Non basta dire “manca il passaporto”: il trattenimento in CPR richiede motivazione effettiva (Cass. Pen. n. 30357/25)
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Non basta dire “manca il passaporto”: il trattenimento in CPR richiede motivazione effettiva (Cass. Pen. n. 30357/25)

Non basta dire “manca il passaporto”: il trattenimento in CPR richiede motivazione effettiva (Cass. Pen. n. 30357/25)

Indice


1. Il principio di diritto

La Prima Sezione afferma, con nettezza, che il provvedimento di proroga del trattenimento in CPR è illegittimo se non valuta in concreto le misure meno afflittive prospettate dalla difesa (identificazione già acquisita, documenti, disponibilità alloggio), limitandosi a un argomento stereotipato (“manca il passaporto”).

La proporzionalità e la graduazione della restrizione della libertà personale  sono obbligo giuridico del giudice della convalida/proroga.

In presenza di elementi decisivi ignorati, la motivazione è meramente apparente e integra violazione di legge.


2. Il fatto

La vicenda prende le mosse da un provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta, con il quale, il 10 luglio 2025, veniva disposta la proroga del trattenimento di un cittadino straniero all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), su richiesta della Questura competente.

Nel corso del procedimento, la difesa dell’interessato aveva sollecitato l’applicazione di una misura alternativa meno afflittiva, sottolineando come la sua identificazione fosse già stata raggiunta attraverso una pluralità di documenti ufficiali (carta di identità italiana, permesso di soggiorno di lungo periodo, dichiarazione consolare e passaporto valido sino a pochi giorni prima dell’udienza) e come fosse disponibile un alloggio idoneo ad accoglierlo. In altri termini, la difesa aveva fornito al giudice un ventaglio di elementi che, se debitamente considerati, avrebbero consentito di sostituire il trattenimento con misure di controllo meno incisive, pur sempre idonee ad assicurare la regolarità del procedimento di rimpatrio.

Il Giudice di Pace, tuttavia, ha respinto la richiesta, motivando la proroga esclusivamente con un’asserita mancanza del passaporto. Una motivazione scarna, ridotta a formula di stile, che non ha preso in considerazione né la documentazione depositata, né le allegazioni difensive circa l’identificazione già perfezionata e la concreta disponibilità di un domicilio.

Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi: da un lato, la denuncia di un uso improprio della tecnica di motivazione per relationem, in assenza dell’atto presupposto; dall’altro, la censura più radicale, concernente la mancata valutazione degli elementi che avrebbero imposto l’adozione di una misura meno gravosa. Sarà proprio questo secondo motivo, ritenuto assorbente, a convincere la Corte di cassazione della fondatezza del ricorso e a condurre all’annullamento con rinvio della decisione impugnata.


3. La decisione

La pronuncia della Suprema Corte si muove lungo due direttrici fondamentali, che vengono richiamate e insieme sistematizzate.

Anzitutto, la natura del trattenimento in CPR: non si tratta di una misura amministrativa neutra, bensì di una forma incisiva di limitazione della libertà personale.

Lo ha ricordato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 del 2025, chiarendo che la permanenza forzata nei centri di permanenza per i rimpatri si traduce in un vero e proprio “assoggettamento fisico all’altrui potere”.

Da qui discende l’obbligo, per il giudice, di sottoporre la misura a un controllo rigoroso di necessità e proporzionalità, proprio come avviene per ogni restrizione della libertà personale, anche laddove l’intervento si collochi sul versante amministrativo.

La seconda direttrice riguarda il piano processuale.

Nel rito introdotto dal d.l. 145/2024, convertito dalla legge 187/2024, le censure proponibili in cassazione sono circoscritte a quelle previste dall’art. 606, comma 1, lett. a)-c) c.p.p.

Ciò non significa, però, che il sindacato della Corte di legittimità si riduca a una mera verifica formale: tra le violazioni di legge rientra anche la motivazione inesistente o meramente apparente, specie quando il giudice omette di confrontarsi con un elemento di fatto potenzialmente decisivo e tale, da solo, a poter rovesciare l’esito del giudizio.

A questo quadro si innesta un’ulteriore regola di contesto: quanto più il trattenimento si prolunga nel tempo, tanto più stringenti devono essere le ragioni addotte per giustificare la privazione della libertà.

Se nella prima proroga può essere sufficiente la necessità di predisporre il rimpatrio, nelle proroghe successive il giudice deve dimostrare che l’identificazione è ormai probabile o che le operazioni di rimpatrio sono concretamente in via di completamento.

Solo così il bilanciamento tra esigenze amministrative e tutela della persona mantiene un saldo ancoraggio alla legalità costituzionale e convenzionale.


4. Conclusioni

La decisione in commento riafferma che il trattenimento amministrativo dello straniero non può essere ridotto a un automatismo burocratico.

È misura che incide nel cuore della libertà personale e, come tale, esige una motivazione viva, individualizzata, capace di dar conto della proporzionalità e della necessità della restrizione.

