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Reati Fallimentari

La responsabilità dell'amministratore "testa di legno": ruolo formale e obblighi di conservazione delle scritture

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Amministratore per bancarotta documentale

Il reato di bancarotta documentale, disciplinato dall’art. 217 della legge fallimentare, punisce l’amministratore che omette di tenere, sottrae o distrugge le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o degli affari della società fallita.

La sentenza n. 40860 del 2024 ribadisce che tale responsabilità grava anche sull’amministratore di diritto, ossia colui che risulta formalmente titolare della carica, pur se privo di una partecipazione effettiva alla gestione.


La vicenda processuale

Il caso in esame riguarda S.., amministratore di un’associazione dichiarata fallita.

La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la condanna per bancarotta documentale, ritenendo S. responsabile della mancata tenuta delle scritture contabili, necessarie a garantire la trasparenza patrimoniale dell’ente. S. ha proposto ricorso, sostenendo di essere un mero rappresentante formale e privo di un ruolo gestionale, affermando che la sua carica era solo formale e richiedendo quindi l’esclusione della responsabilità.

La Corte, tuttavia, ha confermato la condanna, specificando che anche un ruolo meramente formale non esclude la responsabilità se l’amministratore era consapevole dell’omissione documentale.


Il principio di diritto: l'obbligo di conservazione delle scritture

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha ribadito il principio secondo cui “l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o sottrazione delle scritture contabili, anche se investito solo formalmente della carica”. In altre parole, anche l’amministratore “testa di legno” mantiene la responsabilità diretta e personale per la corretta conservazione delle scritture, in quanto la carica implica un obbligo di vigilanza e di intervento.

La sentenza sottolinea che l’obbligo non viene meno in assenza di una gestione effettiva, purché l’amministratore fosse consapevole del mancato rispetto degli obblighi contabili.


Responsabilità formale e consapevolezza del ruolo

La Corte ha sottolineato che la responsabilità per bancarotta documentale non è limitata all’amministratore di fatto, cioè colui che agisce effettivamente, ma si estende all’amministratore di diritto, in quanto la funzione implica l’obbligo di vigilare sulle scritture contabili. In questo contesto, la consapevolezza delle irregolarità contabili è sufficiente per configurare il reato, poiché l’amministratore di diritto avrebbe avuto l’onere di intervenire per garantire l’adempimento degli obblighi documentali.


La prova dell'effettiva consapevolezza

Un aspetto centrale della sentenza riguarda la prova della consapevolezza effettiva dello stato contabile. La Corte ha affermato che tale consapevolezza può essere dedotta dal coinvolgimento dell’amministratore nelle attività dell’associazione. Nel caso di S., la Corte ha evidenziato che egli aveva firmato documenti e partecipato a decisioni strategiche, dimostrando un livello di consapevolezza sufficiente a configurare la responsabilità.

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