Tribunale Nola, 05/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 05/05/2021), n.566
Giudice: Raffaele Muzzica
Reato: 641 c.p.
Esito: Condanna (mesi otto di reclusione e euro 1000,00 (mille) di multa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla
pubblica udienza del 11/3/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
(...), nato a (...) il (...), residente in (...) (domicilio dichiarato
ex art. 161 c.p.p.) - detenuto per altro, rinunciante a comparire,
già assente
Difeso di fiducia dall'avv. (...)
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv 641 c.p. perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,
dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva obbligazioni
con il proposito di non adempierle, consistite nell'immettersi nella
rete autostradale prelevando il relativo titolo di viaggio alla guida
dell'autovettura tg. (...), a lui stesso intestata e, giunto il
momento del pagamento, nell'incanalarsi nella pista riservata ai
titolari di Telepass e/o Viacard, sebbene sprovvisto di tali
dispositivi di pagamento, riuscendo a transitare prima che la sbarra
chiudi-pista si abbassasse, accodandosi ad autovetture regolarmente
munite di Telepass o Viacard, eludeva così il pagamento di transiti
autostradali per un importo complessivo di Euro 1.296,59.
In Palma Campania dal 30.01.2017 al 02.04.2017 Comp. Territoriale ex
art. 16, co. 1, c.p.p.
Parte civile: (...) s.p.a., difesa dall'avv. (...)
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
L'imputato (...) veniva citato a giudizio con decreto emesso dal PM all'udienza del 15/11/2018 per rispondere del reato in rubrica contestato.
In quell'udienza si disponeva rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato e il processo veniva rinviato alla data del 30/5/2019.
In quella sede, mutata la persona fisica del giudicante, accertato il regolare perfezionarsi della notifica nei confronti dell'imputato, sussistendone i presupposti di legge, disponeva procedersi in assenza del (...) ed ammetteva la costituzione di parie civile; in assenza di ulteriori questioni o eccezioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue o irrilevanti; stante l'assenza dei testi, il processo veniva rinviato all'udienza del 17/10/2019,
In quell'udienza le parti concordavano l'acquisizione dell'annotazione del Commissariato di P.S. Pompei con domande a chiarimento al teste (...). Il Tribunale rinviava alla data del 6/2/2020.
In quella sede veniva escusso la persona offesa (...), procuratore speciale della società (...), e il Giudice rinviava alla data del 16/4/2020.
In data 17/4/2020 il Giudice, letti il Decreto-Legge 8 Marzo 2020, n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-I9 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e il Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n.l8 ed in particolare Part. 83 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-I9 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", disponeva, con riferimento all'art.83 commi 13, 14 e 15 D.L. n. 18/20, la notifica del decreto di rinvio del procedimento in epigrafe all'udienza del 8/10/2020 al difensore di fiducia, al l'imputati e comunicava al P.M. previa sospensione dei termini di prescrizione non oltre il 30/6/2020 (due mesi e quattordici giorni di sospensione della prescrizione).
In quell'udienza il difensore produceva provvedimento di sottoposizione di misura cautelare dell'imputato, e comunicava che sarebbe pervenuto rinuncia al mandato con contestuale nomina di un difensore di fiducia. Il Giudice, sentite le parti, rinviava alla data del 10/12/2020.
In quella sede, pervenuta nuova nomina del difensore e rinuncia a comparire dell'imputato, si procedeva con l'escussione del teste (...). Al termine, il PM rinunciava all'escussione del teste (...), il Giudice, sentite le parti, revocava l'ordinanza ammissiva della prova. Il processo veniva rinviato per l'esame dell'imputato e la discussione all'udienza odierna.
In questa sede, la difesa chiedeva breve rinvio per mancata traduzione dell'imputato. Il Giudice, sentite le parti, rilevato che l'imputato era già stato dichiarato assente il giorno 30/5/2019 e rinunciante a comparire in data 10/12/2020, rilevato altresì che non era pervenuta tempestiva richiesta di partecipazione dell'imputato alla suddetta udienza, ritenuta infondata la richiesta di breve rinvio, e non essendovi ulteriori adempimenti istruttori, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe.