La Cassazione ammonisce i giudici di merito a non indulgere in formule di stile, ricordando che il controllo di legittimità non tollera scorciatoie: ignorare elementi decisivi addotti dalla difesa significa tradire la logica stessa del sindacato giurisdizionale.

Non basta invocare la mancanza di un documento, se il fascicolo contiene prove inequivoche dell’identificazione e della possibilità di soluzioni alternative.

Il trattenimento nei CPR, lungi dall’essere una zona franca del diritto, rappresenta il banco di prova della capacità dell’ordinamento di conciliare le esigenze amministrative con la dignità e i diritti fondamentali della persona.

La pronuncia n. 30357/2025 mostra che la Corte non è disposta a tollerare riduzioni meramente apparenti delle garanzie: la privazione della libertà non ammette scorciatoie argomentative. È una lezione che vale non solo per i giudici, ma per l’intero sistema, chiamato a ricordare che dietro ogni sigla e ogni provvedimento vi è sempre un individuo, con la sua storia e i suoi diritti inalienabili.


5. La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 04/09/2025, (ud. 04/09/2025, dep. 05/09/2025), n.30357

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 10 luglio 2025 il Giudice di Pace di Caltanissetta ha disposto la proroga del trattenimento in CPR di Ho.Ab., in riferimento alla richiesta della Questura in atti.


In motivazione, con riferimento alla domanda difensiva di applicazione di una misura alternativa al trattenimento, il Gdp afferma che "lo straniero è privo di passaporto e che l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'art. 9 comma 10 o art. 13 comma 1 e 2 T.U.I. ".


2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Ho.Ab.


Il ricorso è affidato a due motivi.


2.1 Al primo motivo si deduce l'esercizio da parte del giudice di potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi o legislativi.


In particolare si contesta l'avvenuto utilizzo di una tecnica di motivazione per relationem senza l'avvenuta allegazione dell'atto/presupposto che, in tesi, sarebbe l'originario provvedimento di trattenimento. Si compie, inoltre, riferimento ai contenuti della memoria difensiva depositata innanzi al Gdp, con allegati che dimostrano l'assenza di dubbi sulla identificazione (dichiarazione di ospitalità, contratto di locazione, carta di identità italiana, permesso di soggiorno di lungo periodo, passaporto).


2.2 Al secondo motivo si deduce nullità della decisione.


La critica difensiva si rivolge - in sostanza - alla mancata valutazione dei presupposti di fatto (compiuta identificazione e disponibilità di un alloggio) per l'applicazione di una misura alternativa e meno gravosa rispetto al trattenimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, al secondo - assorbente - motivo.


2. Va premesso che per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida del trattenimento varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Cass. Civ., Sez. 1, n. 370 del 8.1.2025, Rv. 673833).


Ancora, va ribadito che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, anche quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte v. Sez. 1 n.15759 del 22.4.2025, Rv 287835).


3. Ora, nel caso in esame la domanda difensiva di applicazione di una misura alternativa al trattenimento nel CPR, misura cui va attribuita natura detentiva come pacificamente riconosciuto anche da Corte Cost. sent. n.96 del 2025 - ove si è affermato che: "la giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di "assoggettamento fisico all'altrui potere"; tale condizione "è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale..." - è stata vagliata dal Giudice di Pace in modo travisante e - dunque - meramente apparente.


La valutazione delle condizioni rappresentate dal trattenuto al fine di rendere possibile l'applicazione di una misura diversa dal trattenimento è, infatti, un vero e proprio obbligo per il giudicante, in ossequio al principio della necessaria graduazione degli interventi limitativi della libertà personale, come più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità : in tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (in tali termini Cass. civ. 1 sent. n.7829 del 20.3.2019, RV 653231).


4. Nel provvedimento in esame si legge, in rapporto alle circostanze del caso concreto ed a sostegno del diniego di una misura meno gravosa del trattenimento in CPR, che il trattenuto è "privo di passaporto".


Detta affermazione, a parere del Collegio, non può integrare una valida motivazione della proroga del trattenimento in CPR, posto che come emerge dai contenuti della memoria difensiva depositata innanzi al medesimo Giudice di Pace e dagli atti allegati al fascicolo processuale: a) il trattenuto è in possesso di passaporto originale che al momento iniziale del trattenimento risultava essere in corso di validità (con scadenza 7 luglio 2025) ; b) il trattenuto è identificato con certezza sia in ragione della conferma ricevuta dal Consolato del paese di origine in data 18 aprile 2025 che in virtù del possesso di Carta di Identità italiana in corso di validità; c) il trattenuto ha ricevuto disponibilità all'accoglienza da parte di soggetto compiutamente identificato.


Si tratta di elementi di fatto il cui vaglio doveva - di certo - essere realizzato in sede di merito al fine di apprezzare in concreto l'applicabilità o meno di una misura meno afflittiva del trattenimento (ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. n.286 del 1998), compito rimasto in sostanza ineseguito.


Ciò impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Caltanissetta.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.


Così deciso in Roma, il 4 settembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2025.


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