Reati Fallimentari
Il reato di bancarotta documentale, disciplinato dall’art. 217 della legge fallimentare, punisce l’amministratore che omette di tenere, sottrae o distrugge le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o degli affari della società fallita.
La sentenza n. 40860 del 2024 ribadisce che tale responsabilità grava anche sull’amministratore di diritto, ossia colui che risulta formalmente titolare della carica, pur se privo di una partecipazione effettiva alla gestione.
Il caso in esame riguarda S.., amministratore di un’associazione dichiarata fallita.
La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la condanna per bancarotta documentale, ritenendo S. responsabile della mancata tenuta delle scritture contabili, necessarie a garantire la trasparenza patrimoniale dell’ente. S. ha proposto ricorso, sostenendo di essere un mero rappresentante formale e privo di un ruolo gestionale, affermando che la sua carica era solo formale e richiedendo quindi l’esclusione della responsabilità.
La Corte, tuttavia, ha confermato la condanna, specificando che anche un ruolo meramente formale non esclude la responsabilità se l’amministratore era consapevole dell’omissione documentale.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha ribadito il principio secondo cui “l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o sottrazione delle scritture contabili, anche se investito solo formalmente della carica”. In altre parole, anche l’amministratore “testa di legno” mantiene la responsabilità diretta e personale per la corretta conservazione delle scritture, in quanto la carica implica un obbligo di vigilanza e di intervento.
La sentenza sottolinea che l’obbligo non viene meno in assenza di una gestione effettiva, purché l’amministratore fosse consapevole del mancato rispetto degli obblighi contabili.
La Corte ha sottolineato che la responsabilità per bancarotta documentale non è limitata all’amministratore di fatto, cioè colui che agisce effettivamente, ma si estende all’amministratore di diritto, in quanto la funzione implica l’obbligo di vigilare sulle scritture contabili. In questo contesto, la consapevolezza delle irregolarità contabili è sufficiente per configurare il reato, poiché l’amministratore di diritto avrebbe avuto l’onere di intervenire per garantire l’adempimento degli obblighi documentali.
Un aspetto centrale della sentenza riguarda la prova della consapevolezza effettiva dello stato contabile. La Corte ha affermato che tale consapevolezza può essere dedotta dal coinvolgimento dell’amministratore nelle attività dell’associazione. Nel caso di S., la Corte ha evidenziato che egli aveva firmato documenti e partecipato a decisioni strategiche, dimostrando un livello di consapevolezza sufficiente a configurare la responsabilità.