La massima
In tema di truffa online, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell' art. 61, n. 5, c.p., nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore (Cassazione penale , sez. II , 14/10/2020 , n. 1085).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 14/10/2020 , n. 1085
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Genova annullava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere per una serie di truffe contestate come aggravate dall'abuso della situazione di minorata difesa nella quale versavano le vittime, che erano state contattate sulla piattaforma "(OMISSIS)" e per i correlati reati di falso.
Il Tribunale, confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delle truffe, ma riteneva insussistente l'aggravante e, dunque, non raggiunta la soglia di pena per l'applicazione della misura imposta, annullando conseguentemente l'ordinanza che aveva applicato la misura custodiale.
Si contestava al S. di avere contattato i venditori di diversi veicoli offerti sulla piattaforma web "(OMISSIS)", di avere avviato con questi della trattative sotto falso nome, schermandosi dietro società realmente esistenti, ma a lui non riferibili, di avere ottenuto la consegna dei mezzi che venivano pagati con assegni circolari falsi.
Il fatto veniva ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 5) perchè consumato in seguito a trattative svolte "a distanza" attraverso chat telefoniche ed e mail.
2. Contro tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Savona che deduceva:
2.1. violazione di legge: sussisterebbe l'aggravate della minorata difesa in quanto il "non luogo" costituito dalla piattaforma telematica e la distanza tra il venditore e l'acquirente nel corso delle trattative facilitava l'attuazione delle truffe consentendo la selezione dei venditori, attraverso la scelta della modalità di pagamento: solo quando il venditore accettava come modalità di pagamento l'assegno circolare la trattativa giungeva a conclusione. Si deduceva che rispetto alla configurazione dell'aggravante non rileverebbe il fatto che le vittime avrebbero potuto scegliere forme alternative di pagamento e sventare le truffe. Il contatto virtuale avrebbe invece consentito all'indagato di condurre le trattative artificiose in posizione di maggior vantaggio rispetto ad una trattativa effettuata "in presenza".
3.Con memoria depositata il 1 ottobre 2020 rilevava che il ricorso del pubblico ministero proponeva alla Corte di legittimità valutazioni di merito inammissibili. Si rilevava che il ricorrente aveva risarcito il danno e che aveva tenuto un comportamento incompatibile con il riconoscimento del pericolo cautelare; si riteneva infine che la prognosi in ordine alla pena detentiva applicabile all'esito del giudizio era inferiore ai tre anni e dunque ostava alla applicazione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del pubblico ministero è infondato.
1.1. Il collegio non intende porsi in contrasto con la giurisprudenza secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 5, abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017 - dep. 10/04/2017, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 269893; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016 - dep. 14/10/2016, P.M. in proc. Pastafiglia, Rv. 268450).
Tale condivisa giurisprudenza identifica le condizioni della minorata difesa nella "costante" distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalità di contrattazione pone l'acquirente in una situazione di debolezza in quanto è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l'identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità.
In sintesi la compravendita online richiede un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell'altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto.
Diversamente quando, come nel caso in esame, la trattativa prenda avvio dall'ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici - oggi in gran parte sostituiti dalla messagistica istantanea - ed incontri in presenza, non può dirsi che i contraenti versino in una condizione di particolare vulnerabilità; gli stessi risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, che non risultano agevolate dalla condizione di minorità in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforme web.
1.2. Nel caso in esame la persona offesa poneva in vendita un mezzo sulla piattaforma web "(OMISSIS)" e veniva contattata dal S. attraverso le applicazioni di messagistica istantanea (whatsapp, oggi in larga misura sostitutive della comunicazione telefonica); in seguito i contraenti si incontravano per la visione e cessione del mezzo e la consegna dell'assegno circolare, poi rivelatosi falso.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale lo svolgimento delle trattative per la compravendita con le modalità appena indicate non indica l'esistenza di una situazione di vantaggio per l'autore della truffa (pag. 6 dell'ordinanza impugnata)
1.3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021