Reati Fallimentari
Nel panorama del diritto penale fallimentare, la figura dell'amministratore di fatto assume un ruolo di rilievo, soprattutto in relazione al reato di bancarotta fraudolenta.
La giurisprudenza ha più volte affrontato il tema, delineando i requisiti per attribuire tale qualifica, chiarendo che non è necessario l'esercizio di tutti i poteri dell'organo amministrativo, ma è sufficiente una gestione continuativa e significativa. Questo articolo approfondisce il tema dell'amministrazione di fatto, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, con particolare riferimento alla sentenza n. 45134/2019 della Corte di Cassazione.
Per amministratore di fatto si intende colui che, pur non essendo formalmente investito della carica, esercita in concreto i poteri tipici dell'amministratore di diritto, assumendo una posizione apicale nella gestione della società. A differenza dell'amministratore di diritto, la sua nomina non risulta da un formale atto societario, ma dal concreto svolgimento di attività gestionali all'interno dell'organizzazione.
Secondo la giurisprudenza costante, affinché una persona possa essere qualificata come amministratore di fatto, è necessario che essa eserciti in modo continuativo e significativo almeno una parte dei poteri tipici dell'amministrazione. Non è richiesto, dunque, l'esercizio di tutti i poteri tipici di un amministratore, ma è sufficiente che il soggetto svolga attività gestorie in maniera non occasionale o episodica, con un ruolo di fatto assimilabile a quello di un amministratore di diritto.
Un elemento centrale per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è la valutazione degli “indicatori di capacità gestionale”. Si tratta di quegli elementi probatori che attestano la partecipazione attiva e rilevante del soggetto alla gestione della società. Tra i principali indicatori vi sono:
Rapporti con i dipendenti: l'amministratore di fatto spesso partecipa alle decisioni strategiche riguardanti il personale, come l'assunzione, il licenziamento o la gestione dei rapporti lavorativi.
Gestione dei rapporti con fornitori e clienti: la gestione delle relazioni commerciali con i principali partner aziendali rappresenta un altro indicatore rilevante.
Intervento nelle decisioni aziendali strategiche: la partecipazione alle decisioni cruciali per la vita della società, come l'allocazione delle risorse o la pianificazione di investimenti, è un segnale chiaro dell'esistenza di una funzione direttiva di fatto.
La Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto costituisce una valutazione di merito, che il giudice di legittimità non può sindacare, se non in presenza di vizi motivazionali o di illogicità.
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La qualifica di amministratore di fatto assume particolare rilievo in materia di reati fallimentari, e in particolare per il reato di bancarotta fraudolenta. L'art. 216 della Legge Fallimentare sanziona severamente gli amministratori di diritto e di fatto che, durante la gestione della società, abbiano posto in essere condotte illecite volte a dissipare il patrimonio societario o ad occultare passività e attivi, aggravando così la posizione debitoria della società.
È importante notare come l'amministratore di fatto, sebbene non investito formalmente della carica, sia destinatario delle stesse norme incriminatrici che si applicano all'amministratore di diritto. Questo in virtù di una lettura estensiva dell'art. 2639 del codice civile, che prevede che le disposizioni penali che si riferiscono a determinate qualifiche si applichino anche a coloro che, pur non avendo il titolo giuridico corrispondente, esercitano in concreto i poteri ad essa inerenti.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 45134/2019, ha ulteriormente confermato che per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta non è necessaria una gestione totale dell'attività societaria. È sufficiente, infatti, che l'amministratore di fatto eserciti in modo significativo alcuni dei poteri tipici della gestione aziendale, contribuendo al dissesto della società.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente confermato che la qualifica di amministratore di fatto può essere attribuita anche in presenza di una gestione settoriale, purché tale attività risulti continuativa e non occasionale. Ad esempio, la Cassazione (n. 36556/2022) ha chiarito che non è richiesto l'esercizio di tutti i poteri amministrativi, ma è sufficiente una significativa attività gestoria che comporti il controllo e la direzione di una parte rilevante dell'azienda.
Un altro esempio si trova nella sentenza n. 4865/2021, dove la Corte ha evidenziato che anche il conferimento di una procura generale può costituire un indizio rilevante della qualifica di amministratore di fatto, se tale procura conferisce poteri ampi e autonomi, che implicano una gestione non episodica o occasionale.