Questo Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza ed allegato al verbale, riservando un termine per il deposito della motivazione.
Diritto
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti di (...) in ordine al fatto a lui ascritto, riqualificato quest'ultimo nell'ipotesi prevista e punita dall'art. 640 c.p.
Giova sul punto evidenziare che gli elementi posti a fondamento del giudizio sono costituiti dalle dichiarazioni dei testi escussi, nonché dalle prove documentali versate in atti, rappresentate dall'elenco riepilogativo dei transiti effettuati dal veicolo (...), il materiale fotografico ritraente il veicolo al passaggio del casello, la scansione della banca-dati AGI relativa al suddetto veicolo e la comunicazione indirizzata dalla società (...) s.p.a. per conto di (...) nei confronti di (...) in ordine al mancato pagamento dei pedaggi relativi al veicolo (...).
Completa il quadro probatorio l'annotazione acquisita, con il consenso delle parti e domande a chiarimento, del teste (...).
Sulla base delle fonti di prova utilizzabili, dunque, la vicenda per cui vi è processo può essere così ricostruita.
La persona offesa, (...), legale rappresentante della società (...) s.p.a. presentava forniate denuncia querela nei confronti del conducente dell'autoveicolo (...), che transitava per le stazioni autostradali non pagando il pedaggio dovuto. Il teste precisava che in particolare i passaggi avvenivano nelle porte Telepass e/o Viacard, dove il conducente di questo autoveicolo, nonostante non fosse in possesso degli strumenti elettronici per pagare elettronicamente il pedaggio, comunque si immetteva in queste porte automatizzate ed in accodamento ad altri autoveicoli regolarmente muniti di Telepass e/oo Viacard. riuscendo a passare prima che la sbarra si abbassasse e in tal modo evitando di pagare il pedaggio autostradale, come confermato dal materiale fotografico in atti,
Infatti, il (...) specificava che l'accertamento veniva effettuato in automatico dai sistemi di controllo (telecamere, barriere elettromagnetiche e pedane con dossi) su tutte le autovetture che transitavano nelle stazioni di uscita autostradali.
Il teste, inoltre, precisava che nel caso di specie i passaggi erano iniziati dal 30 gennaio 2017 all'uscita di Palma Campania fino al 02 Aprile 2017 all'uscita di Candela (FG), per un totale di 14 passaggi. Nell'arco temporale sopra citato, il conducente aveva eluso i pagamenti di pedaggi, in numerose e diverse località nazionali, per un ammontare complessivo di debito pari ad euro 1296,59 euro.
Da un successivo controllo in banca dati ACI, il querelante riferiva che la società appurava che il proprietario del veicolo (...) era dal Gennaio 2015 (...), odierno imputato, al quale, tramite la società controllata (...), (...) inoltrava sollecito di pagamento per il mancato pagamento dei transiti, come confermato dalla documentazione in atti.
Così ricostruita la deposizione della persona offesa, nella valutazione della stessa questo Giudice segue l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. V del 14 giugno -18 settembre 2000n. 9771, e da ultimo Cass. Sez. II 16 giugno - 11 settembre 2003 n. 35443), che, ormai da tempo ed in modo consolidato, hanno fissato i parametri di riferimento che il giudice deve adottare quando la prova sia rappresentata, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa dal reato.
Sul punto è necessario premettere che la persona offesa, pur essendo considerata dal legislatore, anche quando si costituisce parte civile, alla stregua di un qualunque testimone - tanto che la Corte Costituzionale, con la decisione del 19 marzo 1992 nr. 115 ha escluso l'illegittimità dell'art. 197 lettera c), c.p.p., nella parte in cui non include tra i soggetti per i quali vi è l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, la parte civile -, viene collocata, dalla giurisprudenza, in una posizione diversa rispetto a quella del testimone, e ciò proprio per il ruolo che assume nell'ambito del processo, sia quando si costituisce parte civile nel processo penale, sia quando non eserciti tale facoltà.
