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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: non è richiesta la fondatezza della pretesa, ma la sua non manifesta arbitrarietà (Cass. pen. n. 14853/2025)

In tema di tentata estorsione, per distinguere il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., occorre verificare se la pretesa dell’agente sia almeno astrattamente tutelabile in sede giudiziaria. Non è necessario che la pretesa sia fondata, ma che essa non sia del tutto arbitraria o priva di ogni possibile base legale (Cass., Sez. Un., n. 29541/2020, Filardo).


Premessa

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14853/2025, si è pronunciata su un caso di tentata estorsione aggravata contestata a un soggetto che aveva preteso somme di denaro da un'altra persona, sostenendo di vantare un credito. Il giudizio si è incentrato sulla corretta qualificazione giuridica della condotta: estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni?


I fatti di causa

La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la condanna di De.Ma. per i reati di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), violenza privata (art. 610 cod. pen.) e tentata estorsione aggravata dall'uso di un’arma (artt. 56, 629 commi 1 e 2 cod. pen.).

L’imputato, secondo la ricostruzione accusatoria, aveva minacciato la vittima, avanzando pretese economiche senza una reale base legale, accompagnate dall'esibizione di una presunta arma.

La difesa ricorreva per cassazione, sollevando tra i vari motivi:

  • la contraddittorietà nella valutazione delle prove testimoniali;

  • la necessità di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e non come tentata estorsione;

  • la mancata applicazione del principio di particolare tenuità del fatto ex Corte cost. n. 120/2023;

  • l’erroneo mancato assorbimento della violenza privata nello stalking;

  • la mancata concessione delle attenuanti generiche.


La decisione della Corte

1. Doppia conforme sulla responsabilità

La Corte ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, previa verifica rigorosa della loro attendibilità soggettiva e intrinseca (Cass., Sez. 6, n. 27322/2008; Sez. 3, n. 8382/2008).Nel caso di specie, la valutazione di attendibilità, operata dai giudici di merito in doppia conforme, risultava adeguatamente motivata e immune da manifeste illogicità.


2. Qualificazione giuridica della pretesa: fondato il motivo

Accogliendo il secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano erroneamente escluso la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, limitandosi a valorizzare l'uso della violenza, senza indagare se la pretesa dell’imputato avesse una base legale ragionevole.

Ribadendo i principi enunciati dalle Sezioni Unite Filardo (Cass., Sez. Un., n. 29541/2020), si è sottolineato che:

  • l’esistenza di un credito, anche solo ragionevolmente preteso, può spostare il fatto nell’alveo dell’art. 393 cod. pen.;

  • l’intensità della violenza non è decisiva ai fini della distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Poiché il ricorrente aveva allegato l’esistenza di un credito (documentato da una missiva legale) e la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato tale aspetto, la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica del fatto.


3. Assorbimento degli altri motivi

In ragione dell’accoglimento parziale, sono stati assorbiti:

  • il terzo motivo (particolare tenuità del fatto ex Corte cost. n. 120/2023);

  • le censure relative al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche.


4. Violenza privata e atti persecutori: concorso configurabile

Rigettato, invece, il quarto motivo: correttamente i giudici avevano ritenuto configurabile il concorso tra i reati di violenza privata e stalking, trattandosi di fattispecie che tutelano beni giuridici diversi e non in rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen. (Cass., Sez. 5, n. 22475/2019).


Principio di diritto

"Per la configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. non è richiesta la fondatezza della pretesa, ma la sua non manifesta arbitrarietà; il superamento di tale limite radica, invece, la fattispecie di estorsione ex art. 629 cod. pen."(Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 29541, Filardo)

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