità del periculum in mora, data la distanza temporale tra le presunte condotte illecite (dicembre 2023) e il provvedimento di sequestro;
mancanza di motivazione sul collegamento tra i beni sequestrati e il pericolo di dispersione;
omessa valutazione della capacità patrimoniale dell’indagato ai fini della proporzionalità e adeguatezza della misura.
La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e ha chiarito che:
il sindacato della Corte in materia cautelare reale è limitato alla violazione di legge, nella quale rientrano solo errori di diritto o vizi radicali della motivazione (cioè del tutto assente o apparente);
nella specie, il Tribunale aveva comunque motivato il provvedimento, individuando un concreto pericolo di dispersione delle risorse e giustificando l’anticipazione dell’effetto ablativo;
le doglianze difensive non integravano una vera violazione di legge, ma si limitavano a contestare il merito e la logicità della motivazione, profilo non scrutinabile in sede di legittimità.
Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Il principio di diritto
In tema di sequestro preventivo, la motivazione sul periculum in mora può essere sintetica, purché idonea a rendere comprensibile la ratio del provvedimento.
Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali: sono inammissibili le censure che attengono alla valutazione logica del giudice di merito.