Se infatti il testimone è per definizione una persona estranea agli interessi in gioco del processo, che si limita a rendere una deposizione su fatti a cui ha assistito personalmente, senza altre o diverse implicazioni, la persona offesa è per definizione in posizione di antagonismo nei confronti dell'imputato, per la semplice istanza di ottenere giustizia con la condanna di questi, ovvero perché portatore di un interesse privato al buon esito del processo e, con la costituzione di parte civile, di un evidente interesse, di natura economica, alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
Ne deriva che se in relazione alla deposizione resa dal testimone, vanno seguiti i canoni di valutazione unanimemente e costantemente espressi dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, che si esprimono nel principio secondo il quale il giudice può motivare il proprio convincimento con una valutazione centrata sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, traendo la prova del fatto rappresentatogli dalla semplice dichiarazione del teste, senza la necessità di altri elementi che ne confermino la credibilità: con riferimento, invece, alla deposizione resa dalla persona offesa occorre svolgere un esame più rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca della deposizione, e, qualora la piattaforma probatoria lo consenta, occorre valutare anche gli altri elementi probatori, verificando se gli stessi confortino o meno la detta deposizione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. II del 19 novembre 1998 n. 12000). Pertanto quando la persona offesa rappresenta il principale (se non il solo) testimone che abbia avuto la percezione diretta del fatto da provare e sia, quindi, sostanzialmente l'unico soggetto processuale in grado di introdurre tale elemento valutativo nel processo, affinché la sua deposizione possa essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, occorre sottoporla ad una puntuale analisi critica, mediante la comparazione con il rimanente materiale probatorio acquisito (laddove ciò sia possibile) utilizzabile per corroborare la sua dichiarazione, ovvero, laddove una verifica "ab estrinseco" non sia possibile, attraverso un esame attento e penetrante della testimonianza, condotto con rigore e spirito critico, che investa la attendibilità della dichiarazione e la credibilità soggettiva di chi l'abbia resa e che. tuttavia, non sia improntato da preconcetta sfiducia nei confronti del teste, dovendosi comunque partire dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste, sia esso persona offesa sia esso parte civile, riferisca fatti veri, o da lui ritenuti tali.
Si tratta di un canone di valutazione, quello appena esposto, che presuppone che la persona offesa e soprattutto la parte civile si collochino, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del testimone puro e semplice, che non ha interessi privati da far valere nell'ambito del processo e che è quindi, rispetto alle parti processuali in una posizione di estraneità, e la figura del testimone assistito (da sentire con le modalità di cui all'art. 197 bis c.p.p.) e dell'indagato da esaminare ai sensi dell'art. 210 c.p.p., i quali, per le posizioni rispettivamente ricoperte nel processo e per il coinvolgimento più o meno intenso nei fatti da esaminare, si collocano in una posizione estrema, con la conseguenza che se per gli uni (i testimoni semplici) è sufficiente soffermarsi sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, nei confronti degli altri (ossia i testimoni assistiti e gli indagati o imputati ex 210 c.p.p.) è necessario che le loro dichiarazioni siano riscontrate da altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità.
In conclusione, dunque, quando la fonte di prova sia la persona offesa, sarà in primo luogo necessario vagliare in modo rigoroso la credibilità del dichiarante e l'attendibilità intrinseca della dichiarazione e, inoltre, andranno verificati gli elementi di conforto cosiddetti estrinseci alla dichiarazione della persona offesa.
Nel caso di specie, le dichiarazioni del (...), oltre ad essere sufficientemente chiare e precise, prive di contraddizioni logiche, sono state connotate da un sufficiente grado di attendibilità estrinseca, sebbene la società rappresentata dal dichiarante si sia costituita parte civile nel presente procedimento. Ed infatti, il teste ha precisato di non conoscere affatto l'imputato, risultando lo stesso il mero intestatario del veicolo.
