Attualità delle esigenze cautelari: il tempo silente da solo non basta (Cass. Pen. n. 41759/25)
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Attualità delle esigenze cautelari: il tempo silente da solo non basta (Cass. Pen. n. 41759/25)

Attualità delle esigenze cautelari: il tempo silente da solo non basta

1. Il ritorno del “tempo silente” sotto scrutinio critico

Con la sentenza Cass., sez. III, 16 dicembre 2025, n. 41759, la Corte di cassazione torna a interrogarsi sul ruolo del c.d. tempo silente nel giudizio di attualità delle esigenze cautelari, censurando una motivazione che aveva fatto del mero decorso temporale l’asse portante dell’annullamento della custodia in carcere.

Il Tribunale del riesame di Palermo aveva ritenuto che la distanza cronologica tra i fatti (risalenti al 2021) e l’applicazione della misura cautelare fosse, di per sé, sufficiente a escludere l’attualità del periculum, valorizzando l’incensuratezza dell’indagato e l’assenza di esigenze di tipo probatorio.La Corte di cassazione, al contrario, annulla l’ordinanza, individuando un deficit motivazionale strutturale: il tempo era stato assunto come fattore autosufficiente, senza essere inserito in una valutazione comparativa complessiva.

È questo il passaggio chiave, destinato a segnare l’avvio del nostro ragionamento: «La prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali»


2. Il tempo silente come dato “relazionale”, non atomistico

La sentenza in commento si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma lo esplicita con particolare nettezza: il tempo silente non è un indice autosufficiente, bensì un dato relazionale, che acquista significato solo all’interno di una valutazione multilivello.

La Terza Sezione ribadisce che il decorso temporale «opera solo se ritenuto prevalente nel giudizio di comparazione» con:

  • il contesto socio-ambientale,

  • le modalità esecutive della condotta,

  • la personalità dell’indagato,

  • la struttura e il grado di organizzazione del sodalizio.

In questa prospettiva, il tempo non estingue il pericolo, ma lo interroga. E l’errore del Tribunale del riesame — stigmatizzato dalla Corte — è proprio quello di aver trasformato un criterio valutativo in una presunzione di segno opposto.


3. Associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e tempo silente: una distinzione solo apparente

Particolarmente interessante è il passaggio in cui la Corte richiama la tradizionale distinzione tra:

  • associazioni di tipo mafioso, strutturalmente dotate di stabilità,

  • associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, per le quali sarebbe richiesta la dimostrazione della perdurante operatività.

La sentenza chiarisce, tuttavia, che tale distinzione non legittima scorciatoie argomentative.

Anche nel caso delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/1990, il tempo silente non può essere isolato dal livello organizzativo, dalla capacità di riorganizzazione e dalla professionalità criminale: «Il Tribunale ha omesso di valutare il contesto e il livello organizzativo dell’associazione che acquistava lo stupefacente anche fuori regione per commerciarlo […] in rilevanti quantità».

Il tempo, dunque, non è mai “neutro”, ma nemmeno “redentivo”.


4. Il nodo teorico: tempo silente e giudizio prognostico

La decisione in commento consente di mettere a fuoco un nodo teorico centrale: il rapporto tra tempo silente e giudizio prognostico.

La Corte rifiuta una concezione statica dell’attualità, chiarendo che essa non coincide:

  • né con la prossimità temporale del fatto,

  • né con la dimostrazione di occasioni concrete e imminenti di recidiva.

L’attualità, piuttosto, è funzione della persistenza di una capacità criminale qualificata, desumibile anche dalla professionalità maturata, dalla continuità dei canali illeciti e dall’inserimento in circuiti criminali consolidati.

In questa chiave si comprende l’affermazione secondo cui: «Il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti».

e non il criterio dirimente.


5. Considerazioni conclusive: il tempo silente come indice “scomodo”

Il tempo silente emerge come indice scomodo, perché impone al giudice un surplus argomentativo, ma non consente soluzioni automatiche.

La Cassazione sembra voler tracciare una linea di confine netta:

  • da un lato, il tempo come fattore che non può essere ignorato;

  • dall’altro, il tempo come fattore che non può sostituire la valutazione complessiva della pericolosità.

