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Reati Fallimentari

Amministratore di fatto e bancarotta fraudolenta: quando rispondi anche senza nomina formale

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
Bancarotta amministratore di fatto

Molti imprenditori, soci o consulenti sono convinti che senza una nomina ufficiale non possano rispondere dei reati fallimentari della società.

È una convinzione estremamente pericolosa.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la responsabilità penale non segue le cariche formali, ma il potere effettivamente esercitato.

Lo chiarisce in modo netto una recente decisione del 2024, che ha ribadito quando e perché un soggetto può essere qualificato come amministratore di fatto, rispondendo di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.


Chi è davvero l’amministratore di fatto

La responsabilità dell’amministratore di fatto si configura quando un soggetto esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della gestione societaria, anche se non risulta formalmente investito della carica.

Secondo la Corte di Cassazione, ciò che conta non è il titolo, ma la gestione concreta dell’impresa.

In particolare, la sentenza n. 40750/2024 afferma che:

la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa.

In parole semplici: se decidi, comandi, gestisci, autorizzi o indirizzi, sei dentro. Anche se non firmi.


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Il caso: cooperative, gestione occulta e fallimento

La vicenda riguarda il fallimento di una cooperativa, dichiarato nel 2013.

Quattro imputati sono stati accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per:

  • distrazioni di risorse societarie;

  • gravi irregolarità contabili;

  • impossibilità di ricostruire le operazioni aziendali.

La Corte d’Appello di Firenze aveva già confermato le condanne, ritenendo che alcuni imputati, pur non essendo amministratori formali, esercitassero un controllo effettivo sulla gestione.

Nel ricorso, la difesa sosteneva che:

  • mancasse la qualifica di amministratore di fatto;

  • le somme prelevate fossero compensi legittimi per attività svolte.

Tesi respinte.


I criteri concreti per qualificare l’amministratore di fatto

La Corte individua indicatori molto chiari, che nella pratica processuale fanno spesso la differenza tra archiviazione e rinvio a giudizio:

  • presenza costante in azienda;

  • partecipazione alle decisioni strategiche;

  • impartizione di direttive al personale amministrativo e contabile;

  • gestione delle risorse finanziarie;

  • intervento nelle assemblee e nei rapporti con soci e terzi.

Nel caso esaminato, gli imputati:

  • partecipavano regolarmente alle assemblee;

  • orientavano le scelte gestionali;

  • influenzavano direttamente la contabilità.

Tanto basta per fondare la responsabilità penale piena, anche senza una nomina ufficiale.


Bancarotta patrimoniale: quando la gestione diventa dissipazione

La sentenza affronta anche un punto centrale: la dissipazione.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale si configura quando:

  • le risorse aziendali vengono impiegate in modo irrazionale;

  • si aggravano consapevolmente le perdite;

  • si danneggiano i creditori.

Nel caso concreto:

  • distribuzione di somme ingenti ai soci;

  • rapporti commerciali strutturalmente antieconomici;

  • ricorso massiccio al credito bancario;

  • totale inerzia nel recupero dei crediti sociali.

Una gestione che non è solo imprudente, ma penalmente rilevante.


Bancarotta documentale: contabilità come prova del reato

Accertata anche la bancarotta fraudolenta documentale.

Le anomalie contabili erano tali da:

  • impedire la ricostruzione delle operazioni;

  • mascherare operazioni inesistenti;

  • alterare la rappresentazione della realtà aziendale.

In particolare:

  • fatture false per l’acquisto di gasolio;

  • operazioni contabili create per coprire distrazioni;

  • assegnazioni di carburante a società estranee al gruppo.

La contabilità, anziché strumento di trasparenza, era diventata strumento di occultamento.

Questa pronuncia introduce dei concetti molto chiari:

👉 se eserciti poteri gestionali, puoi rispondere di bancarotta anche senza essere amministratore ufficiale.

👉 le difese basate solo sull’assenza di una carica formale non reggono più.

👉 la strategia difensiva deve concentrarsi su ruolo concreto, limiti di intervento e prova dell’assenza di potere gestorio.


Difesa penale nei reati di bancarotta: serve un approccio tecnico

Nei procedimenti per bancarotta fraudolenta:

  • la qualifica di amministratore di fatto è uno dei punti più delicati;

  • una ricostruzione superficiale porta spesso a condanne evitabili;

  • la difesa richiede analisi documentale, contabile e testimoniale molto approfondita.

Se sei coinvolto (o temi di esserlo) in un’indagine per bancarotta fraudolenta, soprattutto come amministratore di fatto, è fondamentale intervenire subito con una strategia difensiva mirata.

📌 Mi occupo da oltre 15 anni di reati fallimentari e bancarotta, assistendo amministratori, soci e imprenditori in tutta Italia, anche in procedimenti complessi e ad alto rischio personale.


📚 Fonte

  • Cass. pen., sez. V, 2024, n. 40750

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