Le dichiarazioni del (...) sono state pienamente riscontrate dal dato documentale, rappresentato dall'elenco riepilogativo dei transiti non consentiti, nonché dal materiale fotografico ritraente il veicolo targato (...) all'atto di alcuni accessi, nonché dalla scansione dell'accertamento in banca-dati ACI in ordine al veicolo in esame. Le risultanze documentali confermano precisamente tutto quanto riferito dal legale rappresentante della società persona offesa, sulla cui attendibilità, dunque, non vi è dubbio alcuno.
Inoltre. le dichiarazioni della persona offesa trovano conferma anche nell'escussione dei testi di p.g. (...), e (...).
In sede dibattimentale il teste (...), acquisita l'annotazione di pg da lei redatta in data 5/6/2017 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pompei, confermava quanto dichiarato e accertato in quella giornata, ovvero che su disposizioni della centrale operativa personale operante si recava presso la struttura alberghiera "(...)" sita in (...), in quanto la Questura di Napoli segnalava la presenza del (...), nato a (...) il (...), destinatario di una nota di rintraccio inserita dalla Sottosezione Autostrade di Caserta Nord. La nota aggiungeva che in caso di rintraccio dell'autovettura (...), bisognava identificare il conducente. Raggiunto il luogo segnalato, la p.g. identificava e generalizzava il (...), e lo stesso risultava aver raggiunto il luogo con il veicolo (...), il medesimo oggetto dei sistemi di controllo del pedaggio.
Analogamente, il teste (...) dichiarava di aver accertato, a seguito della querela della società, che (...) era intestatario del veicolo (...). Inoltre, dopo vari tentativi di rintraccio e la redazione di un verbale di vane ricerche, in data 5/6/2017 il (...) veniva identificato dalla p.g. operante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pompei anche come conducente del veicolo (...), presso la struttura alberghiera "(...)" sita in (...).
Il teste aggiungeva che a seguito di ulteriori accertamenti l'autovettura risultava essere stata oggetto di controllo stradale in molteplici date, ove veniva sempre individuato come conducente il (...). In particolare, era stato controllato come conducente dell'auto in data 21/11/2016 alle ore 21:11 dal Commissariato di Torre Annunziata, e in data 30/01/2017 alle ore 15:41 dal Commissarialo di Castellammare di Stabia, medesima giornata della prima violazione di uscita effettuata alle ore 10:50 ai casello autostradale di Palma Campania.
Il teste riferiva anche che il veicolo risultava essere protetto da una copertura assicurativa intestata al (...), circostanza emersa a seguito di due sinistri stradali con protagonista l'imputato, in data 16/6/2015 e 10/09/2017.
A fronte di tali elementi accusatori, l'imputato ha scelto di non rendere dichiarazioni utilizzabili ex art. 513 c.p.p. né si è sottoposto ad esame in questa sede.
Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto, da riqualificarsi, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, nell'ipotesi prevista e punita dall'art. 640 c.p.
Ed infatti, l'istruttoria dibattimentale ha pienamente confermato la sussistenza del fatto, ovvero ben quattordici transiti ai caselli autostradali non preceduti dal pagamento del rispettivo pedaggio da parte del conducente dell'autovettura (...), intestata a (...).
Orbene, tale condotta, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi del reato di truffa e non quello, contestato dal PM, di insolvenza fraudolenta.
Cfr. Cass. Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018 - dep. 18/07/2018, Carriero, Rv. 27370101 "Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento)." Ed infatti, "Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione dei reale stato di insolvenza dell'agente." (Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009 - dep. 25/11/2009, p.c. in proc. Pe., Rv. 24569501).