In definitiva, il tempo silente non assolve, non condanna, ma costringe il giudice a pensare.

E una motivazione che non lo faccia, comparando seriamente tutti gli indici rilevanti, resta — per usare le parole della Corte — motivazione carente.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. III, 16/12/2025, (ud. 16/12/2025, dep. 30/12/2025), n.41759

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza in data 6 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo a Ar.Em., indagato come partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, assicurando uno stabile contributo al capo promotore e occupandosi del ritiro e del trasporto dello stupefacente, della custodia e della cessione a terzi, dell'incasso del corrispettivo della vendita (capo 37) e per varie violazioni di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 39, 40, 43).


2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, perché il Tribunale del riesame ha annullato la misura per assenza dell'attualità delle esigenze cautelari rispetto ai fatti contestati nel 2021. Lamenta, in particolare, che il Tribunale non aveva considerato tutti gli elementi a disposizione e, in particolare, il livello organizzativo dello spaccio e la capacità di riorganizzarsi dopo sequestri e arresti.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza sia del reato associativo che dei reati fine nel settore degli stupefacenti, in particolare dell'hashish commerciato nella piazza di Palermo.


In diritto, dato atto che l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha confermato il gravissimo quadro indiziario e le esigenze cautelari, di cui ha tuttavia escluso l'attualità per il decorso del cosiddetto tempo silente.


Richiamata la distinzione tra le associazioni dedite al narcotraffico, per le quali è necessaria la dimostrazione da parte del pubblico ministero della perdurante operatività, e le associazioni di tipo mafioso, strutturalmente dotate di una stabilità tale da richiedere la dimostrazione da parte dell'affiliato dello scioglimento dal sodalizio o del recesso, ha osservato che i reati di cui agli art. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 risalivano al 2021 e che non erano risultati elementi concretamente idonei a far emergere l'attualità delle esigenze cautelari, siccome il ricorrente era incensurato e non vi era pericolo di inquinamento probatorio.


2. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia mal applicato i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attualità delle esigenze cautelari.


Il decorso del cosiddetto tempo silente ha un peso specifico nel superamento del meccanismo delle presunzioni delineato dall'art. 275 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv. 288803 - 01), operando diversamente, come ricordato nell'ordinanza impugnata, nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e nell'associazione di tipo mafioso (tra le più recenti, Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01), solo se ritenuto prevalente nel giudizio di comparazione con il contesto socio-ambientale, le modalità realizzative della condotta, la personalità del soggetto (tra le più recenti, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, lordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Non vi è, invece, unanimità di vedute sul se l'attualità si estenda anche alla previsione di specifiche occasioni di recidivanza, come sembrerebbe richiedere il più rigoroso orientamento propugnato dalla Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01, o meno, come affermano Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01 e le citate sentenze Gizzi e Magliulo.


Nel caso in esame, come censurato dal Pubblico ministero ricorrente, il Tribunale, ha omesso di valutare il contesto e il livello organizzativo dell'associazione che acquistava lo stupefacente anche fuori regione per commerciarlo a Palermo in rilevanti quantità.


3. Nell'ordinanza impugnata si riscontra, in definitiva, un deficit motivazionale, perché il Tribunale ha escluso l'attualità delle esigenze cautelari solo per il decorso del cosiddetto tempo silente, senza comparare tale dato con la stabilità e la complessità dell'organizzazione, finalizzata al traffico di stupefacenti di cui l'indagato è stato partecipe, e con i numerosi episodi di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, documentati per quantitativi di particolare rilievo, indicativi della professionalità e del grado di inserimento in consolidati circuiti criminali.


Va ribadito che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01).


Peraltro, non può non rimarcarsi che l'ordinanza impugnata non si confronta neanche con l'ordinanza del G.i.p., secondo cui i componenti dell'associazione vivevano dei proventi dell'attività illecita e presentavano una notevole caratura criminale tanto da essere stati capaci di riorganizzarsi dopo i sequestri e gli arresti, omettendo così di offrire una lettura più persuasiva del compendio indiziario.


S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo esame.


P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.


Così deciso, il 16 dicembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2025.

 
 
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