Tribunale Nola, 05/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 05/05/2021), n.566

Giudice: Raffaele Muzzica
Reato: 641 c.p.
Esito: Condanna (mesi otto di reclusione e euro 1000,00 (mille) di multa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla
pubblica udienza del 11/3/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
(...), nato a (...) il (...), residente in (...) (domicilio dichiarato
ex art. 161 c.p.p.) - detenuto per altro, rinunciante a comparire,
già assente
Difeso di fiducia dall'avv. (...)
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv 641 c.p. perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,
dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva obbligazioni
con il proposito di non adempierle, consistite nell'immettersi nella
rete autostradale prelevando il relativo titolo di viaggio alla guida
dell'autovettura tg. (...), a lui stesso intestata e, giunto il
momento del pagamento, nell'incanalarsi nella pista riservata ai
titolari di Telepass e/o Viacard, sebbene sprovvisto di tali
dispositivi di pagamento, riuscendo a transitare prima che la sbarra
chiudi-pista si abbassasse, accodandosi ad autovetture regolarmente
munite di Telepass o Viacard, eludeva così il pagamento di transiti
autostradali per un importo complessivo di Euro 1.296,59.
In Palma Campania dal 30.01.2017 al 02.04.2017 Comp. Territoriale ex
art. 16, co. 1, c.p.p.
Parte civile: (...) s.p.a., difesa dall'avv. (...)
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
L'imputato (...) veniva citato a giudizio con decreto emesso dal PM all'udienza del 15/11/2018 per rispondere del reato in rubrica contestato.
In quell'udienza si disponeva rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato e il processo veniva rinviato alla data del 30/5/2019.
In quella sede, mutata la persona fisica del giudicante, accertato il regolare perfezionarsi della notifica nei confronti dell'imputato, sussistendone i presupposti di legge, disponeva procedersi in assenza del (...) ed ammetteva la costituzione di parie civile; in assenza di ulteriori questioni o eccezioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue o irrilevanti; stante l'assenza dei testi, il processo veniva rinviato all'udienza del 17/10/2019,
In quell'udienza le parti concordavano l'acquisizione dell'annotazione del Commissariato di P.S. Pompei con domande a chiarimento al teste (...). Il Tribunale rinviava alla data del 6/2/2020.
In quella sede veniva escusso la persona offesa (...), procuratore speciale della società (...), e il Giudice rinviava alla data del 16/4/2020.
In data 17/4/2020 il Giudice, letti il Decreto-Legge 8 Marzo 2020, n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-I9 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento de