La truffa aggravata ai danni dello Stato e l'utilizzo di false fatture per ottenere finanziamenti pubblici (Cass. Pen., n. 33377/2024)
- Avvocato Del Giudice
- 27 mar
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La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza n. 33377 del 2024, ha affrontato una complessa vicenda inerente all’indebita percezione di finanziamenti pubblici mediante l’utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti. Il caso coinvolge due imputati, B.L. e L.V., amministratori di diverse società, accusati di reati quali truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La pronuncia della Suprema Corte chiarisce i presupposti per la configurabilità del reato di truffa aggravata anche in presenza di illeciti fiscali, nonché i criteri per la valutazione probatoria in relazione all’esistenza di operazioni inesistenti.
Il caso concreto
La vicenda trae origine dall’erogazione di un contributo pubblico per un programma di investimento finanziato ai sensi della Legge n. 488 del 1992. B.L., in qualità di amministratore unico della società Ionica Polveri s.r.l., avrebbe conseguito indebitamente due rate del finanziamento per un totale di 764.066,00 euro.
Gli artifici e raggiri contestati consistono nel contabilizzare fatture per operazioni inesistenti emesse da BL Costruzioni s.r.l. e da SGME s.r.l. tra il 2005 e il 2007, per un imponibile totale pari a 2.031.000,00 euro e IVA pari a 406.200,00 euro.
La truffa era finalizzata alla realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di vernici in polvere, ma la Corte d’Appello di Lecce ha accertato come le somme effettivamente spese per i lavori fossero di gran lunga inferiori a quelle dichiarate.
Le doglianze dei ricorrenti
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando vari vizi di legittimità e di motivazione, tra cui:
L’omessa revoca dell’ammissione di testi a discarico da parte del giudice di primo grado.
La mancanza di motivazione sulla configurabilità del reato di truffa aggravata, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti come elemento sufficiente per integrare il reato.
La mancata assunzione di prove decisive in relazione all’effettiva realizzazione dell’opificio industriale.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo importanti principi in tema di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falso in bilancio:
L'utilizzazione di false fatture per ottenere pubbliche erogazioni costituisce un’ipotesi di truffa aggravata quando tale condotta si traduce in un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale.
La presentazione di fatture false è idonea a giustificare spese superiori a quelle effettive al fine di ottenere finanziamenti non dovuti, anche quando l’opera dichiarata viene effettivamente realizzata.
La gravità del reato è determinata sia dall’entità del danno prodotto allo Stato sia dalla complessità del sistema fraudolento posto in essere.
Il mancato rilievo immediato da parte della difesa della nullità relativa alla revoca dei testi a discarico determina la sanatoria della stessa.
Conclusione
La sentenza in esame si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che considera la presentazione di false fatture come elemento sufficiente per configurare il reato di truffa aggravata quando questa condotta è volta a ottenere indebitamente finanziamenti pubblici.
Essa chiarisce altresì che, sebbene l'opera sia effettivamente realizzata, la truffa si consuma qualora il profitto conseguito sia diverso ed ulteriore rispetto alla semplice evasione fiscale.