Nel caso di specie dalla condotta complessiva di (...) - che adoperava la propria autovettura (a lui formalmente intestata e dallo stesso concretamente adoperata, così come dimostrato dai vari controlli della p.g. ove veniva in più occasioni fermato alla guida del veicolo, coperto da un contratto di assicurazione a suo nome) nei canali riservati ai clienti Telepass e/o Viacard senza essere provvisto della rispettiva tessera e senza pagare dunque alcunché per il pedaggio - è possibile desumere la simulazione di circostanze e di condizioni non vere (il possesso della rispettiva tessera, l'intenzione di adempiere il pedaggio), artificiosamente create dall'imputato per indurre In errore la persona offesa, che in tal modo si determinava a compiere l'atto di disposizione produttivo del danno ingiusto nei suoi confronti, rappresentato dall'abilitazione al transito del veicolo, nonostante il mancato pedaggio.
Non sussiste, al contrario, un reale stato di insolvenza da parte dell'autore del reato che, se dimostrato, avrebbe integrato uno dei requisiti della meno grave ipotesi di cui all'art. 641 c.p.
Infine, deve altresì ribadirsi, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Suprema Corte, resistenza di un rapporto di sussidiarietà tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 176, comma 17, c.d.s. e le fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell'ipotesi dell'omesso pagamento da parte dell'utente dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale mediante artifizi e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa (Sez. un., n. 7738 del 9/7/1997, Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 11734 del 06/03/2008, Rv. 239750) essendo presente nella condotta un quid pluris rispetto all'elusione dell'obbligazione.
Né vale in senso ostativo alla suddetta riqualificazione una possibile violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, "Non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza la decisione di condanna con la quale il giudice, nei prendere in esame e valutare la condotta dell'imputato di non avere, in modo preordinato, adempiuto l'obbligazione contratta, qualifica l'originaria imputazione di insolvenza fraudolenta come truffa, perché la condotta tenuta dall'agente in entrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore nella vittima." (Sez. 2, n. 29507 del 16/06/2015 - dep. 10/07/2015, Filice, Rv. 26415101). In ogni caso, questo Giudice si conforma all'orientamento di legittimità secondo il quale "L'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, così, e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e h), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione." (Cass. Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 17/01/2013, Ma. e altro, Rv. 25413501).
Ciò premesso quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi del reato di truffa, non c'è dubbio, poi, che per il fatto in contestazione sussiste l'elemento costitutivo soggettivo, essendo evidente, alla luce della progettazione della condotta e delle modalità dell'azione, la consapevolezza e volontarietà di quanto commesso da parte del (...). Il quale non ha esitato a transitare ben quattordici volte ai caselli autostradali senza pagare il corrispettivo pedaggio - non potendo, per massima di esperienza comune, ignorarne la necessità - peraltro utilizzando una autovettura a lui intestata, senza fornire alcun elemento utile a vincere quella che è consolidata massima di esperienza secondo cui, ai sensi dell'id quod plerumque accidit, il formale intestatario di un veicolo ne è, fino a prova contraria, altresì il materiale utilizzatore (come peraltro dimostrato dalle prove documentali in atti).
Più specificamente, i fatti, così come ricostruiti, in uno con la loro reiterazione in un ristretto lasso temporale, rivelano un comportamento malizioso volto a determinare un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni dell'agente (segnatamente, di pagare il pedaggio attraverso i meccanismi telematici previsti dall'azienda) che vale ad integrare il dolo di truffa, non smentito, peraltro, dall'imputato, che non ha reso dichiarazioni utilizzabili in questa sede.
Né vi sono dubbi di sona sull'identificazione dell'imputato come autore della condotta delittuosa in questione, in quanto il (...) risulta il formale proprietario del veicolo.
Inoltre, l'istruttoria dibattimentale, attraverso l'escussione dei testi (...) e (...), ha dimostrato che l'imputato veniva altresì identificato a bordo e/o in possesso dell'autovettura (...) in molteplici controlli stradali. Vieppiù, il (...) risultava essere il conducente della vettura in data 30/01/2017 alle ore 15:41, medesima giornata nella quale veniva riscontrata la prima violazione, effettuata alle ore 10:50 al casello autostradale di Palma Campania (NA).
