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Riesame e sequestro: non opera il termine perentorio dei cinque giorni per la trasmissione degli atti (Cass. Pen. n. 13094/2025)


Con la sentenza n. 13094/2025, la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p. La pronuncia annulla l’ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva dichiarato inefficace il sequestro per violazione di tale termine, in contrasto con i consolidati orientamenti delle Sezioni Unite.


Il fatto

Il Tribunale del riesame di Potenza, con ordinanza del 28 giugno 2024, aveva dichiarato inefficace il sequestro preventivo disposto nei confronti di A., indagato per vari reati contro la pubblica amministrazione, falso e accesso abusivo a sistema informatico.

Secondo il Tribunale, l’Autorità procedente avrebbe trasmesso tardivamente gli atti (il 4 luglio) a seguito della ricezione dell’avviso PEC della cancelleria in pari data con la proposizione del riesame.

Il Collegio ha ritenuto che, richiamando l’art. 324, comma 7, c.p.p. e il rinvio al comma 10 dell’art. 309 c.p.p., fosse applicabile anche il termine perentorio di cinque giorni previsto dal comma 5 dell’art. 309 c.p.p., ritenendo perciò decaduta la misura.


La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Potenza, affermando che:

  • il rinvio operato dall’art. 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 c.p.p. non comporta anche l’applicazione del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti;

  • tale termine è espressamente previsto solo per le misure cautelari personali, non per quelle reali;

  • per i sequestri, vale invece il termine ordinatorio indicato dall’art. 324, comma 3, c.p.p.;

  • ciò è conforme al principio già enunciato dalle Sezioni Unite Cavalli (n. 26268/2013) e Capasso (n. 18954/2016), secondo cui l’omessa trasmissione degli atti nel termine non comporta la perdita di efficacia della misura reale.

Pertanto, l’ordinanza è stata annullata con rinvio, per un nuovo esame conforme ai principi sopra indicati.


Il principio di diritto

Nel procedimento di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo, non trova applicazione il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p., applicabile invece esclusivamente alle misure cautelari personali. Per le misure reali, il termine indicato dall’art. 324, comma 3, c.p.p. ha natura ordinatoria e la sua violazione non comporta la perdita di efficacia del provvedimento impugnato.

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