Né sono state offerte a questa A.G. ragionevoli versioni alternative, non essendovi elementi per dubitare di quanto normalmente accade, secondo consolidata massima di esperienza, per cui l'intestatario del veicolo, salvo prova contraria, ne rappresenta anche il concreto utilizzatore.
Ciò premesso quanto alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato, non sussistono le condizioni per riconoscere la particolare tenuità del fatto in favore del (...).
Le modalità della condotta tradottasi nel reiterare ben quattordici volte l'accesso ai caselli autostradali senza il corrispettivo pagamento del pedaggio - in uno con l'ammontare non trascurabile dell'importo non consentono di ritenere l'offesa al bene giuridico connotata da un disvalore così blando né il comportamento del (...) talmente occasionale da non meritare alcun trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 131 bis c.p.
Non sussistono elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche nei confronti dell'imputato (...), in ragione delle modalità della condotta, particolarmente sofisticate, dell'importo non esiguo del danno nei confronti della società persona offesa e della totale assenza di ogni comportamento resipiscente da parte del (...) che, ben lungi dal riconoscere il proprio addebito, non ha tentato alcun comportamento riparatorio nei confronti della persona offesa.
Sussiste evidentemente il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti al (...), emergendo la medesimezza del disegno criminoso dalle modalità delle condotte, realizzate con la medesima vettura e con identico modus operandi, a breve distanza temporale le une dalle altre, nei confronti della medesima persona offesa.
Considerati quindi tutti i criteri indicati all'art. 133 c.p., ed in particolare la gravità del fatto, desunta dal danno procurato alla persona offesa dalle modalità della condotta, e la capacità a delinquere del reo, soggetto già pregiudicato e privo di ogni resipiscenza, stimasi pena equa quella superiore al minimo edittale e pari a mesi otto di reclusione e euro 1000,00 (mille) di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio, così calcolata:
"Pena base; mesi sette e giorni quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa;
"Aumentata alla pena finale di cui sopra, ex art. 81 co. 2 c.p. (aumento di due giorni di reclusione e 50,00 euro di multa per ciascuno dei quattordici episodi in contestazione);
Sussistono i requisiti di legge per la concessione della sospensione condizionale della pena, in favore dell'imputato, condannato a pena infrabiennale e gravato da un unico precedente penale.
Tuttavia, la tipologia del reato oggetto della precedente condanna - un'insolvenza fraudolenta - e la gravità del fatto di cui al presente procedimento impongono di subordinare la pena sospesa all'avvenuto pagamento della provvisionale (di cui si dirà nel prosieguo) nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 538 ss. c.p.p., a seguito dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato deve emettersi sentenza di condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della costituita parte civile (...) s.p.a., nonché al pagamento delle spese di giudizio da questa sopportate, che si liquidano in euro 1500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Essendo emerso con sufficiente precisione l'ammontare di un quantum ancorché parziale del danno patito dalla parte civile, deve ritenersi accolta la richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva per la somma di euro 1296,59, pari alla somma dei pedaggi non riscossi.
Il carico di ruolo gravante su questo Giudice, anche come membro del Collegio, impone la fissazione di un congruo termine per il deposito dei motivi.
PQM
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole dei reati di cui agli art. 81 cpv. e 640 c.p., così diversamente riqualificati i fatti ascritti e. riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione e euro 1000,00 (mille) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Condanna l'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore della costituita parte civile (...) s.p.a. nonché al pagamento delle spese sostenute dalla medesima nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1500,00, oltre IVA. CPA e spese forfettarie come per legge. Letto l'art. 539 c.p.p., riconosce una somma provvisionale immediatamente esecutiva in favore della costituita parte civile parti ad euro 1.296,59.
Concede la sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato, subordinata all'avvenuto pagamento della suddetta provvisionale nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Motivi in giorni 90.
Così deciso in Nola l'11 marzo 2021.
Depositata in Segreteria il 5 maggio 2021.